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Ordinanza — n. 34712/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lawyer liability and procedural errors regarding evidence admission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34712/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims of lawyer liability and procedural irregularities regarding oral evidence. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded testimony and misinterpreted the principle of non-contestation, but the Court found these arguments to be attempts to re-evaluate facts already definitively ascertained. The Court ruled that assessing evidence and interpreting trial records are exclusive powers of the trial judge, making such challenges impermissible in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116, 244 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence already definitively ascertained by the trial judge, as the assessment of proof and the choice of most suitable evidence are exclusive powers reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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responsabilità professionale avvocato principio di non contestazione deduzione prova orale giudice di merito inammissibilità ricorso valutazione prove Corte di Cassazione negligenza professionale dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 244 c.p.c.
Con il terzo motivo viene denunciata la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 1228 c.c.
Art. 1176 c.c.
Con ilprimo motivo la ricorrente denuncia la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., secondo comma, e dell’art.
art. 348 bis c.p
1575/2020del Tribunale di Torino pubblicata il 19 maggio 2020e dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
art. 1176 c.c
Con ilprimo motivo la ricorrente denuncia la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., secondo comma, e dell’art.
art. 2236 c.c
1176 c.c., secondo comma, e dell’art. 2236 c.c.
art. 111 Cost
Con il secondo motivo viene censurata la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt.
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 4/07/2017, n. 16467
Cass. 23/05/2014, n. 11511
Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass.
Cass. 13/06/2014, n. 13485
11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.
Cass. 15/07/2009, n. 16499
13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 5362/2021 R.G., proposto da Maria Venere FUCA’, rappresentata e difesa da gli Avv. ti Giuseppe Leuzzi e Carlo Martuccelli ( pec: carlomartuccelli@ordineavvocatiroma.org e leuzzi.giuseppe@ordineavvocatiasti.eu), in virtù di procura speciale in calce al ricorso,elettivamente d o miciliat a in ROMA , via di San Valentino n. 24 ; -ricorrente- nei confronti di Carlo DATTILO, rappresentato e difeso dall’ A vv. Monica Zilio (pec: monicazilio@pecordineavvocatitorino.it), in virtù di procura speciale in calce al controricorso,elettivamente domiciliat o in ROMA , Via Chiaramonte Gulfi n. 13 presso lo studio dell’Avv.Carlo Ge ( pec: carloge@ordineaccovatiroma.org) ; - c ontroricorren te - nonché nei confronti di AXA Assicurazionis.p.a., - i ntimata - CC 5 luglio2024 Ric. 5362del 2021 Pres.

A. Scrima Rel. I.Ambrosi per la cassazione della sentenza n. 1575/2020del Tribunale di Torino pubblicata il 19 maggio 2020e dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte di Appello di Torinoemessa in data 10 dicembre 2020 e pubblicata in data 22.12.2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2024 dal la Consigliera dr.ssa Irene Ambrosi. Fatti di causa 1. Con atto di citazione del 25 ottobre 2017, Maria Venere Fucà convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Moncalieri, l’AvvocatoCarlo Dattilo, al fine di accertare la sua responsabilità, ex artt. 1176, comma 2 e 1228 c.c. e per ottenere il conseguente riconoscimento del risarcimento di tutti i danni patiti.

L’attrice dedusse in fatto che: - nel 2005 aveva conferito all’Avv. Dattilol’incarico di costituirsi nel giudizio promosso da Menicucci e Romani dinanzi al Tribunale di Torino per ottenere l’accertamento dell’inesistenza della servitù di passaggio, gravante su un fondo di proprietà degli attori in favore di quello, sito in Carignano (To), Borgata Brassi n. 54, di proprietà della Fucà; - la tesi difensiva elaborata dall’avvocato si fondava sulla dimostrazione, a mezzo istruttoria orale e deposito di una dichiarazione scritta del teste Adriano Brusa, dell’intervenuta usucapione del diritto di passaggio da parte della Fucà; -l’istruttoria orale si svolgeva, il 7.04.2009, alla presenza del dott.

Riccardo Corleone, collaboratore di studio e delegato dell’Avv. Dattilo, che inopinatamente e senza previa consultazione con la Fucà, rinunciò al teste Brusa, il quale sarebbe stato l’unico in grado di fornire la prova della sussistenza della servitù di passaggio, avendo da sempre vissuto nella Borgata Brassi, con ciò causando l’impossibilità di fornire la prova dell’intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio, in favore della Fucà e dei suoi danti causa; - il giudizio venne definito con sentenza n. 293 del 21 ottobre 2009 dal Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Moncalieri, con cui, accertata l’inesistenza della servitù di passaggio il Tribunale - a causa dell’assenza di sostegno probatorio delle ragioni della convenuta - lo stesso Tribunale ordinò anche la rimozione di CC 5 luglio2024 Ric. 5362del 2021 Pres.

A. Scrima Rel. I.Ambrosi tutte le opere realizzate sopra o sotto il suolo dalla Fucà, condannando quest’ultima anche al ristoro delle spese processuali in favore degli attori;- anche il giudizio di appello, avverso la sentenza di primo grado, si concluse con esito sfavorevole alla Fucà, in quanto la Corte di Appello di Torino, con sentenza 19 ottobre 2012n. 1884, confermò la decisione di primo grado; - con missiva del 7 giugno 2012, successivamente reiterata nelluglio 2013 e nel novembre 2016, con il ministero dell’ A vv. Vaccaneo , nuovo difensore della Fucà, venne contestato, senza esito, all’Avv.

Dattilo l’errore professionale consistito nella rinuncia, operata dal suo delegato, ad un teste fondamentale ai fini della prova delle ragioni della sua assistita. Alla luce di quanto sopra dedotto, la Fucà domandò ilrisarcimento di tutti i danni patiti a causa della responsabilità dell’Avv. Dattilo, ex artt.1176, comma 2 e 1228 c.c., ed in particolare, le spese sostenute per la difesa, di cui euro 600,00 in favore del dott. Corleone ed euro 2.500,00 in favore dell’Avv. Dattilo; quellerelative al giudizio di usucapione, di cui euro 6.300,00, oltre accessori di legge, in favore dei sigg.

Menicucci e Romano ed euro 6.200,00, oltre IVA, per l’eliminazione delle opere realizzate sul terreno di costoro;ed il minor valore dell’immobile, determinabile a mezzo CTU, in considerazione delle maggiori difficoltà di accesso al fondo. Si costituì l’Avv. Dattilo che, preliminarmente, ai fini della manleva, chiese l’autorizzazione alla chiamata in causa della AXA Assicurazione S.p.a. -assicurazione la qualesi costituì in giudizio con comparsa di costituzione e risposta-ed entrambi, nel merito, contestarono la domanda proposta dalla Fucà.

IlTribunale di Torino con sentenza n. 1575 del 19 maggio 2020 rigettò la domanda della Fucà per carenza della prova circa il compimento del termine ventennale per l’usucapione. 2.Maria Venere Fucà propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Torino;si costituirono resistendo al gravame sia l’ A vv. Carlo Dattilo che la Axa Assicurazioni. Con ordinanza 10 dicembre 2020ex art. 348-bis c.p.c., pubblicata il 22 dicembre 2020, la Corte d'Appello di Torino dichiarò inammissibile CC 5 luglio2024 Ric. 5362del 2021 Pres. A. Scrima Rel. I.Ambrosi l’appello, condannando l’appellante al rimborso delle spese del grado di giudizio in favore di ciascuna parte appellata.

La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse in questa sede, non ravvisò nella condotta del legale la sussistenza degli elementi della negligenza, dell’imprudenza o dell’imperizia costitutivi dell’errore professionale, ritenendo che la rinuncia al teste, determinata dalla persistente irreperibilità del Brusa, non avrebbe avuto alcuna influenza sull’esito del giudizio di usucapione. 3.Per la cassazione di tale sentenza ricorre Maria Venere Fucà, sulla base di tre motivi;resiste con controricorso l’Avv. Carlo Dattilo. Sebbene intimata, non ha svolto difese l’AssicurazioneAxa.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ.. Parte ricorrente hadepositato memoria. Motividella decisione 1. Con ilprimo motivo la ricorrente denuncia la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., secondo comma, e dell’art. 2236 c.c. in relazione all’art. 360, n° 3 c.p.c.”; in particolare, contesta quanto in entrambi i giudizi di merito erroneamente ritenuto e cioè che la rinuncia al testimoneBrusa non integrasse gli estremi dell’errore professionale, stante la mancata influenza di tale circostanza sull’esito del giudizio di usucapione; sostiene, viceversa, la ricorrente che la responsabilità professionale presuppone la violazione del dovere di diligenza, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, 2 comma e 2236 c.c., che abbia leso un vantaggio auspicato del cliente e che deve essere indagata,non solo dal punto di vista della valutazione dell’adeguatezza delle scelte processuali, poste in essere per tutelare gli interessi dell’assistito, ma anche sotto il profilo della valutazione del comportamento successivamente tenuto dal professionista per tutto il corso del giudizio, durante il quale egli deve valutare l’evoluzione del processo, nonché adempiere agli obblighi informativi nei confronti del proprio assistito, modulando di conseguenza la strategia difensi; richiama sul punto arresti di legittimità che confermano il dovere del professionista CC 5 luglio2024 Ric. 5362del 2021 Pres.

A. Scrima Rel. I.Ambrosi di fornire compiuta informazione al cliente dell’andamento del giudizio (tra le altre,Cass. n. 19520/2019).

2. Con il secondo motivo viene censurata la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. e dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, n° 3 c.p.c.” per avere entrambi i giudici di merito erroneamente rigettato la domanda della ricorrente, ritenendo irrilevante ai fini del decidere sia la dichiarazione scritta del Brusa, depositata in atti, sia l’influenza che l’escussione di tale teste avrebbe potuto avere sull’esito finale del giudizio di usucapione, in violazione del principio di non contestazione sancito dall’art. 115 c.p.c. e della giurisprudenza di legittimità al riguardo.

Deduce la ricorrente,inoltre, che la contestazione al l’atto di citazione formulata dall’avvocato convenuto era volta a sostenere che la prova del transito ventennale fosse stata già raggiunta in giudizio, e non alla circostanza che il teste Brusa avrebbe confermato l’esistenza della servitù e che dunque la violazione dell’onere di specifica contestazione di fatti rilevanti, allegati dalla controparte in giudizio, comportavala loro esistenza senza bisogno di ulteriore prova.

3. Con il terzo motivo viene denunciata la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. in relazione all’art. 360, n° 3 c.p.c.” per violazione delle norme che disciplinano sia l’ammissione e la deduzione della prova orale che l’interpretazione di legittimità data alle stesse; in particolare, la ricorrente assume di aver correttamente formulato la prova orale, nel rispetto delle regole imposte dalla legge, dovendo provare il fatto storico non solo dell’esistenza della servitù di passaggio ma anche l’influenza che avrebbe esercitato l’escussione del teste pretermesso sull’esito del giudizio.

4. Il ricorso va disatteso nella sua interezza in ragione delle seguenti considerazioni. 4.1. Va rammentato in via generale, come evidenziato anche dalla parte controricorrente (pag. 13 dell’atto di controricorso), che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi CC 5 luglio2024 Ric. 5362del 2021 Pres. A. Scrima Rel. I.Ambrosi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., come già più volte affermato da questa Corte, è necessario che nello stessoricorso sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bisc.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame(Cass.

Sez. 1, 3/12/2020 n. 27703). Nel caso in esame, la valutazione di non conformità formale della redazione dell’atto di impugnazione al ricordato principio non può essere superata neppure aderendo all’invito delle recenti pronunzie della Corte di Strasburgo (per tutte, Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi et al. c. Italia) a non procedere all’esame in modo troppo formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendosi esso tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass.

Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022). L’onere a carico di parte ricorrente non è stato assolto, se non per meri e non sufficienti cenni nell’atto di ricorso e stralci riportati soltanto nella memoria difensiva, senza indicare quali fossero i motivi d’appello, se non in estrema e non sufficiente, ai fini che qui rilevano, sintesi (v. ricorso p. 5)e senza indicare specificatamente, per quanto di rilievo , il contenuto dell’ordinanza ex art. 348 terc.p.c. 4.2. Sebbene tale rilievo sia dirimente e possa condurre de planoalla declaratoria di inammissibilità del ricorso nel suo complesso, i tre motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente attese le evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili anche sotto un altro differente profilo.

Con ciascuno di essi, la ricorrente , s eppur e formalmente denunci la violazione di numerose norme sostanziali in ordine alla responsabilità professionale del legale controricorrente e di norme processuali con riferimento alla pretesa non correttezza dell ’ interpretazione fornita dai giudici di merito circa il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) e CC 5 luglio2024 Ric. 5362del 2021 Pres. A. Scrima Rel. I.Ambrosi della specifica disciplina processuale sulle modalità di deduzione della prova orale(art t . 116 e 244 c.p.c.) , nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.4/07/2017, n. 16467;

Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il giudice torinese ha ben analizzato le circostanze fattuali e correttamente escluso il titolo di responsabilità ascritto al difensoresulla base delle deposizioni testimoniali e delle produzioni documentali; pertanto, i motividi ricorso attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 4/07/2017, n. 16467;

Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). A quanto precede va aggiunto che dal ricorso non è dato neppure sapere se le richiesta di prova testimoniale di cui al terzo motivo sia stata specificamente riproposta con l’atto di appello né sotto quale profilo e in quali esatti termini sia stata in quella sede eventualmente censurata la motivata decisione del Tribunale di non ammettere detta prova. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese rispetto alla parte soltanto intimata e che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del CC 5 luglio2024 Ric. 5362del 2021 Pres. A. Scrima Rel. I.Ambrosi comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 (Cass. Sez. U.20/02/2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrent e al rimborso, in favore de lla parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro5.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore impor