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Decreto — n. 34979/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34979/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34979/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1567/2024 R.G. proposto da : BIANCHI CAMILLO, elettivamente domiciliato in Pesaro Via Castelfidardo, presso lo studio dell’avvocato CASSIANI MARCO (CSSMRC57E09G479U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CREDEMFACTOR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PECONI STEFANO (PCNSFN60C19H501B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRARI MASSIMO (FRRMSM61H19H223U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2127/2023 depositata il 26/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, stante la mancata accettazione della rinuncia; che le spese si liquidano in dispositivo, previa compensazione della metà del loro ammontare, in ragione della desistenza dal giudizio;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 34979/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BIANCHI CAMILLO, elettivamente domiciliato in Pesaro Via Castelfidardo, presso lo studio dell’avvocato CASSIANI MARCO (CSSMRC57E09G479U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CREDEMFACTOR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PECONI STEFANO (PCNSFN60C19H501B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRARI MASSIMO (FRRMSM61H19H223U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2127/2023 depositata il 26/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, stante la mancata accettazione della rinuncia; che le spese si liquidano in dispositivo, previa compensazione della metà del loro ammontare, in ragione della desistenza dal giudizio;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di difesa onorari legali riduzione delle spese giudiziarie spese di esecuzione rimborso delle spese
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1567/2024 R.G. proposto da : BIANCHI CAMILLO, elettivamente domiciliato in Pesaro Via Castelfidardo, presso lo studio dell’avvocato CASSIANI MARCO (CSSMRC57E09G479U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CREDEMFACTOR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PECONI STEFANO (PCNSFN60C19H501B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRARI MASSIMO (FRRMSM61H19H223U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2127/2023 depositata il 26/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, stante la mancata accettazione della rinuncia; che le spese si liquidano in dispositivo, previa compensazione della metà del loro ammontare, in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione della metà delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, previa compensazione della meta, in euro 1500,00, oltre 100,00 per esborsi, le spese generali e gi accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 24/12/2024. Il Pres