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Ordinanza — n. 34705/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming discretionary fee calculation lacks justification under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34705/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to award minimum litigation fees was within its discretionary power and not subject to review. The appellant argued for a 33% increase based on case quality and separate precautionary proceedings, but the court held that such discretionary adjustments require explicit motivation which was absent. Consequently, the appeal failed due to lack of autosufficiency regarding the precautionary phase costs and the absence of a reasoned deviation from the tariff minimum.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.: The exercise of judicial discretion in setting litigation fees between statutory minimums and maximums is immune from review, while any deviation from the tariff schedule must be explicitly motivated to ensure the reasons for the adjustment are controllable.

Parole chiave

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litigation fees calculation judicial discretion review tariff minimums precautionary proceedings costs autosufficiency requirement civil procedure appeal fee increase justification difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
L. 247/2012
91 e 92 c.p.c., L. 247/2012 e D.M.
D.M. 8/3/2018
247/2012 e D.M. 8/3/2018 e art.
Art. 6 CEDU
8/3/2018 e art. 6 della CEDU ex art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
6 della CEDU ex art. 360 n.
D.M. n. 55 del 2014
Art. 366 n. 6 c.p.c.
Art. 283 cod. proc. civ.
Va in proposito osservato che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015
Sez. 6, Ordinanza n. 2671 del 05/02/2013
Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/02/2007
2671 del 05/02/2013; Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/02/2007).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21379/2022 R.G. proposto da : TRADE ART 2000 SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BERTOLONI, 30, presso lo studio dell’avvocato LIPAROTA FABIO (LPRFBA70A21H501U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CASA DI CURA PRIVATA S TERESA DI MIACCI VANNI TULLIO , MIACCI FABIO C SRL, elettivamente domiciliato in FROSINONE VIA CASILINA NORD 93, presso lo studio dell’avvocato DE GIROLAMO RAFFAELE (DGRRFL68C05E340P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALLINI VIVIANA (CLLVVN78L47H501E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4002/2022 depositata il 10/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo La società Trade Art. 2000 s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 4059/2018 della Corte d’Appello diRoma del 10 giugno 2022. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società CASA DI CURA PRIVATA S TERESA DI MIACCI VANNI TULLIO, MIACCI FABIO C SRL. Motivi della decisione Con un unico motivo Trade Art 2000 s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., L. 247/2012 e D.M. 8/3/2018 e art. 6 della CEDU ex art. 360 n. 3 c.p.c. relativamente al punto in cui la Corte di merito ha condannato la controparte a pagare le spese di lite sulla base del minimo delle tariffe di cui al citato D.M., senza alcuna giustificazione sul criterio prescelto e omettendo di tenere conto della richiesta di maggiorazione del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni ex art. 4 , co. 8 del citato D.M.,nonché della istanza di condanna alle spese di lite per il giudizio cautelare svoltosi innanzi alla Corte d’appello in relazione alla istanza di sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.

Il motivo è inammissibile. In tema di liquidazione dellespese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra ilminimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass.

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021;Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015). La richiesta di una maggiorazione del compenso per un elemento che attiene alla “qualità” della controversia, da valutarsi discrezionalmente, non equivale anch’essa a quella inerente a talune attività materialmente espletate dalla difesa e definite in apposite voci di liquidazione nelle tabelle ministeriali. Pertanto, anche in questo caso, ove è stato liquidato il minimo tariffario, non occorre che il giudicemotivi anche su questo punto, posto che non ha ritenuto di operare alcuna maggiorazione Per quanto riguarda la liquidazione del compenso per la fase cautelare, in tesi omessa, il motivo difetta del requisito di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che la ricorrente non indica debitamente nel ricorsoquale sia stato il compenso richiesto per tale fase e non liquidatodal giudice dell’appello.

Va in proposito osservato che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., mette capo ad unsubprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione dellespese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente lespese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2671 del 05/02/2013; Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/02/2007).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della società controricorrente, seguono la soccombenza. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a