Cassation appeal dismissed for non-response; judgment declared extinguished by renunciation under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period. The appellant, Quaranta Group SRL in Liquidation, did not request a decision on the settlement proposal communicated by the court, while the respondent, Banco BPM SPA, opposed the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court-proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25523/2022 R.G. proposto da : QUARANTA GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in FRATTAMINORE VIA S. NICOLA 31 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GALDIERI ANDREA (GLDNDR60C09D790L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO (DCRNRC61E03H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RELEASE SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2175/2022 depositata il 22/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in