Cassation court allows heirs to be sued only for their inherited share of a joint debt, overturning a lower court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned the Rome Court of Appeal's judgment regarding the civil liability of heirs for a joint debt. The court found that while the original debtors remained jointly liable, the heirs are only responsible up to the value of their inherited share of the property. Consequently, the lower court's failure to limit the heirs' liability to their specific quotas was corrected, and the case was remanded for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 754 c.c.; In the event of the death of a joint debtor, the solidarity bond persists but is limited against individual heirs to the extent of their hereditary share, requiring heirs sued to raise the exception of obligation pro quota.
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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2046/2023R.G. proposto da Antonio PASCARELLA e Antonella PASCARELLA, rappresenta ti e dife si dall’Avvocato Corrado GIACCHI, g i usta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico n. 32, presso il suo studio (corradogiacchi@ordineavvocatiroma.org); –ricorrenti – contro VincenzoBERTONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Ferraro , giusta procura in calce al c ontroricorso ( marcoferraro@ordineavvocatiroma.org ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 278, presso il suo studio;
–controricorrente– nonché contro SerenaFORMICA e Costanza GIOGGI , in qualità di eredi di Franco FORMICA , Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista – Notaio. UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi rappresentate e difes e dall’avvocato Massimo Rosi , giusta procura in calce al controricorso (PEC: marcoferraro@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliatiin Roma, Viale Angelico n.35, presso il suo studio; –controricorrenti– nonché contro GonarioFOIS, rappresentato e difeso dall’ avvocato Eugenio DE PAOLA giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA,Viale Delle Milizie n.124, presso il suo studio; -controricorrente, r icorrente incidentale - nonchè contro Mattia PASCARELLA, GiuseppeALIPRANDI, Maria PASCARELLA e AttilioPASCARELLA; -intimati- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5991/2022 depositata il 30/09/2022;
Udita la relazione svolta in udienza del 7 giugno 2024 dal la Consiglier a Irene Ambrosi; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Alessandro Pepe; udite le difese delle parti. Fatti di causa 1. con atto di citazione notificato nel novembre 2008 , Giuseppe Aliprandi aveva convenuto ingiudizio davanti al Tribunale di Roma Gonario Fois e il Notaio Vincenzo Bertone rappresentandoche: - con contratto di compravendita del 7.03.2003 a rogito del Notaio Vincenzo Bertone aveva acquistato dai coniugi Gonario Fois e Ingrid Kalisch l’appartamento sito in Roma, Via Conte Verde n. 50, scala A, primo piano, interno 2; -a loro volta, i coniugi Fois-Kalisch avevano acquistato l’immobile da Marrocco Assunta (proprietaria per il 50%) e da Pascarella Antonio, Attilio, Maria, Mattia e Antonella (comproprietari dell’altro 50%) con atto di compravendita del UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres.
A. Scrima Rel. I. Ambrosi 9.06.1995 a rogito del Notaio FrancoFormica; - a distanza di oltre cinque anni dall’acquisto riceveva letteraraccomandata a.r. del 30.03.2008 con la quale l’Avv. Antonio Iaculli, per conto di Giovanni Zapparini, lo informava che il 50% dell’immobile intestato a Marrocco Assunta era assoggettato alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Roma con il n.r.g. es. 28421/71, promossa con pignoramento del 9.08.1971, trascritto il 6.10.1971 al numero di formalità 58015, reiterato il 25.11.1971 e nuovamente trascritto il 15.12.1971 al numero di formalità 72621, con la conseguenza che i citati atti di compravendita erano inopponibili alla procedura esecutiva; - p roponeva opposizione all’esecuzion e ex art. 619 c.p.c. sostenendo di aver usucapito l’immobile ex art. 1158 c.c. o, in subordine, ex art. 1159 c.c., chiedendo altresì , previa sospensione dell’esecuzione, che fosse accertata l’inefficacia nei suoi confronti degli atti esecutivi e ordinata la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti; - alla prima udienza del 17.06.2008, il Giudice dell’esecuzione valutata negativamente l’opposizione, rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione; -visto l’esito negativo della fase cautelare dell’opposizione, si determinava ad esperire l’azione di garanzia ex art. 1476 n. 3 c.c. nei confronti dei venditori Fois e Kalisch e l’azione di responsabilità professionale nei confronti del Notaio rogante, Dott.
Vincenzo Bertone; -al fine di evitare la subastazione dell’immobile e di limitare l’entità del danno risarcibile, con ricorso ex art. 495 c.p.c. al Giudice dell’esecuzione aveva propostoistanza di conversione del pignoramento. Tanto premesso, Giuseppe Aliprandi aveva chiesto al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare i fatti di cui in premessa e dichiarare la conseguente responsabilità del convenuto Gonario Fois ex art. 1476 n. 3 e quella professionale del Notaio rogante Dott. Vincenzo Bertone;
2) condannare iconvenuti in solido al totale risarcimento dei danni nella misura che sarà provata in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e oltre le spese del giudizio”. UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi Si era costituitoil Notaio Vincenzo Bertone impugnando e contestando tutto quanto dedotto e richiesto dall’attore e chiedendo il rigetto della domanda. Si era costituitoaltresì l’Ing. Gonario Fois, deducendo di essere venuto a conoscenza della procedura esecutiva intrapresa nel 1971 soltanto nel mese di aprile 2008 (a seguito della lettera dell’Avv.
Iaculli), di aver avuto il possesso continuato, ininterrotto e non viziato dal 9.06.1995 al 7.03.2003 in forza di un titolo idoneo regolarmente trascritto, di aver acquistato e poi venduto in piena buona fede, ignorando di ledere l’altrui diritto; aveva chiestodi chiamare in causa e in garanzia il Notaio Franco Formica, il Notaio Vincenzo Bertone, Attilio Pascarella, Maria Pascarella, Antonio Pascarella, Antonella Pascarella in Cattelan e Mattia Pascarella. Si era costituitoil Notaio Franco Formica, facendo propriala difesa del collega costituitoed eccependo altresì la prescrizione del diritto azionato dal Fois, derivante dal presunto inadempimento di un obbligo contrattuale consumatosi nel 1995.
Si era costituitoAntonio Pascarella proponendo domanda di manleva nei confronti del Notaio Formica e del Notaio Bertone, entrambi responsabili per l’inadempimento dell’obbligo di eseguire gli opportuni accertamenti preliminari atti ad escludere l’esistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli. All’udienza del 30.09.2010 e nei successivi scritti,Giuseppe Aliprandi quantificava in euro 113.845,58 il danno subito, dato dalla somma di euro 113.383,78 versata in sede di conversione del pignoramento per liberare l’immobile di sua proprietà dal pignoramento su di esso gravante e dalla somma di euro 461,80 spesa per la cancellazione della trascrizione del pignoramentoe m odificava le conclusioni , chiedendo la condanna del Fois ex art. 1476 n. 3 c.c. e del Notaio Bertone per responsabilità professionale e, in via subordinata, la condanna dei convenuti e dei chiamati in garanzia, in solido tra di loro, al pagamento della somma di euro 113.845,58, oltre interessi e spese processuali.
UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi 1.1.Con sentenza n. 11130/2013 Il Tribunale di Roma, sulla base di istruttoria documentale, in accoglimento parziale delle domanda, dichiarava:
1) Fois Gonario responsabile nei confronti di parte attrice ai sensi dell’art. 1476, n. 3, c.c. e per l’effetto lo condannavaal pagamento, in favore di Aliprandi Giuseppe, del complessivo importo di euro 113.845,58, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti e fino all’effettivo soddisfo;
2) rigettava per il resto la domanda;
3) accoglieva parzialmentela domanda di garanzia e manleva proposta da Gonario Fois, dichiaravaPascarella Antonio, Pascarella Attilio, Pascarella Maria, Pascarella Antonella e Pascarella Mattia obbligati a tenere indenne Fois Gonario dalle conseguenze pregiudizievoli della condanna in favore di parte attrice e per l’effetto li condannava, in solido tra loro, al pagamento, in favore del predetto, di quanto oggetto del superiore capo 1);4) rigettava tutte le altre domande;5) condannava Fois Gonario al pagamento delle spese di giudizio;
6) dichiarava Pascarella Antonio, Pascarella Attilio, Pascarella Maria, Pascarella Antonella e Pascarella Mattia obbligati a tenere indenne Fois Gonario dalle conseguenze pregiudizievoli della condanna in favore di parte attrice e per l’effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore del predetto, di quanto oggetto del superiore capo 5);7) compensavatra le restanti parti le spesedi lite. 2.La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5991/2022 respingeva il gravame proposto Antonio Pascarella eAntonella Pascarella nonché quello incidentale adesivo proposto da Gonario Fois, e confermava la sentenza di prime cure, condannando gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a Vincenzo Bertone, con compensazione integrale delle spese del grado tra tutte le altre parti.
3. Avverso la sentenza di appello, Antonio Pascarella e Antonella Pascarellahanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi . Vincenzo Bertoneha resistito con controricorso . H anno resistito altresì con distinto controricorso Serena Formica e Costanza Gioggi; ha resistito pure Gonario Fois con controricorso e ricorso incidentale . Se bbene intimati, UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi Mattia Pascarella, Giuseppe Aliprandi, Maria Pascarellae Attilio Pascarella non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata dapprima in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. e poi, a seguito di ordinanza interlocutoriadel 9/11/2023, rinviata alla odierna pubblica udienza; Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte , con cui ha chiesto l’accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso, riservandosi di concludere in udienza sui restanti. Parte ricorrente e ciascuna delle part i controricorrenti ha nno depositatorispettive memori e . Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso iricorrenti lamenta no la “ violazione dell’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 42 comma 2 Costituzione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1128 e ss. e 1176 comma 2 c.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).”. 2.Con il secondo motivo, denunciano “ la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.); in particolare, i ricorrenti contestano che la Corte territoriale ha affermato che gli appellanti non avrebbero evidenziato le circostanze e i comportamenti fonte di responsabilità professionale dei Notai rogantie ha ritenuto legittima la valutazione del n otaio di limitare la verifica della condizione del bene al ventennio antecedente l’atto, tempo che, per prassi, consentirebbe “di ritenere inesistenti vincoli antecedenti”. 3.Con il terzo motivo, denunciano “ la violazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) e la nullità della sentenza per motivazione apodittica e apparente ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)”; nello specifico, lamentanoche la UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres.
A. Scrima Rel. I. Ambrosi motivazione sulle distinte responsabilità dei notai roganti sarebbe apodittica poiché ad esempio il n otaio Bertone aveva rogato la compravendita stipulata tra il Fois e l’Aliprandi in data 7.03.2003e l’atto di provenienza (compravendita Pascarella/Fois del 9.06.1995) risultava anteriore di appena otto annied evidenziano inoltre che entrambi i notai avrebbero dovuto rispondere al principio di precauzione ed estendere le visure sino all’atto di provenienza del 25.02.1958, essendo a conoscenza entrambi che il primo titolo di provenienza anteriore al ventennio era l’atto di acquisto del 25.02.1958 (richiamato all’art. 4 delle due compravendite) e che solo eseguendo le visure sino all’atto di provenienza del 25.02.1958 avrebbero potuto garantire la certezza dei diritti acquistati.
4. Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta “ l’omessa applicazione del criterio stabilito dagli artt. 1295, 752 e 754 c.c. per la ripartizione tra gli eredi del debitore solidale della condanna in manleva al pagamento della somma di euro 113.845,58, oltre interessi legali, e delle spese processuali liquidate in euro 5.850,00, oltre accessori (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”. 5.Con il quinto motivo, denuncia “ la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 comma 2 c.p.c., anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”. 6.Il controricorrente Gonario Fois ha formulato ricorso incidentale in adesione (come pure precisato in memoria illustrativa) aderendo alle richieste dei ricorrenti principali Antonio e Antonella Pascarella , con particolare riferimento ai primi tre motivi di ricorso principale e in via subordinata, nell’ipotesi di rigetto dei primi tre motivi, ha chiesto il rigetto del quarto motivo di ricorso principale e l’accoglimento del quinto sulle spese.
7. In ordine alla specifica qualifica del contro ricorso proposto di Fois,si attaglia esattamente il principio espresso dal recentissimo arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, a mente del qual e l 'impugnazione UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi incidentale tardiva, quale è quella proposta dal Fois,è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva(Cass.
S ez. U, 28/03/2024 n. 8486). 8.Quanto al primo e terzo dei motivi del ricorso principale, condivisi dal rico r r ente incidentale Fois, che vanno congiuntamente esaminati stante il nesso di evidente connessione ponendotutti, sotto profili diversi, la stessa questione, meritano acc ogl imento in ragione delle seguenti considerazioni. 8.1.In via generale, questa Corte ha già più volte evidenziato che nell’ipotesi in cui alnotaio venga richiesta la preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successivenecessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo.
Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, e, stante il suddetto obbligo, non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi danneggiato ex art. 1227 cod. civ. (Sez. 3, 12/06/2020 n. 11296;
Sez. 3, 28/11/2007 n. 24733). Nello stesso solco,più di recente, è stato affermato che l 'obbligo di consiglio alle parti, gravante sul notaio e derivante dagli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto, quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, non si esaurisce nell'obbligo di chiarimento rispetto alle clausole di contenuto ambiguo presenti nell'atto rogato ed impone al notaio di dare in ogni caso informazioni ai clienti sugli effetti e sul risultato pratico dell'atto rogato e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire l'attitudine dell'atto ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto (cfr. in tale senso, più di recente,Cass.
Sez. 2, 2/08/2023 n. 23600 che, inapplicazione del principio di cui in massima, in relazione al rogito di una compravendita immobiliare con accollo da parte del compratore delle residue rate del mutuo ipotecario stipulato dalla parte venditrice e contestuale rilascio di quietanza di saldo del prezzo e rinuncia all'ipoteca legale, la S.C. ha ritenuto configurabile l'obbligo del notaio di informare il venditore circa l'effetto non liberatorio di tale accollo, nonostante che il contratto riproducesse la disposizione del capitolato di mutuo che prevedeva la necessità di un'espressa dichiarazione dell'istituto di credito mutuante ai fini della liberazione del debitore originario). 8.2.
I l caso in esame pone la seguente questione: se l’obbligo accessorio gravante sul notaio circa lapreventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura possa , come ritenuto dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata,essere limitato al ventennio. Occorre altresì verificare se a tale riguardola Corte di merito abbia violato l’art. 132 c.p.c. evocato. UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi In proposito,si concorda con quanto rilevato dall’Ufficio del Pubblico Ministero e cioè che se detto obbligo accessorio va rapportato “allo scopo tipico dell’atto” (nella specie di compravendita immobiliare) e “al risultato pratico voluto dalle parti” ovvero quello di acquistare un bene libero da vincoli e pesi pregiudizievoli (cfr.
Cass. Sez. 6 -3, 5/07/2022 n. 21205), il termine cui risalire non puòessere limitato al ventennio antecedente. Va pur ammesso che il dato temporale dei venti anni risulta significativoin ordine a diverse fattispecie . Ad esempio, ai fini dell’usucapione del bene, per cui il decorso di tale tempo senza passaggi di proprietà fa presumere che il dante causa, al di là del suo acquisto a titolo derivativo, sia anche divenutoproprietario a titolo originario e questo assicura il compratore che l’acquisto sia a domino; tuttavia il notaio è comunque tenuto a risalire all’acquisto a titolo derivativo precedente, perché la “certezza dell'atto giuridico da rogarsi” è assicurata solo dalla continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.), per cui, se egli dubita dell’esistenza di un valido titolo a titolo derivativo, è tenuto a dirlo all’acquirente; ciònon vuol dire che il notaio non possa ricevere un atto ove il venditore si assuma semplice proprietario per usucapione e manchi il relativo accertamento giurisdizionale, ma se intende farlo deve avvertire l’acquirente dei rischi connessi all’acquisto, pena la responsabilità disciplinare (Cass. 11186/21 e Cass. 32147/18; addirittura è consentito accertare l’usucapione con accordo di mediazione con sottoscrizione del processo verbale autenticato da un pubblico ufficiale v.n. 12 bis dell’art. 2643 comma 1 c.c., introdotto dall’art. 84 bis del decreto-legge 21/06/2013,n. 69, conv. in l .9/08/20 13 n.98).
E’inoltre dato temporale significativo in tema di ipoteca, atteso che essa deve essere rinnovata ogni venti anni altrimenti si estingue (art.2847 c.c.)nonché secondo la previsione degli artt. 2668 bis e 2668 ter c.c., come introdotti dall’art. 62 della l . 18/06/200 9 n.69 , pure per la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi sequestro conservativo sugli immobili, sicché, a seguito dell’introduzione delle ricordate disposizioni codicistiche, le visure relative all’ultimo ventennio che non contengano queste formalità attestano di fatto che tali pesi non sussistono, in quanto pur se un tempo esistenti sono venuti meno per mancata rinnovazione.
Tuttavia, la fattispecie in esame, riguarda la disciplina anteriore all’entrata in vigore della novella ricordata, atteso che gli atti oggetto della presente controversia furono stipulati, rispettivamente, nel 1995 e nel 2003 e per entrambi gli atti la normativa introdotta nel 2009 non rileva. 8.3. Alla luce di quanto ricordato, davvero apparente è l’assunto della Corte d’appellosecondo cui la novella legislativa rafforzerebbe la conclusione di un onere di verifica dei pignoramenti limitato all’ultimo ventennio, tenuto conto che proprio la novella introdotta nel codice dall’art. 62 della legge 69/09 disvela un alleggerimento degli oneri notarili in punto verifica della trascrizione domande giudiziali, dei pignoramenti immobiliari e dei sequestri conservativi su immobili valida solo per l’avvenire.
Al contrario, la novella normativa non poteva suggerire al professionista notaio, operante nel regime previgente, di arrestare le visure negative relative al bene compravenduto al mero ultimo ventennio; al contrario, avrebbe dovuto suggerirgli secondo i canoni della diligenza qualificata richiesta alla sua funzione, una ricerca nominativa nei registri immobiliari al fine di indagare se risultassero trascrizioni di domande giudiziali, di pignoramenti o di sequestri conservativi riguardanti i beni oggetto di alienazione. Né a diversa conclusione induce il fatto che l’art. 567, comma 2 , c.p.c. sembra accontentarsi, al fine dell’ammissibilità dell’istanza di vendita dell’immobile pignorato, del deposito dei “certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”, consentendo in alternativa UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres.
A. Scrima Rel. I. Ambrosi la produzione di “certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”; i nvero, le attestazioni relative all’ultimo ventennio non sono dirimenti, in quanto “in tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che,in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo” (Cass. nn. 15597/19 e Cass. 3746/23); in proposito , questa Corte ha ritenuto che le certificazioni relative all’ultimo ventennio hanno un valore presuntivo circa la condizione del bene staggito,non di per sé sufficiente per mettere in vendita tale bene, perché “…. risalire all'ultimo acquisto, idoneamente trascritto, anteriore al ventennio, a favore dell'esecutato o dei suoi danti causa, è la necessaria premessa per dare un grado di conducente attendibilità alle risultanze infra v entennali cui, per sintesi legislativa, si è riferito il legislatore. (così pag. 11 di Cass. n. 15597/19).
D’altro canto, “.... risulterebbe inoltre irriducibilmente distonico che, nell'evoluzione della normativa inerente alle espropriazioni coattive, mirata a rendere il più affidabile e così appetibile possibile la vendita forzata e quindi il recupero e la stabilità del credito, il legislatore, con la modifica dell'art. 567 cod. proc. civ., abbia invece indebolito lo "standard" di affidabilità e quindi di attrattività del bene trasferito in ottica di mercato, per di più trasferendo ogni rischio sull'acquirente con la sola garanzia per evizione, nonostante la maggior tutela possibile di quegli sia invece il motivo dominante delle riforme susseguitesi almeno dal 2005” (pagg. 11-12 di Cass. 15597/19).
Come pure sostenuto dal P.G., l a conclusione di tutto questo ragionamento è nel senso che “a) solo se il creditore non fornisca, UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi neppure nel termine fissato ex art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione del ventennio letteralmente richiamata, l'estinzione sarà tipica, mentre b) la mancata produzione del primo titolo di acquisto ultraventennale cui deve risalire la certificazione, oggetto di richiesta da iscrivere, di conseguenza, nel perimetro degli artt. 484 e 175, cod. proc. civ., imporrà la chiusura anticipata del processo esecutivo, non essendo possibile porre in vendita il bene;
….” (pag. 13 di Cass. 15597/19). L’estinzione, in tale secondo caso, sarà pertanto atipica e non tipica, ma l’effetto pratico è sempre lo stesso ed è la conseguenza del peso non decisivo delle verifiche limitate all’ultimo ventennio. Anche sotto tale profilo, quindi, la soluzione fornita nel caso in esame dalla Corte romana circa l’assenza di colpa in capo ai notai si mostraapparente. Neppure assume rilievo il fatto che, nella specie, il pignoramento immobiliare che ha dato vita all’evizione fosse molto risalente nel tempo, essendo datato 1971, in quanto le procedure esecutive notoriamente possono durare svariati anni e, pertanto, nel 1995 e 2003 non vi era nessuna garanzia che la procedura fosse estinta e il creditore soddisfatto.
Entrambi i notai roganti non potevano certo esimersi dai relativi accertamenti ultraventennali per questo semplice dato temporale, di per sé non significativo. Dall’accoglimento del primo e terzomotivo del ricorso principale, e di quelli, condivisi,dal ricorrente incidentale Fois, discende l’assorbimento del secondomezzo, pure esso condiviso dal ricorrente incidentale. 9.Merita accoglimento anche il quarto motivo del ricorso principale. 9.1.Ebbene, c on erronea e laconica motivazione la Corte d’appello ha rigettato il motivo di gravame con cui gli odierni ricorrenti avevano impugnato la loro condanna solidale quali precedenti alienanti, in qualità di eredi diAssunta Marrocco esecutata ( e non in proporzione ai loro diritti ereditari) del l’atto di compravendita del giu gn o 1995, afferman d o l’infondatezza del motivo di gravame “perché la questione del riparto UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres.
A. Scrima Rel. I. Ambrosi attiene alla divisione interna tra condebitori in solido, ferma la loro comune responsabilità per il Comune creditore” . Al riguardo,questa Corte ha ritenuto già da tempo che nel caso di morte di un debitore in solido, il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con gli altri condebitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 13291 del 27/11/1999); più di recente, nello stesso solco, si è evidenziato che ilcoerede, i l quale sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario, è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato pro quota, in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del de cuius, tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria (Cass.
Sez. 3, 03/02/2023n. 3391). 9.2. Nel caso di specie, i Pascarella (vedi sentenza pag.
2) sono stati chiamati in causa in qualità di eredi della signora Assunta Marrocco (madre di Antonio, Maria, Attilio e nonna di Antonella e Mattia nipoti ex filiopremorto Michele), tutti precedenti alienanti del bene a mezzo rogito dl notaio Formica del 1995 (chiamati da Gonario Fois in manleva, vedi atto di chiamata in garanzia in prime cure, v. doc. 6 del 21 luglio 2009); in particolare, gli stessi hanno in memoria precisato che la Assunta Marrocco aveva venduto 16/24 dell’intero bene, mentre Antonio, Attilio, Maria, Antonella e Mattia Pascarella avevano venduto i restanti 8/24.
Pertanto, risultando che gli odierni ricorrenti principali avevano chiesto di essere dichiaratitenuti a rispondere per la quota ereditaria ed in particolare Antonio (figlio della Marrocco)di 12/24 e Antonella ( nipote della Marrocco ex filio premorto ) nei limiti dei 10/24 , anche il quarto UP 7 giugno 2024 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi motivo del ricorso principale merita accoglimento, dovendosi sul punto rinnovare il giudizio espresso dalla Corte territoriale. 9.3. Dall’accoglimento de l quarto motiv o del ricorso principale, discende l’assorbimento del quinto.
10. Pertanto, vanno accolti il primo e terzo dei motivi del ricorso principale, cui ha aderito il controricorso incidentale, assorbito il secondo motivo, va accoltoaltresì il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il quinto, e per l’effetto,la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e ilgiudizio rinviato alla Corte d’appello di R oma , in diversa composizione, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie il primo e terzo deimotivi del ricorso principal