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Ordinanza — n. 34696/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses consumer claim against travel agent for flight delays and hotel downgrade damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34696/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of sufficient factual basis regarding the defendant's liability. The plaintiff alleged damages from flight delays and hotel misrepresentation but failed to specify how these issues were contested against the travel agent in the first instance. Consequently, the court rejected the claim for violating consumer protection obligations and ordered the plaintiff to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 366 n.6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds lack autosufficiency by failing to clearly identify specific facts and circumstances attributable to the defendant in the first instance proceedings.

Parole chiave

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consumer protection travel agency liability inadmissible appeal lack of autosufficiency flight delay damages contractual breach legal costs allocation contratto di organizzazione di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. I n. 2 c.p.c.
62/18, ed omesso esame del contratto di pacchetto turistico, fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione, in relazione al disposto di cui all’art. 360 co.
Art. 360 co. I n. 3 c.p.c.
62/18 in relazione al disposto di cui all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione art.
Art. 366 n.6 c.p.c.
Il motivo è inammissibile ex art. 366 n.
Art. 96 c.p.c.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione al disposto di cui all’art.
Art. 360 co. I n. 4 c.p.c.
115 e 116 c.p.c., in violazione, in relazione al disposto di cui all’art. 360 co. I n. 4 c.p.c. Il tribunale avrebbe in modo evidente travisato la prova documentale del contratto di pacchetto turistico, in cui non vi era la benché minima indicazione del tour operator Soset s.r.l.
art. 339 c.p
In particolare, rappresenta che la sentenza di secondo grado è errata perché l’art. 339 c.p.c., come modificato dal D.Lgs 2 febbraio 2006, n.
art. 113 c.p
Deduceva, in particolare, che non opererebbe l’esclusione prevista al comma II dell’art. 113 c.p.c.
art. 1342 c.c
art. 1342 cod. civ
art. 115 c.p
All’uopo deduce che nel non prendere atto che il contratto di pacchetto turistico equiparava la Neverland all’organizzatore di viaggio, il giudicante si è posto in contraddizione espressa con la regola contenuta nell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019
Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022).
Sez. 1 -, Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024
Sez. 1 -, Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024; Sez.
Sez. U -, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018
15232 del 30/05/2024; Sez. U -, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7782/2024 R.G. proposto da : SIMONE ANTONIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AMBROSIO GENNARO (MBRGNR76H20F839F) -ricorrente- contro NEVERLAND S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DEL GAISO MARCO (DLGMRC53R29F839U), CICALA GIUSEPPE (CCLGPP60P05B667B) -controricorrente- nonchè contro DEL GAISO VINCENZO, NEVERLAND SRL, SOSET SPA (GIA' SOSET SRL) -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 1732/2023 depositata il 15/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. SIMONE ANTONIO, con atto notificato il 28.03.2024, illustrato da memoria, ricorre per cassazione della sentenza n. 1732/23 emessa dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 14/11/2023 e pubblicata il 15/11/2023, avente ad oggetto un inadempimento contrattuale dell’ agenzia di viaggi e il risarcimento danni. Neverland s.r.o. ha notificato controricorso.

2. Nel procedimento innanzi al Giudice di pace il ricorrente aveva convenuto in giudizio sia il Tour operator SOSET SPA sia l’intermediario venditore del pacchetto NEVERLAND S.R.L., per ottenere la condanna in solido tra loro al pagamento della somma complessiva di Euro 1.010,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, avendo SIMONE ANTONIO acquistato presso l’agenzia di viaggi NEVERLAND S.R.L. il pacchetto turistico tutto compreso del TOUR OPERATOR SOSET SRL, oggi SOSET SPA, comprensivo di soggiorno in hotel 5 stelle dall’11.09.2019 al 18.08.2019 e volo diretto A/R Napoli –Sharm El Sheikh. In particolare, SIMONE ANTONIO lamentava il ritardo aereo a causa del quale la vacanza aveva inizio dal giorno 12.09.2019, nonché la mancata corrispondenza della struttura alberghiera alla categoria 5 stelle. Il giudizio di primo grado si è concluso con un accordo bonario tra il ricorrente e il tour operator e l’accoglimento della domanda, corrispondente alla metà di quanto richiesto, nei confronti dell’intermediario qui controricorrente.

3. NEVERLAND S.R.L. proponeva appello dinanzi al Tribunale avverso la sentenza che l’aveva condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 660,00 in favore SIMONE ANTONIO, a titolo di risarcimento del danno conseguente ai disagi di viaggio e soggiorno.

4. Il Tribunale, dopo avere affermato la propria competenza, accoglieva l’appello e riformava la sentenza di primo grado, assumendo la infondatezza della domanda svolta nei confronti dell’intermediario del viaggio. Motivi della decisione 5. Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione del Tribunale di Avellino, sostenendo la «Violazione e falsa applicazione artt. 339 e 113 c.p.c.in relazione al disposto di cui all’art.360 co. I n. 2 c.p.c., per avere affermato la propria competenza, sussistendo invece la competenza della Corte di Cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montoro.

In particolare, rappresenta che la sentenza di secondo grado è errata perché l’art. 339 c.p.c., come modificato dal D.Lgs 2 febbraio 2006, n. 40, al comma III, dispone che il rimedio ordinario avverso le sentenze del Giudice di Pace emesse secondo equità è il ricorso in Cassazione, fatta eccezione per alcune ipotesi. Deduceva, in particolare, che non opererebbe l’esclusione prevista al comma II dell’art. 113 c.p.c. per i contratti ex art. 1342 c.c., perché non si tratta di contratto redatto mediante la sottoscrizione di modulo o formulario predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, non essendo indicato nel contratto il benché minimo riferimento al tour operator Soset s.r.l., e quindi si tratterebbe di una proposta di contratto avanzata agli utenti dall’agenzia di viaggio “Agenzie per Viaggiare” e contestualmente accettata dal medesimo organizzatore.

6. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c.

7. L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) e all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 16868 del 07/07/2017).

8. La censura non si confronta adeguatamente né con il suddetto principio di diritto, né con la sentenza del Tribunale che, nell’applicarlo respingendo l’eccezione di incompetenza, ha rilevato che la domanda, decisa dal Gdp secondo diritto e non secondo equità, rientra nelle ipotesi di cui all’art. 113, co. 2, c.p.c., poiché la vendita di un pacchetto turistico è un contratto il cui contenuto non può non essere predeterminato dalla parte venditrice, avendo ad oggetto un prodotto già confezionato dal soggetto che lo pone in vendita o da un soggetto terzo (l’organizzatore) e, quindi, concluso mediante l’utilizzo di moduli o formulari secondo la tecnica delle stipulazioni per adesione.

9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 51-bis e 34 del D.Lgs. n. 79/11, come modificato dal D.Lgs. n. 62/18, ed omesso esame del contratto di pacchetto turistico, fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione, in relazione al disposto di cui all’art. 360 co. I n. 3 e n. 5 c.p.c. Assume il ricorrente che il giudice dell’appello abbia palesemente errato nella qualificazione del contratto in quanto “in palese violazione dell’art. 51-bis del D.Lgs n. 79/11, da una lettura delle sei pagine del contratto di pacchetto turistico si intende che l’agenzia di viaggi Neverland era l’organizzatore, quantomeno “apparente” perché al contratto non è stato allegato il modulo informativo standard di cui all’allegato A del Codice del Turismo, in nessun punto dello stesso si legge di “tour operator Soset s.r.l.” né dei suoi dati societari, del suo indirizzo geografico, dei recapiti telefonici e di posta elettronica, come in nessun punto si parla di Neverland quale venditore.

10. Il motivo è inammissibile perché per quanto riguarda la violazione di diritto, il giudice di legittimità viene inidoneamente sollecitato a riqualificare il contratto esaminato dal giudice a quo: non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle ( Cass., Sez un., 05/05/2006, n. 10313) ; mentre sotto il profilo della violazione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., il motivo denuncia non tanto l’omissione di un fatto rilevante oggetto di discussione nella fase di merito, ma l’insufficiente esame del contratto, e dunque una insufficiente valutazione interpretativa, che fuoriesce dal campo di operatività del vizio di decisione apparente o gravemente contradittoria di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. SU 8053/2014).

11. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in violazione, in relazione al disposto di cui all’art. 360 co. I n. 4 c.p.c. Il tribunale avrebbe in modo evidente travisato la prova documentale del contratto di pacchetto turistico, in cui non vi era la benché minima indicazione del tour operator Soset s.r.l. e dei suoi dati identificativi. All’uopo deduce che nel non prendere atto che il contratto di pacchetto turistico equiparava la Neverland all’organizzatore di viaggio, il giudicante si è posto in contraddizione espressa con la regola contenuta nell’art. 115 c.p.c. per cui: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; ma anche rispetto all’art. 116 c.p.c. che richiede al giudice in “prudente apprezzamento” nella valutazione delle prove.

12. Il motivo è inammissibile. il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.; mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 5792 del 05/03/2024) .

13. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione artt. 19, 34, 35, 36, 37, 40, 46 e 50 del D.Lgs. n. 79/11, come modificato dal D.Lgs. n. 62/18 in relazione al disposto di cui all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione art. 1375, 1175, 1176, 1362, 2697 e 2059 c.c. in relazione al disposto di cui all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c. il ricorrente deduce che la responsabilità dell’intermediario deriverebbe dall’inadempimento di obblighi previsti dal Codice del Consumo: si tratta degli obblighi informativi inerenti la partenza, gli orari, le pratiche doganali, i visti di ingresso, le regolarità del passaporto, la copertura assicurativa, nonché le comunicazioni su circostanze sopravvenute che possano determinare nel turista la volontà di annullare il viaggio.

14. Il motivo difetta del requisito di autosufficienza ex art. 366 n.6 c.p.c., poiché descrive una serie di fatti e circostanze determinanti l’emotional distress subito (che ha origine dal disagio e dall’afflizione, conseguenti le situazioni sgradevoli idonee a rovinare occasioni che dovrebbero essere di svago e di relax, quale il rinvio del volo e la mancanza dei comfort pubblicizzati), in tesi addebitabili anche all’intermediario e non solo all’organizzatore, in virtù del mandato ricevuto, senza indicare, per la parte che rileva, dove e come tali situazioni di disagio siano state contestate all’intermediario a titolo di inadempimento nel giudizio di primo grado(cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).

15. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione al disposto di cui all’art. 360 co. I n. 4 c.p.c., là dove il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda per lite temeraria. Il motivo è inammissibile. L'accertamento della responsabilità aggravata ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e la valutazione del giudice del merito non è censurabile in sede di legittimità, se il provvedimento risulta adeguatamente motivato (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022). A maggior ragione, il giudice del merito non è tenuto a tenere conto della domanda se la parte è risultata soccombente, come nel caso in esame, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024; Sez. U -, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018).

16. L e spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società NEVERLAND S.R.L., seguono la soccombenza; mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 700,00 , di cui euro 500,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società NEVERLAND S.R.L. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor