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Ordinanza — n. 34395/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late lawyer qualification objection but allows appeal due to missing court file.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34395/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the appellant's late objection regarding the opposing counsel's lack of Italian qualification, ruling such arguments cannot be raised in cassation. However, the court found the lower court erred by declaring the appeal inadmissible because the first-instance court file was missing. Consequently, the cassation judgment quashed the appeal decision and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis 1 c.p.c.; Art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.: Late objections regarding a lawyer's qualification are inadmissible in cassation; the absence of the first-instance court file renders an appeal inadmissible only if the file is indispensable for the appeal's examination.

Parole chiave

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cassation admissibility lawyer qualification court file missing error in proceeding remand for retrial mancato anticipo delle spese colpa del patrocinatore istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis 1 c.p.c.
V a pregiudizialmente osservato che quanto eccepito in sede di memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. circa l’assenza ius postulandiin capo all’avv.
Art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.
3 relazione all’art. 360, n.
Art. 347 c.p.c. co. 3
la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c., co.
Art. 112 cpc
4 cpc e violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art.
art. 347 c.p
la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c., co.

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. 2 -, Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023
Cass.Sez. 2 -, Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023)..
Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 8506 del 24/03/2023
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017
8506 del 24/03/2023; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017; Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 12223 del 17/07/2012
27691 del 21/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 12223 del 17/07/2012) .
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24990/2022 R.G. proposto da : DIMENSIONE MOBILI DI BARBATO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO SCEVOLA, 60, presso lo studio dell’avvocato DE AMICIS ARTURO (DMCRTR71B20H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato VORRARO FRANCESCO (VRRFNC71M31C129W) -ricorrente- contro RAIOLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CESARE PAVESE, 141, presso lo studio dell’avvocato ZAMBROTTI ROBERTO (ZMBRRT66M12H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato BONINFANTE RAFFAELE (BNNRFL64D05G793W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1206/2022 depositata il 24/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 24 ottobre 2022 Barbato Antonio, titolare dell’impresa Dimensione Mobili di Barbato illustrato da successiva memoria, insta per la cassazione della sentenza n. 1206 del 24 marzo 2022 della Corte di appello di Napoli che in accoglimento dell’appello incidentale di Raiola Antonio, lo ha condannato a restituire quanto ricevuto a titolo di acconto, oltre interessi, in relazione a un contratto di fornitura di mobili, risolto per inadempimento della parte venditrice ricorrente sia con riguardo al termine della consegna dei mobili, sia della corrispondenza al colore convenuto con la parte committente.

Parte controricorrente ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria.

2. Nella memoria illustrativa parte ricorrente, oltre a insistere sui motivi di ricorso, chiede dichiararsi la nullità di tutti gli atti compiuti nel primo grado dall’avvocato “stabilito” Matilde Sorrentino ed in particolare della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., sottoscritta soltanto da quest’ultima e non anche dall’avv. D’Aniello (tra l’altro mai comparsa in udienza) e tutti gli atti conseguenti e, per l’effetto chiede dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, in quanto emessa sulla scorta dei predetti atti nulli, assumendo che l’avvocato Sorrentino avrebbe inviato due notifiche del 29/06/2022 e del 01/07/2022 da ritenersi inesistenti e/o nulle, in quanto privo di ius postulandi nel territorio italiano, in mancanza di una intesa di affiancamento con un avvocato italiano riferita alla specifica lite.

Motivi della decisione 3. V a pregiudizialmente osservato che quanto eccepito in sede di memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. circa l’assenza ius postulandiin capo all’avv. Sorrentino, trattandosi di una deduzione tardiva riguardante il primo grado di giudizio, non può essere delibato in questa sede processuale, ivi compresa l’eccezione di nullità dell’attività difensiva compiuta dall’avvocato Sorrentino, indicato dal ricorrente come “avvocato stabilito” non abilitato ad esercitare in proprio la difesa se non affiancato da altro avvocato.

4. Infatti nella memoria di cui all’art. 380 bis 1 c.p.c. la parte deve limitarsi a chiedere la definizione della causa, illustrandone le ragioni alla luce dell’attività difensiva intrapresa dalla controparte, e non può ammettere altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto.Il giudizio di legittimità si caratterizza per la concentrazione delle attività difensive e lememorie ex artt. 378 o 380 bis 1, c.p.c. hanno soltanto la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (cfr. Cass.Sez. 2 -, Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023)..

5. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c., co. 3 relazione all’art. 360, n. 4 cpc e violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 cpc per omesso esame dei motivi di appello e mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (error in procedendo). Deduce in particolare che la sentenza abbia ritenuto infondati i primi tre motivi di gravame perché rimasti privi di riscontro probatorio, sull’ erroneo assunto che la mancata presenza in atti del fascicolo dell’ufficio contenente i verbali di udienza e la memoria di cui all’art. 183, VI comma, cpc. dovesse tornare a danno dell’appellante, non avendo il medesimo giustificato l’omesso deposito degli atti, intimato sia in udienza che con separata ordinanza del 4. 11. 2021.

6. Il motivo è fondato.

7. Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza delfascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo dell'ufficiogiudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficioo anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione per cassazione per lamancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8506 del 24/03/2023; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 12223 del 17/07/2012) .

8. Posto quanto sopra, appare evidente l’errore processuale commesso dalla Corte di merito nell’addossare alla parte appellante l’onere di produrre il fascicolo d’ufficio contenente i verbali e gli atti di causa, con effetti pregiudizievoli per la medesima.

9. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti gli altri motivi, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

10. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo d i ricorso , dichiara assorbi ti gli altri motivi. Cassa in relazione l’impugnata sentenza, e rinvia, anche per le spese del giud