Ordinanza — n. 34653/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26181/2022 R.G. proposto da : SACE BT S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato FERRANTE FABIO (FRRFBA69C11F205S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- SACE BT SPA, elettivamente domiciliato in MILANO Via A. Albricci, presso lo studio dell’avvocato FERRANTE FABIO (FRRFBA69C11F205S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI PIACENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO, 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE GIULIA (DNTGLI86M63H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato VEZZULLI ELENA (VZZLNE59B57G535Q) -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI PIACENZA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 666/2022 depositata il 23/03/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p; Ordinanza — n. 34653/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con differenti motivazioni, il Tribunale di Piacenza e la Corte d'Appello di Bologna hanno rigettato le opposizioni a decreto ingiuntivo della soc. SACE BT, volte ad accertare la illegittimità della escussione, da parte del Comune di Piacenza, della polizza fideiussoria n. 27050060, rilasciata dalla stessa SACE BT. L’opposizione al pagamento del credito si basa sull'asserita violazione e/o falsa applicazione di clausole contrattuali della polizza fideiussoria, in particolare dell'art.2 rubricato 'calcolo del premio – durata – liberazione della garanzia' e, conseguentemente, degli artt. 1353 e 1354 c.c.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26181/2022 R.G. proposto da : SACE BT S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato FERRANTE FABIO (FRRFBA69C11F205S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- SACE BT SPA, elettivamente domiciliato in MILANO Via A. Albricci, presso lo studio dell’avvocato FERRANTE FABIO (FRRFBA69C11F205S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI PIACENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO, 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE GIULIA (DNTGLI86M63H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato VEZZULLI ELENA (VZZLNE59B57G535Q) -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI PIACENZA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 666/2022 depositata il 23/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del giudizio 1. Con atto notificato il 24 ottobre 2022 SACE BT s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n.666/22 della Corte d’appello di Bologna pronunciata in una controversia instaurata dalla ricorrente contro il Comune di Piacenza con atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Comune ha notificato controricorso.
2. Con differenti motivazioni, il Tribunale di Piacenza e la Corte d'Appello di Bologna hanno rigettato le opposizioni a decreto ingiuntivo della soc. SACE BT, volte ad accertare la illegittimità della escussione, da parte del Comune di Piacenza, della polizza fideiussoria n. 27050060, rilasciata dalla stessa SACE BT. L’opposizione al pagamento del credito si basa sull'asserita violazione e/o falsa applicazione di clausole contrattuali della polizza fideiussoria, in particolare dell'art.2 rubricato 'calcolo del premio – durata – liberazione della garanzia' e, conseguentemente, degli artt. 1353 e 1354 c.c.
3. Questa Corte, con provvedimento del 6/2/2024, ha notificato alle parti una proposta di definizione anticipata del ricorso per la sua ritenuta inammissibilità, ex art. 380 bis c.p.c., non accettata dalla ricorrente che ha chiesto, con separato atto del 14 marzo 2024, la decisione della causa, previo rilascio di nuova procura speciale al difensore. Veniva pertanto fissata l’odierna adunanza camerale. Motivi della decisione In data 25/10/2024 è pervenuta a questa Corte la rinuncia della ricorrente alricorso per cassazione, notificata alla controparte in data 24 ottobre 2024, e accettata da quest’ultima nella medesima data, con compensazione delle spese.
8. Dato atto di quanto sopra, in via pregiudiziale, la Corte dichiara estinto il giudizio per cassazione; stante l’accettazione della rinuncia non è a farsi luogo a pronunzia sulle spese ex art. 391, 4° co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia