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Ordinanza — n. 34784/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal court dismissal for failure to examine budget ceiling breach.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34784/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the first two grounds of the appeal, quashing the lower appellate court's decision. The appellant argued that the trial court failed to examine whether the health service exceeded its spending budget without applying the statutory tariff reduction. The court found the lower court's reasoning incoherent because it rejected the claim based on tariff updates without first verifying the budget ceiling violation, which was the appellant's primary contention. Consequently, the judgment was overturned and remanded for a new examination by a different panel of the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006; Art. 112 c.p.c.: Where the appellate court rejects a claim based on tariff updates without first examining the alleged breach of the spending budget ceiling, the decision is flawed and must be remanded for a new examination.

Parole chiave

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healthcare tariff reduction spending budget ceiling appellate court reasoning remand for new trial public health funding servizio medico regionale graduazione dei contributi tassa ospedaliera

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006
Art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 02/03/2021, n. 5661
Cass., 02/03/2021, n. 5661, Cass., 06/0472021, n.
Cass., 06/04/2021, n. 10182
Cass., Sez. U., 16/11/2017, n. 27199
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6688/2022 R.G. proposto da : SRL CERTEF GALENO, rappresentata e difesa dell’avvocato CALCIOLI FILIPPO unitamente all'avvocato BLASI ANTONELLA -ricorrente- contro AZIENDA USL LATINA, rappresentata e difes a dall'avvocato AMBROSIO RACHELE -controricorrente- nonchécontro REGIONE LAZIO -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6384/2021 depositata il 30/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che la s.r.l.

CERTEF Galeno ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma, n. 6384 del 2021, esponendo che: - svolgeva attività sanitaria, erogando prestazioni specialistiche di laboratorio analisi, in favore di assistiti muniti di impegnativa del medico curante; - per la remunerazione delle prestazioni, rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, l’art. 1, comma 796, lettera o), della legge finanziaria per l’anno 2007, n. 296 del 2006, aveva stabilito, per il triennio 2007-2009, una decurtazione, tra il 2% e il 20% a seconda delle prestazioni, sul tariffario ministeriale, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; - la norma in parola era stata giudicata costituzionalmente legittima dalla Consulta, con sentenza n. 94 del 2009, sul presupposto della sua transitorietà, sicché la deducente, aveva richiesto il pagamento della maggior somma rispetto a quella erogata con la decurtazione illegittimamente estesa, dall’azienda sanitaria di competenza, USL Latina, sulla base delle disposizioni della Regione Lazio, anche agli anni 2010-2013; - il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la decurtazione fosse ancorata comunque all’aggiornamento tariffario avvenuto infine con D.M. 18 ottobre 2012; - la Corte di appello aveva disatteso il gravame osservando che seppure fosse stato acclarato che la decurtazione avrebbe dovuto limitarsi al triennio 2007-2009, doveva in ogni caso esaminarsi «se non applicando lo sconto tariffario vi sia un superamento dei “tetti di spesa” assegnati…per ogni annualità in discorso», sicché, ciò posto, «l’inammissibilità del motivo di gravame», per come genericamente formulato, emergeva «in tutta evidenza dal confronto fra la esaustiva motivazione della sentenza impugnata sul punto e l’impugnazione che si sostanzia in una generica reiterazione dell’assunto originario, ed in una aspecifica confutazione dell’iter logico seguito dal Tribunale.

A fronte della eccezione del limite del budget formulata dalla ASL e dalla Regione Lazio nella comparsa di risposta non risulta opposta deduzione dell’appellante ed inoltre il Tribunale ha motivatamente affermato il superamento del budget»; resiste con controricorso l’Azienda USL Latina, che ha altresì depositato atto denominato “Memoria” che non può ritenersi tale, difettandone i requisiti di legge; è rimasta intimata la Regione Lazio; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo solo apparente e anche, per quanto intellegibile, contraddittorio, omettendo di riferire compiutamente i fatti processuali, richiamando per relazione la motivazione di prime cure senza spiegare le ragioni della sua condivisione, mancando di esaminare i motivi di appello, non specificando a quale di essi dovesse riferirsi l’inammissibilità per genericità apoditticamente affermata, e infine rigettando il gravame quindi nel merito, con disallineamento ulteriore tra motivazione, in rito, e dispositivo, dopo un riferimento, logicamente sconnesso, alla necessità di verificare se vi fosse stato un superamento del tetto di spesa, cui non era seguìto alcun esame del fatto comunque impeditivo, come tale da provare ad opera delle parti convenute, su cui nulla aveva detto il giudice di prime cure, con conseguente difetto di ogni necessità di censura ad opera della deducente; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo aspecifici motivi di appello che, al contrario, contestavano dettagliatamente la possibilità di ancorare la decurtazione tariffaria sino al successivo aggiornamento ministeriale delle tariffe medesime, in specie mancando ogni dato legislativo letterale in tal senso e svuotandosi così di contenuto la pronuncia della Consulta richiamata, ferma l’argomentata spettanza in via subordinata a titolo d’ingiustificato arricchimento e, comunque, la responsabilità aquiliana della Regione che aveva disposto l’estensione della decurtazione in parola oltre i limiti legali, con conseguente misurazione con le ragioni decisorie palesate dal Tribunale; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di pronunciarsi in punto di legittimazione passiva della Regione, oltre che di domande subordinate a titolo extracontrattuale nei confronti della stessa e d’ingiustificato arricchimento in via residuale;

Considerato che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati, con assorbimento logico del terzo; la Corte di appello:

a) ha affermato il limite temporale del triennio quanto alla decurtazione in discussione;

b) ha ritenuto, implicitamente quanto univocamente, ostativo l’eventuale superamento del tetto di spesa senza decurtazione (pag. 3, primo periodo, della sentenza impugnata);

c) ciò posto ha dichiarato inammissibili perché aspecifici i motivi di appello, a fronte della motivazione della decisione di prime cure, poi rigettando nel merito il gravame, previa affermazione del superamento del tetto di spesa come motivato dal giudice di prime cure; ora:

d) come dimostrato in ricorso, e come verificabile con i documenti prodotti unitamente al gravame stesso, il Tribunale non aveva rigettato la domanda per il suddetto superamento del budget, della cui dimostrazione, quale fatto pacificamente impeditivo (cfr. Cass., 02/03/2021, n. 5661, Cass., 06/0472021, n. 10182), dovevano farsi carico le parti convenute;

e) in ogni caso la Corte territoriale non ha spiegato perché condivideva le supposte e però affatto riportate motivazioni del giudice di prime cure sul punto;

f) come dimostrato in ricorso e come anticipato, il Tribunale, in realtà, aveva fondato il rigetto della domanda sull’assunto che la decurtazione era comunque ancorata al rinnovo tariffario ministeriale, e tale assunto risulta specificatamente contestato nei motivi di appello, i quali, peraltro, non necessitano dell’utilizzo di particolari forme sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae di quel giudizio di seconde cure, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 16/11/2017, n. 27199, e succ. conf.);

g) il Tribunale, dunque, non aveva vagliato il preteso superamento del tetto di spesa; ne consegue che:

h) la motivazione è per un verso incomprensibile rispetto alle domande e censure da scrutinare, per altro radicalmente carente ovvero puramente assertiva, e per altro ancora, nella misura di residua intellegibilità (quanto alla prova del fatto impeditivo in parola), errata; alla fondatezza del 1° e del 2° motivo nei suindicati termini consegue, assorbito il 3° motivo, l’accoglimento e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione; il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo. Cassa in