Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the debtors, had not responded to the court's proposal for case definition, while the opposing party, the bankruptcy administrator, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21545/2022 R.G. proposto da : MOFFA NICOLINO, MOFFA MYRIAM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MICHELE MERCATI N. 38, presso lo studio dell’avvocato DI CENCIO MARCO (DCNMRC65B20C632V) rappresentati e difesi dall'avvocato DAVI' MARIO (DVAMRA70E21L113S) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO M A SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato PETRASSI MAURO (PTRMRA69A15M141B) rappresentato e difeso dagli avvocati CIERI FIORENZO (CRIFNZ60M12G799B), BEVILACQUA ALESSIO (BVLLSS77C26E372F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.158/2022depositata il 06/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.in favore della parte controricorrente Così deciso in Roma,il 2