Decreto — n. 34972/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14739/2024 R.G. proposto da : RUSSO GAETANA EMILIA, BECCARIA EMMANUELE DAVIDE CRI- STIANO, BECCARIA DAVIDE ELIA SIMONE,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentatie difesi LIPERA GIUSEPPE (LPRGPP55T06C351I): -ricorrente- contro BECCARIA ORAZIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PEDULLÀ LUCA (PDLLCU74P26C351X); -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CATANIA n. 4350/2024 depositata il 19/06/2024;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p; Decreto — n. 34972/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo: mentre il tenore della pronuncia preclude la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., invocata dal controricor- rente; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misu- ra del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14739/2024 R.G. proposto da : RUSSO GAETANA EMILIA, BECCARIA EMMANUELE DAVIDE CRI- STIANO, BECCARIA DAVIDE ELIA SIMONE,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentatie difesi LIPERA GIUSEPPE (LPRGPP55T06C351I): -ricorrente- contro BECCARIA ORAZIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PEDULLÀ LUCA (PDLLCU74P26C351X); -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CATANIA n. 4350/2024 depositata il 19/06/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 7/11/2024 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla co- municazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo com- ma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo: mentre il tenore della pronuncia preclude la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., invocata dal controricor- rente; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misu- ra del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così decis