Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, 21Label Music Group Srls, challenged a Salerno Court judgment against Restag Srl and tax authorities but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13001/2024 R.G . proposto da : 21LABEL MUSIC GROUP SRLS,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO GENNARO (PLLGNR66A04D390I); -ricorrente- contro RESTAG SRL AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONE CESARE (CRBCSR67S19H703K) ; -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, JULIET SPA, TILT GIOCHI SRL, COMUNE DI BATTIPAGLIA, SETE PSCARL -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SALERNO n.5334/2023 depositata il 24/11/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti30/10/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro € 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso