Italian Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal of the proceedings. The appellant, Mida Srl, submitted a request to withdraw the case, which the court verified met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court extinguished the litigation and ordered the appellant to bear half of the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's valid withdrawal of the lawsuit results in the extinction of the proceedings, and the withdrawing party bears half of the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7845/2024 R.G. proposto da : MIDA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MORETTI ANDREA (MRTNDR73A02H501C) rappresentato e difeso dagli avvocati PECORA PAOLO (PCRPLA62M04F839U), AMBROSINO FRANCESCO (MBRFNC61S24F839L) -ricorrente- contro AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BARONI MASSIMO (BRNMSM81H18C523Y), IACOVIELLO MONICA (CVLMNC70B62H926H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.217/2024 depositata il 14/02/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che non consta l’accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, le quali possono liquidarsi come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio della ricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese alla parte resistente che, previa compensazione della metà liquida in euro 5.000,00. Così deciso in Roma,il 23/12/2024. Il Pres