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Ordinanza — n. 34314/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility citing lack of defense and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34314/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected Nicoletta Grifa's appeal against a lower court ruling in favor of Enel Energia, finding the grounds inadmissible. Grifa argued that the appellate court failed to weigh evidence regarding an earlier energy bill and violated procedural norms, but the court noted the opposing party did not defend itself. Consequently, the court declared the appeal inadmissible under Article 348-ter of the Code of Civil Procedure due to the absence of a proper defense and the nature of the grievances.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the opposing party does not appear to defend itself, rendering the court unable to examine the merits of the grievances.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of defense Article 348-ter CPC energy billing dispute omitted fact examination imposta sull'energia spese di esecuzione lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter c.p.c.
Art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
articolo 112 c.p
ARG/com 104/10, 1339 c.c., 1175 e 1375 c.c., 112 c.p.c.; si denuncia pure, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., nonché, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di “un fatto decisivo”.
articolo 348 ter c.p
doppia conforme dei giudici di merito, qui applicabile ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., nonostante che la rubrica tenti di “coprire” questa reale riproposizione che cade entro il suddetto limite.
articoli 2909 c.c
ARG/gas 64/09, e degli articoli 2909 c.c.
articolo 116 c.p
e 215 c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., dell’articolo 116 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20263/2022 R.G. proposto da : GRIFA NICOLETTA, elettivamente domiciliat a in VARESE , Via Cavallotti 4a, presso l’avv. ROMANIELLO VITO (RMNVTI74E02L219A) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL ENERGIA SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 464/2022 depositata il 21/1/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2024dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: Rilevato che: Con decreto ingiuntivo n. 21434/2016 il Tribunale di Roma intimava a Nicoletta Grifa di pagare a Enel Energia S.p.A. la somma di euro 14.106,73 riguardo all’ultima fattura, del 7 aprile 2013, attinente a contratto di somministrazione che aveva a essa stipulato.

Grifa si opponeva, e controparte insisteva. Il Tribunale, con sentenza n. 10615/2018, rigettava l’opposizione. Grifa proponeva appello, cui controparte resisteva e che, con sentenza n. 464/2022, la Corte d’appello rigettava. Grifa ha presentato un ricorso articolato in sei motivi, da cui l’intimata non si difende. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/falsa applicazione dell’articolo 3 e dell’Allegato I, lettere i)-J), Dir. CEE 13/7/2009 n. 73, degli articoli 7, d.lgs. 1 giugno 2011 n. 93, 14 Del.

AEEG 28 maggio 2009, n. ARG/gas/09, Delibera AEEG 8/7/10 n. ARG/com 104/10, 1339 c.c., 1175 e 1375 c.c., 112 c.p.c.; si denuncia pure, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., nonché, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di “un fatto decisivo”. Per dimostrare come Enel Energia aveva provveduto al conguaglio dei consumi con fattura del 24 gennaio 2011, e non con fattura del 7 aprile 2013, la ricorrente effettua assemblaggi di fotocopie di documenti nel motivo (pagine 7-10 del ricorso), per giungere ad affermare che controparte aveva violato le norme indicate in rubrica, essendo “la fatturazione dei consumi energetici, in base alla normativa in vigore negli anni 2009-2011, … oggetto di un’organica disciplina, che trovava la sua fonte nella legislazione europea”, cui si fa subito dopo richiamo (ricorso, pagine 10-13). 1.2 Si è dinanzi a un submotivo, che è palesemente inammissibile in quanto veicola un novum. 2.1 Si evoca poi un passo dell’appello in cui l’attuale ricorrente aveva lamentato che la fattura posta a base del decreto ingiuntivo era stata emessa a più di due anni di distanza dalla chiusura del rapporto contrattuale, attribuendo quindi alla corte territoriale di avere “del tutto omesso qualunque cenno sul punto”, e qualificando ciò “fatto pretermesso” decisivo perché, se controparte “non poteva emettere fattura per conguaglio dopo più di due anni”, la sua domanda di pagamento “sarebbe stata senza dubbio respinta”. 2.2 Riguardo a questo secondo submotivo, a parte che non si tratta propriamente di un fatto, bensì di una deduzione di effetti giuridici – tardività - di un asserito fatto, deve rilevarsi che il giudice d’appello non ha omesso di considerare la questione temporale, rimarcando in sostanza, nel § 4.1 della pronuncia, che Enel Energia aveva “ogni possibilità di verifica … nei limiti temporali della prescrizione”.

Il secondo submotivo, pertanto, è infondato. 3.1 Con il secondo motivo, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e/falsa applicazione degli articoli 1218, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. Si censura, come apodittica, che “la fattura 17/4/13 sarebbe giustificata dai calcoli di rettifica” perché non provata, non essendo stata prodotta “la comunicazione del distributore, contenente i calcoli di rettifica”. 3.2 In questa causa si è verificata la c.d. doppia conforme dei giudici di merito, qui applicabile ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., nonostante che la rubrica tenti di “coprire” questa reale riproposizione che cade entro il suddetto limite.

Il motivo, pertanto, è inammissibile. 4.1 Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1559, 1562, 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi emergenti da documenti prodotti. Il motivo verte sul contenuto della bolletta del 24 gennaio 2011, che sarebbe stata perfino “travisata” o comunque oggetto di “omessa ponderazione”, e conclude nel senso che sussisterebbe “violazione delle norme in tema di contratto di somministrazione e di distribuzione dell’onere della prova”. 4.2 A ben guardare, la stessa ricorrente, in sostanza, riconosce che non vi è travisamento (il quale porterebbe semmai alla fattispecie di cui all’articolo 395 n.4 c.p.c.), bensì una violazione dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., laddove prospetta una “omessa ponderazione” relativa al contenuto della bolletta del 24 gennaio 2011.

Tutto il motivo in realtà è riconducibile a una censura fondata sull’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., come dimostra pure il fatto che la parte conclusiva - denunciante, appunto, “violazione delle norme in tema di contratto di somministrazione e di distribuzione dell’onere della prova” - mediante la sua assoluta genericità. Ne consegue che anche questo motivo cade - come il secondo - nella inammissibilità prevista dall’articolo 348 ter c.p.c. 5.1 Con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/falsa applicazione dell’articolo 1.1, Allegato A, Del.

AEEG 28 maggio 2009, n. ARG/gas 64/09, e degli articoli 2909 c.c. e 115 c.p.c.; si denunciano altresì, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. 5.2 Quanto alla pretesa violazione e/falsa applicazione dell’articolo 1.1, Allegato A, Del. AEEG 28 maggio 2009, n. ARG/gas 64/09, si è ancora dinanzi ad un novum. Quanto al resto, pur tentando di schermarne la natura mediante il richiamo anche di un giudicato - “Si era … in presenza di un fatto certo, pacifico, coperto dal giudicato interno e, in ogni caso, non oggetto di discussione tra le parti dinanzi alla Corte d’Appello”: così si afferma a pagina 23 del ricorso -, si incorre nel medesimo vizio del secondo e del terzo motivo, perché la sostanza è, evidentemente, quella cristallizzata dalla c.d. doppia conforme. 6.1 Con il quinto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1236, 1375 c.c. e 115 c.p.c.

Si argomenta sulle “rettifiche” compiute in ordine alla fattura del 24 gennaio 2011, anche tramite il passaggio della somministrazione ad altra utente. 7.1 Con il sesto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/falsa applicazione degli articoli 2702, 2709, 2710 c.c. e 215 c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., dell’articolo 116 c.p.c. Pure in questa doglianza si critica una delle ragioni per cui il giudice d’appello ha ritenuto sussistente il credito, affermando che, anche se detto giudice “ha riconosciuto idonea, a favore di Enel, la fattura del 2013”, non avrebbe però “attribuito, senza alcun motivo, pari dignità probatoria alla fattura di Enel del 2011 (oltre che a quella emessa nei confronti di Dani sas.)” – Dani è la ditta che è succeduta nel rapporto di somministrazione con Enel -. 7.2 I motivi sono inammissibili, trattandosi di censure ictu oculidi natura fattuale.

8. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi difesa l’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del