Cassation court dismisses appeal on death grounds, remands case to lower court for new trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted Luca Resinelli's appeal against the Milan Court of Appeal's rejection of his mother's opposition to a debt claim. The appellant argued that the appellate court failed to recognize a procedural interruption of the proceedings due to his mother's death and a subsequent request for interruption filed before the reply deadline. The court agreed that the lower court erred by ignoring this interruption, which required the case to be retried in the phase it was in when the death occurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 300 c.p.c.; Art. 190 c.p.c.: When a party dies before the conclusion of proceedings and an interruption request is filed before the deadline for concluding documents, the court must declare the proceedings interrupted; failure to do so renders subsequent acts null and requires remand to the stage existing at the time of the interrupting event.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9110/2023 R.G. proposto da : RESINELLI LUCA, domiciliato ex lege in ROMA , PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NAVA AURELIO (NVARLA75P15E507G) e NAVA CRISTINA (NVACST69A48E507B) -ricorrente- contro CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, quale procuratrice di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato DIASIO MICHELE (DSIMHL75C06I829U) -controricorrente- nonchè contro CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. e CREDITO VALTELLINESE SPA -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3178/2022 depositata il 11/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che: Giuseppina Resinelli rilasciava a Credito Valtellinese S.p.A., nel 2007, due fideiussioni omnibus- una il 3 aprile fino a euro 450.000 e l’altra il 22 novembre fino a euro 300.000 -a garantire debiti che sarebbero stati assunti verso la banca dalla impresa Semele. La banca otteneva poi dal Tribunale di Lecco decreto ingiuntivo nei confronti di Giuseppina Resinelli di euro 750.000 (l’importo delle due fideiussioni), perché la debitrice principale (poi fallita) era insolvente per mutuo ipotecario di un milione di euro, dovendone restituire ancora euro 1.037.108,62.
Giuseppina Resinelli si opponeva; la banca insisteva, e interveniva pure Aragorn NPL 2018 S.r.l. quale cessionaria del credito, chiedendo anch’essa il rigetto della opposizione. Il Tribunale, con sentenza n. 294/2021, revocava il decreto ingiuntivo e condannava Giuseppina Resinelli a corrispondere ad Aragorn la somma di euro 597.396,11, oltre interessi, compensando le spese di lite. Giuseppina Resinelli proponeva appello, cui resistevano Credito Valtellinese e Aragorn, quest’ultima tramite la procuratrice Cerved Credit Management S.p.A. La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame con sentenza n. 3178/2022.
Ha presentato ricorso Luca Resinelli, erede di Giuseppina Resinelli, deceduta nelle more; si è difesa con controricorso Aragorn, come rappresentato da Cerved Credit Management, che ha pure depositato memoria. Considerato che:
1. Il ricorso si basa su un unico motivo. 1.1 Va anzitutto rilevato che il ricorrente ha esposto in premessa che Giuseppina Resinelli era morta il 17 luglio 2021, che l’atto d’appello era datato 21 luglio 2021, era stato notificato il 24 e depositato poi il 30 agosto 2021, e altresì che, “prima della scadenza per il deposito di memoria di replica” - del 14 settembre 2022 -, “i difensori dell’appellante notificarono alla controparte istanza per interruzione del processo” ai sensi dell’articolo 300 c.p.c. in data 12 settembre 2022, depositando lo stesso giorno nel fascicolo telematico del giudizio l’istanza notificata e il certificato di morte.
La Corte d’appello pubblicava la sentenza l’11 ottobre 2022, senza che contenesse alcun riferimento all’istanza di interruzione. 1.2 Con il motivo allora, dunque, si denuncia violazione dell’articolo 300 c.p.c. Rilevato che il decesso e l’istanza di interruzione sono stati notificati a controparte prima della scadenza del termine per il deposito della replica, si invoca Cass. 23042/2009, la quale, richiamando S.U. 15783/2005, dichiara “di verificare gli effetti dell’evento interruttivo verificatosi prima della chiusura della discussione al caso in cui … si sia verificato prima della scadenza del termine di deposito delle comparse e memorie conclusive”.
Si invocano pure come conformi Cass. 15133/2017 e Cass. ord.33203/2022 (per cui il giudice deve dichiarare interruzione, e se non la dichiara gli atti successivi sono nulli), per dedurre che l’istanza di interruzione è proponibilefino alla scadenza del termine per la replica di cui all’articolo 190 c.p.c., in tal caso il processo dovendo essere dichiarato interrotto, per permettere agli eredi “di procedere alla riassunzione”. Orbene, nell’impugnata sentenza on è dato invero rinvenire riferimento alcuno all’istanza di impugnazione, con consegeunte violazionee dell’articolo 300 c.p.c. 1.3 Va rilevato che la controricorrente, per “il conforme orientamento giurisprudenziale” sulla interruzione del processo per morte di una parte prima della decisione, dichiara che “non può che aderire all’eccezione di nullità proposta ex adverso, chiedendo la compensazione delle spese di lite del presente grado”, pur osservando che la dichiarazione poteva notificarsi prima.
Afferma altresì che la causa dovrà essere rinviata al giudice di pari grado, nella stessa fase in cui il processo era quando avvenne l’evento interruttivo.
2. La giurisprudenza invocata dal ricorrente correttamente sostiene la censura (cfr. Cass. sez.1, 30 ottobre 2009 n. 23042 e Cass. sez. 2, ord. 10 novembre 2022 n. 33203; si veda pure Cass. sez. 6-3, ord. 9 giugno 2017 n. 14472), che è evidentemente fondata. Condivisibile – si nota per completezza - è il rilievo presente nello stesso controricorso in ordine alla cassazione con rinvio nel senso che quest’ultimo deve essere diretto al giudice della fase in cui il processo si trovava alla data dell’evento interruttivo (ex multis v. Cass. sez. 3, 2 settembre 1998 n. 8720 e Cass. sez. 2, 20 maggio 2002 n. 7339).
3. All’accoglimento nei suindicati termini del ricorso consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del merito pronunzierà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spesedel giudizio di ca