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Ordinanza — n. 34689/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to criticize the appellate court's reasoning in the grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34689/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds of appeal failed to specifically criticize the reasoning of the lower court's decision. The appellants argued that the appellate court incorrectly applied contract law and expropriation regulations regarding a settlement agreement, but their submissions did not address the actual reasons used by the Bari Court of Appeal to reject the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a 'non-motive' under Article 366, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 4 c.p.c.; The exercise of the right of appeal is considered valid only when the grounds explicitly criticize the decision's reasoning and indicate the specific reasons for its error, as failure to do so constitutes a nullity leading to inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility appeal critique reasoning non-motive grounds Article 366 c.p.c. appellate decision opposizione opposizione al precetto esecutivo titolo di rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 4 c.p.c.
In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n.
Art. 96, 3° co., c.p.c.
Va altresì disposta la condanna delle ricorrenti al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 7074 del 2017
Cass. SU n. 23745 del 28/10/2020
Cass. 6 maggio 2016, n. 9180
35 in evidente contrasto coi precedenti della Cassazione (da ultimo: Cass. 6 maggio 2016, n. 9180).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8390/2021 R.G. proposto da : PISCIOLA MARIA DILETTA, STELLA INCORONATA, PISCIOLA CONCETTA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STANZIALE ACHILLE (STNCLL64H15D643R) -ricorrente- contro COMUNE DI ORDONA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato INGRAVALLE MASSIMO FELICE (NGRMSM64B03A669I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1579/2020 depositata il 17/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 26 aprile 2021, illustrato da memoria, PISCIOLA Maria Diletta, PISCIOLA Concetta, STELLA Incoronata impugnano per cassazione la sentenza N. 1579/2020 della Corte d’Appello di Bari resa in un giudizio instaurato nei loro confronti dal Comune di Ordona.

2. Resiste con controricorso, illustrato da memoria , il Comune di Ordona.

3. All’esito della causa civile in appello la Corte d’Appello di Bari con sentenza pubblicata il 17 settembre 2020, accogliendo parzialmente l’appello in riferimento al terzo motivo di gravame (sui quattro motivi proposti dalle appellanti-odierne ricorrenti), ha ritenuto di compensare parzialmente, per la metà parte, le spese di prime cure in ragione della reciproca parziale soccombenza, ponendo la residua quota a carico dell’opponente Comune, confermando per il resto la sentenza di primo grado, avente a oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza delle ricorrenti verso l’intimato Comune in forza di un atto di transazione stipulato tra le parti inerente all’indennizzo dovuto alle qui ricorrenti per una espropriazione.

Motivi della decisione 4. Le censure delle ricorrenti sono incentrate su tre motivi di ricorso: “1) violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., nonché degli articoli 1353 e 1371 c.p. in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.”Le ricorrenti censurano la sentenza là dove la Corte d’Appello:

a) ha interpretato la clausola n. 4 dell’atto di transazione del 23 marzo 2010 nel senso che l’accordo sulla misura del risarcimento di cui al n. 3 del medesimo atto non fosse espressamente condizionato in ogni sua parte alla circostanza della materiale e diretta corresponsione della somma di € 163.172,00 in favore di Stella Incoronata entro cinquanta giorni dalla data della transazione”. Così facendo, la Corte d’Appello avrebbe escluso (dagli effetti negativi dell’inadempimento del Comune nel pagamento della prima rata) la decurtazione del 25% concordata a titolo transattivo proprio dallo stesso n. 3 dell’accordo;

“2) violazione dell’art. 42 bis del T.U. espropri, nella parte in cui - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 43 dello stesso T.U. contemplante la decurtazione del 25%” deducono le ricorrenti che a Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere ancora valida e lecita tale decurtazione contenuta nella clausola n. 3 della transazione, motivando tale decisione sul presupposto erroneo dell’applicazione dell’autonomia contrattuale. Conseguentemente denunciano la falsa applicazione dell’art. 37 del DPR 327/2001, per effetto della sentenza n. 338/2011 della Corte Costituzionale, laddove la Corte d’Appello di Bari ha reso estrattiva per il Comune di Ordona una norma di diritto pubblico dichiarata incostituzionale.;

“3) violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 35 del DPR n. 327/2001”. Denunciano le ricorrenti che la Corte d’Appello di Bari abbia erroneamente ritenuto che la transazione del 23 marzo 2010 – pur avendo espressamente pattuito la revoca di qualsiasi procedimento ablativo a carico della ricorrente Stella Incoronata – fosse soggetta alla disciplina del predetto art. 35 in evidente contrasto coi precedenti della Cassazione (da ultimo: Cass. 6 maggio 2016, n. 9180).

5. La Corte rileva preliminarmente che le censure sono tutte affette dal medesimo vizio di inammissibilità sotto il profilo dell’articolo 366 numero 4 cod.proc.civ., poiché esse non sono accompagnate da alcuna critica alla motivazione della sentenza che, invece, avrebbe dovuto essere sviluppata all’interno di ogni motivo.

6. La lettura dei tre motivi, evidenzia pertanto come la loro illustrazione non si correli alle ratio decidendi utilizzate dalla Corte territoriale per respingere i motivi di appello. Sicché, non apparendo i motivi correlati ad essa impingono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente rinverdito da Cass. SU n. 7074 del 2017 e da Cass, SU 23745 del 28/10/2020, in quanto, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del Comune controricorrente, seguono la soccombenza.

8. Va altresì disposta la condanna delle ricorrenti al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, in favore del Comune controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; di euro 6.000,00, ex art. 96, 3° co., cod.proc.civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov