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Decreto — n. 34915/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 34915/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the action. The appellant, Giacomo SMECCA, submitted a request to withdraw the appeal against the Second Instance Court's judgment, while the respondent, Giovanni MONNI, failed to appear. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating the termination of the proceedings without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, if compliant with statutory requirements, leads to the immediate extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure cassation appeal lack of respondent spese di difesa anticipo delle spese patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15578/2024 R.G. proposto da : SMECCA GIACOMO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoPERTICARO VINCENZO -ricorrente- contro MONNI GIOVANNI -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMAn.2725/2024depositata il 17/04/2024 e notificata il 23/04/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevata la mancata costituzione dell’intimato; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 23 dicembre 2024. Il Pr