Court allows appeal against lease termination, ruling publication of assignment notice insufficient to prove creditor standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by Editalia S.R.L. against a lower court ruling that terminated a financial lease contract due to non-payment. While the lower court accepted the assignment of credit rights based solely on the publication of a notice in the Official Gazette, the Supreme Court held this was insufficient proof of the assignees' standing. The court ruled that such publication provides only presumptive evidence and requires a comprehensive factual assessment to verify the actual transfer of rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 del d.lgs n. 385 del 1993; Art. 1815 c.c.: The publication of an assignment notice in the Official Gazette constitutes only presumptive evidence of credit transfer and does not exempt the assignee from the burden of proving their legal standing through additional documentary evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21874/2022 R.G. proposto da : EDITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato BIAGIO RICCIO e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec: -ricorrente- contro RELAIS SPV S.R.L., RELAIS LEASCO S.R.L., e per esse, quale mandataria DOVALUE SPA, rappresentata e difes a dall'avvocato ELIO LUDINI e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec: -controricorrenti- nonchè contro nonchè contro UNICREDIT LEASING S.P.A., -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 932/2022 depositata il 10/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: la società Unicredit Leasing SpA, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Roma, premesso di aver stipulato con la società Editalia s.r.l. un contratto di locazione finanziaria su un immobile, con area pertinenziale per parcheggio autovetture,sito nel Comune di Napoli in via Orazio n. 22 e di essersi avvalsa, in conseguenza del reiterato inadempimento della utilizzatrice all’obbligazione del pagamento dei canoni, della clausola risolutiva espressaprevista in contratto, chiese accertarsi l’avvenuta risoluzione del medesimo e condannarsi Editalia all’immediato rilascio dell’immobile.
Sicostituì in giudizio la convenuta deducendo l’usurarietà del contratto di leasing, l’illegittimità dell’ammortamento alla francese applicato e la inoperatività della risoluzione di diritto, non sussistendo un inadempimento della utilizzatrice. Il Tribunale di Roma, ritenuto che il tasso di interesse previsto in contratto era al di sotto del tasso soglia, che interessi corrispettivi e moratori non potevano sommarsi tra loro, che le parti avevano,in ogni caso,previsto una clausola di salvaguardia da applicarsi per l’ipotesi di superamento del tasso soglia, e che l’ammortamento alla francese era da ritenersi legittimo, con ordinanza del 22/9/2015, dichiarò risolto il contratto per inadempimento della società Editalia e l a condannò all’immediato rilasciodell’immobile.
Aseguito di appello di Editalia, che ribadì l’eccezione di usurarietà delle condizioni contrattuali e la violazione dell’art. 1815 c.c., si costituì in giudizio la società Unicredit Leasing SpA ed intervennero in giudizio, qualificandosi quali cessionarie dei crediti in blocco della banca, la Relais Leasco s.r.l. e la Relais SPV s.r.l. e,per esse quale mandataria, la società DoValue SpA. L’appellante, con la comparsa conclusionale, eccepì il difetto di legittimazione delle società intervenute, per non avere provato la titolarità del diritto e non aver prodotto il contratto di cessione dei crediti, assumendo che la titolarità non potesse dirsi provata mediante la sola pubblicazione dell’avviso di cessione nella G azzetta U fficiale, essendo necessario che il cessionario fornisca ulteriormente la prova documentale della titolarità del diritto vantato, dimostrando l’avvenuta inclusione del rapporto obbligatorio de quonell’operazione di cessione in blocco.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n.932 del 10/2/2022, ha rigettato l’eccezione di difetto di titolarità del credito, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui,in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente, a i fini della dimostrazione della titolarità del credito, la produzione dell’avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei crediti ceduti purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione(Cass. 1, n. 31188 del 29/12/2017).La corte d’appello ha altresì ritenuto non essere contestato tra le parti che la banca avesse fornito indicazione “dei criteri di blocco” per la c essione dei crediti e del sito internet attraverso il quale ogni debitore ceduto avrebbe potuto prendere contezza della cessione del proprio credito ; e che il legislatore ha previsto una normativa speciale per la cessione dei crediti in blocco per agevolare la circolazione del credito, sicché la finalità prevista dalla norma verrebbe vanificata nell’ipotesi in cui si onerasse il cessionario di adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa speciale.Avverso la sentenza,che ha rigettato l’appello anche nel merito, sulla base di statuizioni che non più rilevano in questa sede, la società Editalia propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Resistono Relais Leaco s.r.l. e Relais SPV s.r.l. e per esse, quale mandataria, doValue SpA (nuova denominazione sociale assunta da DoBank SpA, già Unicredit Credit Management Bank SpA) con controricorso. Considerato che: con il primo motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 58 T.U.B. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Difetto di legittimazione ad agire del cessionario in base al recente orientamento della Suprema Corte (ord. n. 5857 del 22/2/2022) - la ricorrente assume che la sentenza, nel ritenere sufficiente, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo al cessionario,la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ha violato il principio secondo cui l’onere di provare la titolarità del proprio diritto spetta al soggetto che agisce per la sua tutela; ne consegue che la corte ha errato nel ritenere sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione e nel non richiedere la produzione in giudizio del contratto di cessione, essendo, secondo la giurisprudenza, non adeguato il deposito della sola pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Questo è, secondo la ricorrente, utile ai soli fini dell’opponibilità ai terzi del negozio di cessione ma non anche sufficiente per provare la titolarità del credito. Con il secondo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. – lamenta che la corte del merito ha invertito l’onere della prova esonerando il cessionario della prova della sua legittimazione ad agire e ritenendo che, anche in assenza della prova del contratto di cessione, sia possibile, attraverso la consultazione internet da parte del debitore ceduto, conoscere chi sia l’effettivo cessionario.I motivi sono p.q.r. fondati e vanno accoltinei termini e limiti di seguito indicati.
Giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare l’avvenuta cessione nel caso in cui vi siano ulteriori elementi deponenti per l’esistenza della suddetta cessione. L’adempimento consistente nel deposito dell’avviso ha valore indiziario, e come tale va apprezzato dal giudice, nell’ambito del la propri a discrezionale valutazione sul complesso degli elementi idonei a costituire la provadella titolarità, ma non vale ad esonerare la parte , che agisce a tutela di un proprio credito, d a ll’onere di dare la prova della titolarità del medesimo, prova che non necessariamente transita per la produzione del negozio di cessione ma che comunque richiede elementi per far ritenere quanto meno presunta la cessione.
In tal senso Cass., 3, n. 17944 del 22/6/2023 secondo cui “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.Cass., 3, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023 secondo cui “In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere sube ntrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione” ( si veda anche Cass., n. 34889 del 2023, e Cass., n. 15010 del 2024).
Orbene, nella sentenza impugnata i suindicati principi sono rimasti invero disattesi dalla corte di merito, avendo ritenuto sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito, la produzione del mero avviso di cessione senza svolgere alcun accertamento complessivo sugli elementi integranti la titolarità del credito. Dell’impugnata sentenza, s’impone pertanto la cassazione in relazione, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinviaanche, per le spese del giudizio di cassaz