Cassation court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the legal action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant had previously filed a request for annulment, the opposing party accepted the withdrawal, satisfying the procedural requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the extinction of the proceedings and the cancellation of specific registration entries without ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal, once accepted by the opposing party, legally extinguishes the proceedings without the need for further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5445/2024 R.G. proposto da : ABBATECOLA ANNA, elettivamente domiciliato in BERGAMO PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COPPOLA VINCENZO (CPPVCN57L10H224H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIVA IPPOLITA (RVIPLT78S65F133B) -ricorrente- contro FALLIMENTO EDIL GROUP SRL, elettivamente domiciliato in BERGAMO VIA PICCININI 3, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI LUCIANO (GBRLCN53R13L307Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.1264/2023depositata il 25/07/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; che, stante la richiesta formulata nell’accettazione della rinuncia da parte della resistente, confermata dal difensore della parte ricorrente con PEC alla Cancelleria del 19 dicembre 2024, va disposta la cancellazione della nota di trascrizione n. 45315 Reg.
Gen e n. 30140 Reg. Part. del 13 ottobre 2016 – e della domanda di annotazione n. 53574 Reg. Gen. e n. 9865 Reg. Part. del 24 ottobre 2019.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone la cancellazione della nota di trascrizione n. 45315 Reg. Gen e n. 30140 Reg. Part. del 13 ottobre 2016 – e della domanda di annotazione n. 53574 Reg. Gen. e n. 9865 Reg. Part. del 24 ottobre 2019. Così deciso in Roma,il 21/12/2024. Il Pres