Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, INULINA S.R.L., did not request a decision on the proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14058/2022 R.G. proposto da : INULINA S.R.L., elettivamente domiciliato in ANCONA VIALE DELLA VITTORIA N. 1, presso lo studio dell’avvocato PEPA ROSELLA (PPERLL64E71B468Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. GRUPPO BNP PARIBAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato FALIVENA LUCA (FLVLCU61C10F205M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FALIVENA LUCA (FLVLCU61C10F205M) -controricorrente- nonché contro VICHI ROBERTA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.292/2022 depositata il 18/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Nulla va statuito nei confronti della parte intimata poiché non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso