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Ordinanza — n. 34346/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal against appellate court's dismissal of contract claims due to non-reiteration in final arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34346/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Widmann S.r.l.'s appeal against the Bologna Court of Appeal's decision, which had dismissed claims for breach of contract and contract resolution. Widmann argued that the appellate court incorrectly presumed abandonment of these claims because they were not reiterated during the final arguments phase, despite having been presented in the first instance. The court rejected this presumption, holding that a party's prior intent must be verified through their overall conduct rather than assuming abandonment solely from the absence of repetition in final submissions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 189 c.p.c.: The failure to reiterate a claim in final arguments does not constitute abandonment; abandonment requires clear evidence from the party's overall conduct that their interest in the claim has ceased.

Parole chiave

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contract breach claim contract resolution abandonment presumption final arguments phase overall conduct test appellate review cassation procedure garanzia per i difetti della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 189 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
articolo 189 c.p
1785, per cui, anche nel vigore dell’articolo 189 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 3, ord. 18 gennaio 2021 n. 723
Cass. sez. 3, ord. 18 gennaio 2021 n. 723 - ribadendo quanto era già stato affermato, tra gli arresti massimati più recenti, da Cass.
Cass. sez. 3, ord. 3 dicembre 2019 n. 31571
723 - ribadendo quanto era già stato affermato, tra gli arresti massimati più recenti, da Cass. sez. 3, ord. 3 dicembre 2019 n. 31571, Cass.
Cass. sez. 2, 14 luglio 2017 n. 17582
31571, Cass. sez. 2, 14 luglio 2017 n. 17582 e Cass.
Cass. sez. 1, 10 luglio 2014 n. 15860
S.U. 24 gennaio 2018 n. 1785
Questa lettura, per così dire, preservativa della volontà in precedenza manifestata della parte che propone domanda, ha radici profonde, come emerge pure da S.U. 24 gennaio 2018 n. 1785, per cui, anche nel vigore dell’articolo 189 c.p.c.
Cass. sez. 3, ord. 9 maggio 2024 n. 12756
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16824/2021 R.G. proposto da : WIDMANN SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso l’avv. MANCA BITTI DANIELE (MNCDNL67L12H501S) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro TRASPORTI INTERNAZIONALI TRANSMEC SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GAROFALO 81, presso l’avv . FAGIOLI FIAMMETTA (FGLFMT67M41H501Z) rappresentatae difesa dall'avv . FERRI FRANCESCO (FRRFNC51C11B858Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1224/2020 depositata il 12/5/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2024dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: Transmec MP International S.p.A. otteneva dal Tribunale di Modena decreto ingiuntivo della somma di euro 168.998,18, oltre interessi, nei confronti di Widmann S.r.l. in relazione alla prestazione di servizi di trasporto; ricevutane la notifica, Widmann si opponeva, presentando anche domande riconvenzionali; controparte si costituiva insistendo nella pretesa monitoria e resistendo alle domande di Widmann. Il Tribunale, con sentenza n. 321/2016, revocava il decreto, accertava il credito dell’opposta nella misura di euro 150.787,71, oltre interessi, e condannava l’opponente a pagare tale somma; condannava altresì l’opposta a risarcire i danni come chiesto in via riconvenzionale dalla opponente, per la somma di euro 82.879,53, oltre accessori; compensava le spese.

Entrambe le parti impugnavano. Riunite le due cause, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1224/2020, rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese. Widmann ha presentato ricorso, articolato in nove motivi; si è difesa Transmec con controricorso includente, secondo l’intestazione, “ricorso incidentale”, in realtà non rinvenibile. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.1 Il primo motivo verte “sull’erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento dell’inadempimento di Transmec, nonché della domanda di risoluzione dei contratti oggetto di causa, sulle quali la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi per il solo fatto che le stesse non sarebbero state ribadite in primo grado” all’udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2014.

Inoltre, sempre con questo motivo, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., viene denunciata violazione degli articoli 112, 189 e 346 c.p.c. Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello ha fatto oggetto di “presunzione di abbandono” le sue domande per la mancata presenza nelle precisate conclusioni all’apposita udienza di precisazione di esse, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che esige la verifica della volontà della parte come emergente dalla sua complessiva condotta processuale, al contrario la corte territoriale qui “astenendosi da qualsivoglia verifica in ordine all’effettiva volontà processuale” di Widmann, dichiarando la sussistenza di quella che sarebbe invece “una inesistente rinuncia” delle domande di primo grado, qualificandole inammissibili. 1.2 Il secondo motivo presenta un contenuto analogo, con l’unica differenza che la ricorrente denuncia vizio motivazionale in riferimento all’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c., che il giudice d’appello avrebbe violato; anche con il terzo si resta nella stessa tematica, in quanto si lamenta proprio l’omessa verifica della volontà processuale di Widmann. 1.3 Questi tre motivi, dunque, conducono a un vaglio congiunto, il secondo e il terzo costituendo soltanto un’appendice del primo.

Si tratta di una doglianza manifestamente fondata, considerata la stabile e chiara giurisprudenza in materia. Cass. sez. 3, ord. 18 gennaio 2021 n. 723 - ribadendo quanto era già stato affermato, tra gli arresti massimati più recenti, da Cass. sez. 3, ord. 3 dicembre 2019 n. 31571, Cass. sez. 2, 14 luglio 2017 n. 17582 e Cass. sez. 1, 10 luglio 2014 n. 15860 – afferma che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di domanda anteriormente presentata non genera presunzione di rinuncia da parte di chi l’aveva proposta, a tal fine occorrendo che “dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse” a coltivarla (recentissima è la conferma, sempre tra gli arresti massimati, di Cass. sez. 3, ord. 9 maggio 2024 n. 12756).

Questa lettura, per così dire, preservativa della volontà in precedenza manifestata della parte che propone domanda, ha radici profonde, come emerge pure da S.U. 24 gennaio 2018 n. 1785, per cui, anche nel vigore dell’articolo 189 c.p.c. come modificato dalla l. 253/1990, “finché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle conseguenti conclusionali”: pronuncia, questa, che è stata specificamente e correttamente invocata nel primo motivo.

2. Ne consegue l’accoglimento dei primi tre motivi, assorbiti gli altri sei (il quarto motivo, infatti, riguarda il contenuto della decisione del Tribunale, e quindi non è vagliabile se prima non si determina l’effettiva regiudicanda non oggetto di rinuncia, e così pure il quinto; il sesto motivo dipende anch’esso dal primo blocco di censure che concerne il danno da risoluzione del contratto; il settimo verte sull’accertamento di fatti di causa ed è quindi assorbito occorrendone la individuazione, come l’ottavo che attiene al fatto della ritenzione della merce, e parimenti il nono), con conseguente cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione,alla medesima corte territoriale, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese