Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties had submitted a proposal for case closure, but the applicant remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the applicant does not request a decision within forty days of the proposal for case closure, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12689/2024 R.G. proposto da : OLIVETO SALVATORE, PERILLO ASSUNTA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocatoMESSINA MICHELE (MSSMHL59L11G942V) -ricorrenti- contro CONSORZIO EDILIZIO MURO LUCANO D1, in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FAGGELLA GIUSEPPE (FGGGPP69B12H646Z) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 151/2024 depositata il 20/03/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 31/10/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e delle quali va disposta l’attribuzione, per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le part i ricorrent i al pagamento, in favore di parte controricorrente e con attribuzione al difensore antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Rom