Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bari Court of First Instance judgment extinguished. The procedural outcome resulted from the appellant's failure to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1705/2024 R.G. proposto da : LA SELVA ELENA RITA e SPADA LAURA , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difes e dall’avvocatoD'ANGELO FRANCESCO (DNGFNC56R17H394J); -ricorrenti- contro DE LUCIA FRANCESCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PUGLIESE MICHELE (PGLMHL79S08C975X); -controricorrente- nonchécontro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., BANCO DI NAPOLI S.P.A, FINO2 SECURITISATION S.R.L., PEPE CARLA, BANCA FININT, GIÀ BANCA DELLA NUOVA TERRA -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BARI n. 2690/2023 depositata il 04/07/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 6/11/2024 ;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della sola parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i