Iraqi Ministry's appeal dismissed due to withdrawal; costs awarded to Unicredit against Iraq Ministry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the Iraqi Ministry's appeal against the Court of Appeal's judgment extinguished following a formal withdrawal. The Ministry argued for the continuation of proceedings against Unicredit and Eurocrediti, while the opposing parties sought cost compensation. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements, terminating the case but ordering cost compensation between the withdrawing party and Unicredit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, with costs awarded between the withdrawing party and the opposing litigant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20420/2022 R.G. proposto da : REPUBBLICA DELL'IRAQ, MINISTERO DELLA PIANIFICAZIONE DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ, AMBASCIATA DELL'IRAQ PRESSO LA REPUBBLICA ITALIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI N 99, presso lo studio dell’avvocato PUNZI CARMINE (PNZCMN33H20A509G) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUBINO SAMMARTANO MAURO (RBNMRA37A16F205Z) -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato QUINTARELLI ALFONSO (QNTLNS57B04A577S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FLICK WALDEMARO (FLCWDM49L08D969G), FLICK ARTURO (FLCRTR75P12D969D) -controricorrente- nonchè contro EUROCREDITI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DE CRISTOFARO, 40 SC A, presso lo studio dell’avvocato BARTOLETTI VALENTINA (BRTVNT74L65H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO FRANCESCO (MRAFNC66H16D122X) -controricorrente- nonchécontro SERVER PLUS LIMITED -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO GENOVA n.587/2022 depositata il 24/05/2022. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e l’accettazione del controricorrenteEurocrediti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spesenel rapporto fra la parte ricorrente e la Eurocrediti, mentre nel rapporto processuale fra ricorrente e Unicredit, si può far luogo a compensazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese fra ricorrente ed Unicredit. Così deciso in Roma,il 2