Cassation appeal dismissed due to settlement agreement and mutual withdrawal of the main appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally withdrew the main appeal following a settlement agreement reached with the appellee. Both parties agreed to offset their litigation costs, and the appellee consented to the withdrawal in accordance with the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated and ordered the mutual compensation of legal expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement and the appellant renounces the main appeal, the court must declare the appeal extinguished and order the mutual compensation of litigation costs.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24948/2021 R.G. proposto da : AUTOPLUS SRL, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA RIVIERA DI CHIAIA 263, presso lo studio dell’avvocato MARINO AURELIO (MRNRLA70A03D810V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DOVALUE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33 DPM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO (LDNLEI46H30H501H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.197/2021 depositata il 23/02/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Ritenuto che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite; Ritenuto che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia – a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia . Dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite. Così deciso in Roma,il