Cassation appeal dismissed as inadmissible because appellate court decisions in voluntary jurisdiction claims lack finality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that appellate court decisions in voluntary jurisdiction proceedings cannot be challenged via extraordinary cassation. The appellant sought the release of funds for reconstruction costs, but the lower courts had already determined no right to restitution existed based on prior final judgments. The court held that such procedural rulings lack the substantive definiteness required for cassation review under Article 379 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 379, comma 3°, c.p.c.; Art. 111, comma 7, Cost.: Decisions rendered by the Court of Appeal in voluntary jurisdiction proceedings regarding the admissibility of claims or the release of funds lack the characteristics of substantive finality and definiteness required to be the subject of an extraordinary cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16835/2022 R.G. proposto da : CACCIATORE VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI AMMIRAGLI N 71, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO FELICE (-) rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO DE LUCA BRUNO (RSSBRN37A23C476N) -ricorrente- contro PALLADINO ANNAMARIA, PALLADINO DOMENICO, PALLADINO MATTEO, PALLADINO MARIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTORO RAFFAELE (SNTRFL56L17C361G), ANGRISANI DANIELE (NGRDNL56P11C361C) -controricorrenti- nonchè contro VITALE LUIGI, VITALE ELDA, PALLADINO MARIA, PALLADINO MATTEO, PALLADINO ANNAMARIA, PALLADINO DOMENICO -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1206/2021 depositata il 10/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Con ricorso straordinario notificato il 27/06/2022, affidato a 3 motivi illustrati da memoria, il sig. Vittorio Cacciatore impugna con ricorso per cassazione il decreto reso nel reclamo avverso provvedimento di volontaria giurisdizione dalla Corte d’appello di Salerno il 6 aprile 2022, nel procedimento iscritto al RG 1206/2021, pubblicato il 10 giugno 2021, reso nei confronti degli intimati Palladino Annamaria, Domenico, Matteo e Maria e degli eredi di Vitale Aldo con il quale la Corte d’appello ha dichiarato la inammissibilità del reclamo proposto dal Cacciatore, condannandolo al pagamento delle spese.
2. I sigg.ri Palladino hanno notificato controricorso deducendo l’inammissibilità del ricorso.
3. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Nocera Inferiore, adito in sede di volontaria giurisdizione, ha rigettato i separati ricorsi di Vittorio Cacciatore ( quale dante causa) e dei Palladino ( quali suoi aventi causa) volti a ottenere lo svincolo dell’importo di € 46.306,25 chiesto da Vitale Aldo, quale amministratore dello stabile condominiale afferente alla proprietà di Vittorio Cacciatore, quale contributo di ricostruzione, riconoscendolo in favore degli eredi di Vitale Aldo che lo aveva originariamente ricevuto in qualità di delegato alla pratica di ricostruzione del fabbricato condominiale di V. M. Garzia n. 59/61, presso la Tesoreria Provinciale di Salerno ai sensi della l. 219/1981, compensando le spese tra le parti.
4. Il ricorso è stato respinto dal Tribunale di Nocera Inferiore adito in sede di volontaria giurisdizione sull’assunto che la Corte d’appello, con la sentenza n. 526/2013, ha definitivamente accertato che Vittorio Cacciatore non vanta diritto alcuno alla restituzione delle somme per contributi inerenti al fabbricato di V. M. Garzia n. 59/61, giacché, oltre ad essere rimasto contumace nel giudizio instauratosi tra Vitale Luigi e Elda (succeduti ad Aldo) e la Prodromo s.r.l. (di cui Cacciatore era socio), quale presunta cessionaria del contratto di vendita del bene intervenuto tra i Palladino e il Cacciatore, la società si era vista rigettare la domanda relativa al diritto di restituzione di detta somma.
5. Pertanto, il Tribunale ha emesso il decreto di svincolo dell’importo depositato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato a favore di Vitale Aldo quale delegato per la pratica di ricostruzione del fabbricato erogata dal comune di Cava dei Tirreni, e per esso i suoi eredi.
6. La c orte d’appello, nell’impugnato decreto emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale, ha ritenuto inammissibile il ricorso di Vittorio Cacciatore per mancata enunciazione delle ragioni per le quali, alla luce del decisum della sentenza n. 526/2013 della Corte d’appello, passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso per cassazione, il giudice di prime cure abbia erroneamente rigettato il ricorso dell’attuale ricorrente volto a ricevere lo svincolo della predetta somma, condannando il reclamante alle spese ex art. 91 c.p.c., ritenuta la sua soccombenza connessa a motivi di carattere processuale, come tale delibabile in sede di volontaria giurisdizione. Motivi della decisione 7. V a rilevata, in via pregiudiziale, la inammissibilità del ricorso per cassazione in virtù dell’art. 379, comma 3°, cpc, il quale esclude espressamente l’impugnabilità dei decreti emessi dalla Corte d’Appello in sede di reclamo avverso un provvedimento di volontaria giurisdizione.
8. Quando il provvedimento impugnato non possiede i caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è inammissibile, ancorché sia contestata la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, poiché la pronunzia sull'inosservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando presupposti, modi e tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha la medesima natura dell'atto giurisdizionale al quale il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza decisoria e definitiva, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta (o possa essere riaperta) la discussione sul merito ( cfr. Cass.Sez. 2 -, Ordinanza n. 5738 del 27/02/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20396 del 01/08/2018).
9. Su tale questione, di carattere pregiudiziale, il ricorrente non deducealcunché.
10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
11. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00 , di cui € 4.0 00,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut