Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34457/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses university appeal against contract payment order, citing failure to prove legal interpretation violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34457/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected the University of Naples Federico II's appeal against a lower court ruling that denied its claim for unpaid consulting fees. The university argued that the contract terms were interpreted incorrectly, but the court held that the appellate court's factual findings regarding the submission of pro forma invoices were indisputable. Consequently, the court ruled that the appellant failed to demonstrate specific legal violations or logical inconsistencies in the first-instance judgment, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 1362 c.c.: To challenge a judgment on legal interpretation grounds, the appellant must explicitly cite the violated rules and explain how the lower court deviated from them; mere opposition to the interpretation is insufficient.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract interpretation legal interpretation violation appellate review pro forma invoices university consulting fees documenti mancanti finanziamento di progetti bilancio per la ricerca

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1362 c.c.
Art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.
Con l’unico motivo del ricorso, parte ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a tito
art. 360 c.p
Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11667/2021 R.G. proposto da : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II,in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato PASTORE CARBONE NICOLA; -controricorrente- nonché contro STOPFIRE COMPAGNIA ITALIANA IMPIANTI ANTINCENDIO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO ANTONIO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato DI FALCO DOMENICOrappresentata e difes a dall'avvocato MICILLO GENNARO; -controricorrente- nonché contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, STOPFIRE - COMPAGNIA ITALIANA IMPIANTI ANTINCENDIO SPA; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 569/2021 depositata il 16/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1. L’Università degli Studi di Napoli Federico II conveniva in giudizio la Stopfire -Compagnia Italiana Impianti Antincendio S.p.A. chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 161.958,07, a titolo di corrispettivo delle attività di docenza e di consulenza specialistica, svolta dal Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti “Luigi Tocchetti”, dal Dipartimento di Informatica e Sistemistica e dal Dipartimento di Progettazione e Gestione Industriale, sulla base di tre distinte convenzioni stipulate con la società convenuta tra il 7 ottobre e il 21 dicembre 2004, rientranti nell’ambito del progetto di formazione denominato ‘Formazione di ricercatori industriali esperti nella sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie’, connesso ad un progetto di ricerca finanziato dal MIUR.

Sosteneva la Federico II che le prestazioni rese dovevano essere pagate da Stopfire e poi recuperate in sede di rendiconto delle spese finanziate. La Stopfire aveva richiesto ai Dipartimenti di emettere le fatture pro forma entro il 31.01.2006, al fine di ottenere il finanziamento dal MIUR e procedere al pagamento del corrispettivo. Nonostante l’Università avesse adempiuto inviando le fatture corredate dalle tabelle di rendicontazione, la Stopfire non aveva dato seguito ai pagamenti, nonostante gli impegni assunti. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1234/2014, accoglieva la domanda proposta dall’Università e condannava la Stopfire al pagamento della somma di € 161.958,07.

Rigettava le restanti domande.

2. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 569/2021 pubblicata il 16 febbraio 2021, accogliendo l’appello di Stopfire, rigettava la domanda di adempimento contrattuale proposta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II nei confronti dell’appellante; dichiarava inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento proposta, in via subordinata, dall’ateneo e per il resto confermava la sentenza impugnata. La Corte, interpretando le clausole delle convenzioni, stabiliva che l’Università era tenuta a presentare alla Stopfire un rendiconto dettagliato dei costi relativi alle attività svolte in suo favore, affinché quest’ultima potesse inoltrarlo agli enti erogatori per ottenere il finanziamento. Tuttavia, accertava che l’Università, non avendo presentato il rendiconto, aveva impedito alla Stopfire di fornire la documentazione necessaria per richiedere il finanziamento delle somme dovute.

3. Propone ricorso per cassazione l’Università degli Studi di Napoli Federico II, sulla base di un motivo. 3.1. Resistono con autonomi controricorsi la Stopfire S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A. Quest’ultima ha depositato memoria. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con l’unico motivo del ricorso, parte ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. L’università sostiene che farebbero parte integrante delle convenzioni anche il contratto di finanziamento stipulato tra Intesa San Paolo, in qualità di soggetto convenzionato con il Miur, e Stopfire S.p.A., Pomigliano Ambiente S.p.A., Robogat S.r.l. e l’Università degli Studi di Napoli Federico II ed avente ad oggetto il progetto di ricerca e sviluppo precompetitivo “Sistema robotizzato di spegnimento incendi e monitoraggio ambientale permanente per le gallerie stradali e ferroviarie”.

È, quindi, necessario chiarire che, da un lato, vi è il progetto di ricerca regolato dal contratto di finanziamento con la banca, in qualità di soggetto convenzionato con il Miur e, dall’altro, il progetto di formazione disciplinato dalle singole convenzioni stipulate con i dipartimenti dell’Ateneo. Ai sensi del punto d ter) delle premesse e dell’art. 3 del contratto di finanziamento, la Stopfire è designata come il soggetto incaricato di custodire copia di tutta la documentazione prevista dal contratto. Inoltre, è obbligata a fornire, con cadenza semestrale, alla Banca ed all’Esperto la documentazione tecnica e contabile attestante le attività svolte.

In conformità dell’art. 4 di ciascuna delle tre convenzioni, l’università è obbligata a presentare un rendiconto dettagliato delle attività svolte, corredato dalla documentazione necessaria a giustificare i costi sostenuti e i risultati ottenuti. L’Università sostiene che, sulla base della documentazione presentata, il soggetto beneficiario del finanziamento relativo al progetto di formazione debba essere individuato esclusivamente nella Stopfire, la quale, in conformità alle clausole citate, è obbligata alla rendicontazione tecnica e contabile necessaria per l’erogazione del finanziamento.

Il giudice del merito non avrebbe preso in esame il fatto che la Stopfire fosse l’unica beneficiaria del finanziamento relativo al progetto di formazione.

5. Il motivo di ricorso è infondato. Occorre premettere che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, inoltre, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha certamente preso in esame il fatto di cui la ricorrente deduce l’omesso esame, motivando adeguatamente sul punto. Infatti, la Corte territorialeha espressamente considerato il fatto in questione (cfr. a pag. 13 della sentenza impugnata), affermando espressamente che era proprio la Stopfire l’esclusiva beneficiaria del finanziamento accordato per il progetto di formazione. Tuttavia, ha ritenuto che la questione decisiva non fosse l’individuazione del beneficiario del finanziamento, ma piuttosto il fatto che l’Università fosse tenuta a fornire a Stopfire i rendiconti contabili delle spese sostenute per le attività svolte, affinché questa potesse ottenerne il rimborso, e non lo aveva fatto.

Tali rendiconti dovevano essere presentati da Stopfire in modo regolare e tempestivo agli organi di controllo: l’Università, non adempiendo al suo obbligo, aveva impedito a Stopfire di ottenere il rimborso ed era tenuta a rispondere delle conseguenze di tale inadempimento. D’altra parte, che questa fosse la corretta modalità di svolgimento delle procedure rappresenta un accertamento di fatto insindacabile, in quanto la corte d’appello lo ha affermato sulla base dell’interpretazione del contenuto delle convenzioni. È principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte che, al fine di far valere in sede di legittimità la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., il ricorrente non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (tra le tante, cfr.

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021, Rv. 661265 -01). Sotto tale profilo, le censure sollevate dalla ricorrente mirano, invece, esclusivamente ad accreditare inammissibilmente una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. Non essendo questa Corte giudice del fatto, il ricorrente non può, peraltro, limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. 6.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, nei rapporti tra l’Università ricorrente e Stopfire S.p.A. Le spese tra la ricorrente e Intesa San Paolo S.p.A. possono, invece, essere compensate, tenuto anche conto che la ricorrente non ha proposto direttamente domande nei suoi confronti e che il rigetto di tutte quelle che, comunque, la riguardavano, era avvenuto già in primo grado, senza che la statuizione fosse specificamente impugnata. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente Stopfire S.p.A., che liquida in complessivi Euro 5.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali, con distrazione in favore dell’avv.

Micillo. Compensate le spese tra la ricorrente e Intesa San Paolo S.p.A.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a tito