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Ordinanza — n. 34776/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to formal withdrawal following prior precedent rulings on water fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34776/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's formal withdrawal. The appellant had previously withdrawn interest after lower courts ruled against the water company based on prior precedents regarding tariff adjustments and prescription periods. Consequently, the court dismissed the case and ordered the appellant to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished by formal withdrawal when the appellant loses interest, typically following prior rulings establishing the unenforceability of the claimed rights.

Parole chiave

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cassation appeal formal withdrawal extinguishment of action litigation costs water service fees precedent rulings debt recovery ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale; Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2558 cod.civ
art. 390 c.p
2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale; Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25258/2023
20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass.
Cass. n. 25259/2023
25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass.
Cass. n. 25260/2023
25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass.
Cass. n. 25261/2023
25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass.
Cass. n. 25262/2023
25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6178/2022 R.G. proposto da : IRETI SPA, inpersona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO N 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO; -ricorrente- contro CALIARO ROBERTO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ARZA' MICHELA; -controricorrente- nonchè contro SERRA STEFANO, TOMASSONI ANDREA, DE MATTIA RENATO -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 1844/2021 depositata il 27/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . Rilevato che:

1. La Società Ireti ha proposto ricorso per cassazione, con 6 motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Genova che, con sentenza n. 1844/2021 del 25 luglio 2021, ha condannato la società Ireti s.p.a. a corrispondere al signor Roberto Cagliaro le somme indebitamente versate per il servizio di depurazione. 1.1.Resiste con controricorso il Cagliaro. Considerato che:

2. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. In data 14 giugno 2024 la società ricorrente, tramite l’avvocato Della Valle, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:

i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale; Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.

3. va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione. Le spesedel giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Cagliaro, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00 , di cui 3.000,00per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente Cagliaro. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione T