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Ordinanza — n. 34710/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on presumed prescription, upholding lower court's finding of debt extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34710/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance judgment that revoked a default judgment regarding hotel services. The lower court found that the debt was extinguished by presumed prescription due to the passage of time and evidence of cash payments, despite the existence of written invoices. The Court ruled that the appellant's arguments regarding the application of evidence rules and the nature of written contracts were inadmissible because they did not constitute a valid challenge to the free evaluation of evidence or the logic of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The Supreme Court dismisses appeals based on alleged errors in the free evaluation of evidence or contradictions in reasoning when the lower court's assessment of testimonial evidence is logically sound and does not violate mandatory legal criteria for proof.

Parole chiave

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presumed prescription free evaluation of evidence cassation appeal inadmissibility hotel services debt written contract form servizi alberghieri e di ristorazione rimborso delle spese di viaggio compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Il ricorrente deduce che il g iudice dell’appello su tale censura ha speso la seguente frase sintomatica di apparente motivazione: “L’appello, formulato compiutamente secondo le indicazioni dell’art. 342 c.p.c., è perciò ammissibile” (pagina 5 della impugnata sentenza).
Art. 360, 1° comma, n° 4) c.p.c.
in relazione all’art. 360, 1° comma, n° 4) c.p.c..
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 342 c.p
Il ricorrente deduce che il g iudice dell’appello su tale censura ha speso la seguente frase sintomatica di apparente motivazione: “L’appello, formulato compiutamente secondo le indicazioni dell’art. 342 c.p.c., è perciò ammissibile” (pagina 5 della impugnata sentenza).
art. 115 c.p
2959 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c.
art. 346 c.p
La motivazione sarebbe solo apparente e non enucleerebbe le ragioni del rigetto della rituale eccezione proposta dall’appellato. 2.Violazione degli artt. 2959 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n° 3) c.p.c.
art. 116 c.p
Violazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n° 5), c.p.c.
art. 2954 c.c
Diversamente da quanto sostenuto in primo grado dal giudice di primo grado, la corte d’appello ha ritenuto applicabile la prescrizione presuntiva ex art. 2954 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016
Cass. sez. VI, 09/12/2020, n.28105
11892 del 10/06/2016; Cass. sez. VI, 09/12/2020, n.28105, che espressamente richiama Cass.
Cass. Sez. 3, 05.03.2019, n. 6303
Cass. Sez. U - , Sentenza n. 5792 del 05/03/2024
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23751 del 01/10/2018
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23751 del 01/10/2018; Cass.
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16486 del 05/07/2017
23751 del 01/10/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16486 del 05/07/2017; Sez.
Cass. civ. 31 marzo 2010, n. 7800
1203 del 18/01/2017; Cass. civ. 31 marzo 2010, n. 7800).
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9930 del 08/05/2014
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9930 del 08/05/2014; Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24177/2022 R.G. proposto da : PELUSI MICHELE MARIO, elettivamente domiciliato in LUCERA VIA G. BOVIO 36, presso lo studio dell’avvocato FOLLIERI ROSARIO (FLLRSR51R19E716Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NUOVA IDEA VIAGGI DI SALVATORE ROSARIO FIORINO S.N.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELANGELO POGGIOLI 2, presso lo studio dell’avvocato MAURO DANIELE (MRADNL70D13C351M) rappresentato e difeso dagli avvocati RUSSO ANTONIO (RSSNTN66E08G273W), ANANIA CIRO MARCELLO (NNACMR66L04G273A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1949/2021 depositata il 11/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Michele Mario Pelusi, titolare dell’Hotel “La Bufalara”, impugna con ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati da memoria, la sentenza n. 3003/21 della Corte d’ A ppello di Bari pubblicata l’ 11 novembre 2021 che, riformando in parte la sentenza del giudice di prime cure, ha revocato il decreto ingiuntivo portante un importo di € 45.900.000, risultante da fatture per servizi alberghieri e per l’utilizzo di una sala riunioni, usufruiti da Nuova Idea Viaggi Nuova Idea Viaggi di Salvatore e Rosario Fiorino s.n.c.nel periodo dal gennaio al settembre 2003, portati da fatture, confermando la debenza del minore importo di € 29.290,00 in linea capitale.

2. La c orte d’appello, ritenendo in parte fondata l’opposizione della società resistente, ha ritenuto che:

1) il credito portato nelle fatture si era presuntivamente prescritto per le prestazioni antecedenti al 4.4.2003;

2) l’importo di € 4.200 portato nella fattura del 15.09.2003 non era dovuto perché nessun corrispettivo separato era risultato mai pattuito per l’utilizzo di una sala attrezzata per le manifestazioni pubblicitarie collegate alla ricezione dei gruppi ospitati in albergo;

3) per alcuni dei servizi prestati successivamente al 4.4.2023 sebbene nessun valore presuntivo di mancato pagamento potesse risultare dalle scritture contabili dell’albergo, né di pagamento dal fatto che dalle fatture risultasse che l’importo fosse stato già pagato (perché privo della sottoscrizione dell’albergatore), sulla base delle testimonianze raccolte, ha ritenuto provato il pagamento dei servizi resi dai clienti o dal responsabile dei gruppi mediante versamento in contanti o mediante assegno a saldo delle quote di partecipazione dei gruppi ricevuti il 20-23 luglio 2003 e il 26- 29 luglio 2003.

3. Pertanto ha ritenuto provato il mancato pagamento del minore importo di € 29.290,00 dalla parte opponente. Motivi della decisione 4. Il ricorso è affidato a quattro motivi . 5.

1. Inammissibilità del proposto appello per violazione dell’art.342 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n° 4) c.p.c..

6. Il ricorrente deduce che il g iudice dell’appello su tale censura ha speso la seguente frase sintomatica di apparente motivazione: “L’appello, formulato compiutamente secondo le indicazioni dell’art. 342 c.p.c., è perciò ammissibile” (pagina 5 della impugnata sentenza).

7. La motivazione sarebbe solo apparente e non enucleerebbe le ragioni del rigetto della rituale eccezione proposta dall’appellato. 2.Violazione degli artt. 2959 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n° 3) c.p.c.

8. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la effettiva pattuizione e il prezzo pattuito per l’uso della sala convegni di cui alla fattura n. 31 del 15/09/2003 sull’assunto che nessuno dei testi avrebbe riferito alcunché sul preteso importo che sarebbe stato pattuito. Detta motivazione viene impugnata in quanto ritenuta “non corretta giuridicamente” e “non persuasiva”, in considerazione dell’eccepita prescrizione di natura presuntiva del credito, che comporta l’ammissione del credito nei suoi estremi ossia nell’an e nel quantum: l’aver asserito di aver pagato e corrisposto quanto dovuto postula necessariamente l’esistenza del credito anche in applicazione dell’art. 115 c.p.c.

3. Violazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n° 5), c.p.c.

9. La Corte territoriale, nel considerare provati per testi i pagamenti delle fatture contenenti la dizione “importo pagato”, ma non sottoscritte dal Pelusi, avrebbe violato l’art. 116 c.p.c. mal valutando gli esiti della prova testimoniale, peraltro recependoli senza un apprezzamento critico e la resa motivazione non sarebbe nemmeno corretta giuridicamente. Vi sarebbe stato, sul punto, un travisamento della prova anche perché le informazioni probatorie sono contraddette e la prova testimoniale sarebbe inconciliabilecon l’asserzione secondo cui il credito del Pelusi non esisteva sia nell’an che nel quantum.

4. Violazione degli artt. 2954 e 2959 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n° 3) e n° 5), c.p.c.

10. Viene denunciata l’erroneità della motivazione in tema di prescrizione presuntiva applicata solo con riguardo alle prestazioni precedenti il 4/4/2003” riferite alla fattura n. 1 del 2003 emessa in data 3/1/03 per l’importo di E.9.600,00. Assume il ricorrente che la somma oggetto di ingiunzione, è relativa a servizi alberghieri prestati ed eseguiti dal Pelusi in favore della Nuova Idea, che “organizza gite commerciali in diverse località e, da alcuni anni, si serve della struttura alberghiera del Pelusi per l’alloggio e, in parte, per il ristoro dei partecipanti …” , per cui sarebbe fuori luogo applicare la prescrizione presuntiva prevista dall’art. 2954 c.c.. nell’ambito di un rapporto commerciale tra imprenditori. Deduce altresì che anche il creditoritenuto prescritto risultava contestato nell’an e nel quantum in quanto in tesi pagato e che pertanto non potesse applicarsi detta presunzione, anche con riferimento alle fatture considerate pagate, per le quali era stata sollevata la medesima eccezione.

11. Il ricorso è infondato e va rigettato nei termini di seguito indicati.

12. Il primo motivo è inammissibile ex art. 366 n. 6 c.p.c.

13. Per contrastare la ritenuta formulazione dell’atto d’appello secondo i criteri di cui all’art. 342 c.p.c. la parte impugnante avrebbe dovuto indicare in quale parti l’impugnazione, dal giudice ritenuta invece ammissibile in quanto conforme al disposto di cui all’art. 342 c.p.c. , mancherebbe dei requisiti richiesti dalla norma.

14. Con la seconda censura il ricorrente non si confronta adeguatamente con la decisione impugnata e pertanto risulta inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c.

15. La prescrizione presuntiva considerata dal giudice non riguarda il credito per l’utilizzo della sala riunioni, bensì altre prestazioni alberghiere precedenti al 4/4/2003.

16. Diversamente da quanto sostenuto in primo grado dal giudice di primo grado, la corte d’appello ha ritenuto applicabile la prescrizione presuntiva ex art. 2954 c.c. invocata dal controricorrente allora impugnante solo con riguardo a fatture per prestazioni rese anteriormente al 4/4/ 2003, sulla considerazione che i rapporti tra le parti fossero stati privi di formalità perché contrassegnati normalmente dal pagamento immediato del corrispettivo da parte dei clienti pernottanti, senza dilazione e senza rilascio di quietanza, e ciò sulla base dell’esame delle risultanze istruttorie, facendo riferimento al precedente di questa Corte di cui a Cass. 9930/2014. Mentre, riguardo alla fattura n. 31 del 15/09/2003 riferita all’uso di altra sala per le riunioni pubblicitarie, la Corte d’appello ha considerato, riesaminando le prove testimoniali acquisite, che non risultava provato con certezza se in ogni gita i pranzi si svolgessero al piano terra o in una sala separata, con valutazione insindacabile in tale sede processuale.

17. Quanto al terzo motivo, l’inammissibilità della deduzione si delinea già solo constatando che la corte di merito, valutando le deposizioni dei testi, ha ritenuto provato soltanto il pagamento delle due fatture n. 23/03 del 23/7/03 (per € 1.430,00) e del n.24/03 del 29/7/03 (per € 1.430,00), relative proprio ai servizi di soggiorno resi ai partecipanti delle gite del 20-23.07.2003 e 26-29.07.2003, sulla base della deposizione di testi che hanno riferito di pagamenti consegnati in contanti o tramite assegno alla fine del soggiorno, in quanto raccolti direttamente dai partecipanti, assumendo che tale riscontro invece era mancato per la restante parte delle fatture.

18. Mentre l'errata applicazione della norma in tema di ermeneutica richiamata nella censura, come già statuito da questa Corte, è configurabile solo nei casi in cui si applichi il libero apprezzamento del giudice in riferimento a una prova che per legge sia vincolata a determinati criteri di valutazione, non potendo comportare una diversa valutazione della prova da parte del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Cass. sez. VI, 09/12/2020, n.28105, che espressamente richiama Cass. Sez.3, 05.03.2019, n. 6303; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; Cass. Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). Si tratta, pertanto, di censure che oppongono una differente valutazione delle testimonianze nel loro complesso e non un travisamento delle prove dedotto nei giusti termini, sì da inficiare la tenuta logica della motivazione resa (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 5792 del 05/03/2024), anche per quanto si dirà in riferimento al quarto motivo.

19. Il quarto motivo è infondato.

20. Sotto il profilo della norma applicata, di cui è dedotta la violazione, va data continuità al principio per cui le allegazioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invece, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione sollevata (confr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23751 del 01/10/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16486 del 05/07/2017; Sez. 2 - , Sentenza n. 1203 del 18/01/2017; Cass. civ. 31 marzo 2010, n. 7800). Tale rilievo assorbe ogni altra censura di contraddittorietà della decisione.

21. L’assunto, poi, secondo cui l'istituto della prescrizione presuntiva non opererebbe in presenza di un credito che deve trovare riscontro in atti scritti non è corretto in iure. Se è ben vero, infatti, che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9930 del 08/05/2014; Cass. civ.4 luglio 2012, n. 11145; Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8200; Cass. civ. 3 febbraio 1995, n. 1304), delle medesime si può tuttavia sicuramente avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti.

22. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui e uro 3.000 , 00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo