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Decreto — n. 35024/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal following a settlement agreement reached between parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 35024/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court declared the appeal extinguished after the appellant formally withdrew the lawsuit. This withdrawal was conditional upon a settlement agreement reached between the appellant and the opposing parties, which included a mutual arrangement for the compensation of litigation costs. The court upheld this procedural outcome by ruling that the withdrawal, accepted by the respondent, legally terminated the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when the appellant withdraws the suit following a settlement agreement, provided the respondent consents to the withdrawal and the parties agree on cost allocation.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement agreement litigation cost compensation judicial extinction civil procedure law conseguenze del ritiro condono delle spese procedurali abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
art. 380-bis c.p
art. 391 c.p
- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10267/2021 R.G. proposto da : GIOVANARDI CARLO ALBERTO, GIOVANARDI CRISTIANA, elettivamente domiciliati in MODENA C.so Canalgrande, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MARIKA (RSSMRK70S61E512W) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA B.P.E.R. S.P.A., BPER CREDIT MANAGEMENT SCPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA,1/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANELLI GIUSEPPE MARIA (GVNGPP71D28H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSTI GIORGIO (GSTGRG42M27F257R) -controricorrenti- nonchè contro PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., CIAMPI ANTONIO, GIOVANARDI CARLOTTA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.3386/2016 depositata il 26/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Ritenuto che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite; Ritenuto che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia – a norma dell’art. 391 , quarto comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in