Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Ancona Court of Appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, De Vecchi Roberto, filed the appeal against AXA Assicurazioni SPA but did not act on the court's proposal for summary definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the termination of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12843/2024 R.G. proposto da : DE VECCHIS ROBERTO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato PICCHIONI VALENTINA (PCCVNT76D41A345Y) -ricorrente- contro AXA ASSICURAZIONI SPA,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato PANDARESE MARIO (PNDMRA37R05F839W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.436/2024 depositata il 12/03/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 31/10/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Così deciso in Roma