Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bolzano Court of Appeal's judgment extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory period. FOR REC SPA failed to request a decision on the proposed settlement within 40 days of notification, triggering automatic withdrawal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the forty-day period prescribed by law constitutes a deemed renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26982/2022 R.G. proposto da : FOR REC SPA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BALLESIO ANDREA (BLLNDR68C15H501K) rappresentato e difeso dall'avvocato ZAMBUSI ANGELO (ZMBNGL66C08G224L) -ricorrente- contro HYPO TIROL BANK AG-SUCCURSALE ITALIA, elettivamente domiciliato in Bolzano via della Rena n. 3, presso lo studio dell’avvocato BURCHIA WOLFGANG (BRCWFG66H06A952R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANOn.87/2022depositata il 20/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8 . 000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 2