Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Ireti Spa, filed a challenge against a first-instance judgment but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21781/2021 R.G. proposto da : IRETI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO N14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE (PFNGRL57B09H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) -ricorrente- contro ABRESCIA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato COLICA ROBERTO (CLCRRT52L07F839T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro SUARDI MARCELLINA, PENDOLA MARCO, SABATINO CHIARA, DONADEO ANGELO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.156/2021 depositata il 27/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Nulla va statuito sulle spese nei confronti degli intimati, non avendo questisvolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 . 1 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così deciso