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Ordinanza Interlocutoria — n. 34198/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court judgment on guarantee contract validity and standing issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34198/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed Trenitalia's appeal against the Florence Court of Appeal's judgment regarding a guarantee contract dispute. The lower court upheld the validity of the guarantee while addressing issues of standing and fraud, despite Trenitalia's arguments regarding corporate merger and procedural errors. The court rejected the appeal because the appellate judge correctly applied the Civil Code provisions and did not err in finding the guarantee valid or in managing the procedural objections raised by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 1322, 1325, 1374, 1362, 1375, 1175, 2697, 2698 c.c.; The appellate court's decision is valid if it correctly applies substantive law and does not commit a violation of law or false application of legal provisions regarding contract formation and validity.

Parole chiave

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guarantee contract validity appellate court judgment standing of parties fraud exception corporate merger standing restituzioni all'esportazione restituzione delle prestazioni retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 1322 c.c.
Art. 1325 c.c.
Art. 1374 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 1175 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2698 c.c.
Art. 2033 c.c.
Art. 2041 c.c.
Art. 112 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4801/2023 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Vettori (VTTGPP49H18L067B), presso il quale è domiciliata -ricorrente- contro G.M.R. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Fimmanò (FMMFNC68H19F839Y) e domiciliata presso l’avv. Roberto Ranucci (RNCRRT85D05H501E) -controricorrente- e contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Rocco di Torrepadula (RCCNCL59A11F839M) e domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3 (studio Rappazzo) -controricorrente- nonchè contro FIREMA TRASPORTI S.P.A.

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Pazzaglia (PZZLSN60A04H501C), presso il quale è domiciliata -controricorrente- nonchè contro BANCO DI NAPOLI S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2012/2022 depositata il 16/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: Rilevato che: Trenitalia S.p.A. otteneva nel 2011 decreto ingiuntivo esecutivo dal Tribunale di Firenze nei confronti di Banco di Napoli S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. per il pagamento di euro 3.699.124,54 in ragione di una garanzia che le ingiunte avrebbero prestato alla ingiungente per l’appaltante Firema Trasporti S.p.A., che aveva poi subappaltato a G.M.R.

S.r.l. in relazione a un contratto di fornitura di locomotive. Con un unico atto di citazione, notificato il 21 febbraio 2012, le due banche - la seconda divenuta Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - si opponevano e contestualmente chiamavano in causa Firema e G.M.R. L’opposta si costituiva, insistendo nella sua pretesa. Firema si costitutiva, chiedendo di accogliere parte delle pretese delle banche. Il Tribunale, con sentenza parziale del 20 maggio 2013, dichiarava la nullità della chiamata di G.M.R. e conseguentemente l’inammissibilità della domanda proposta dagli opponenti nei suoi confronti, rimettendo la causa in istruttoria per il residuo thema decidendum.

Successivamente, con ulteriore sentenza parziale del 2 gennaio 2018, il Tribunale rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo, confermandolo, dichiarava difetto di titolarità passiva di Banca Intesa Sanpaolo e rimetteva la causa in istruttoria quanto alle domande di regresso rivolte nei confronti di Firema, entrata in amministrazione straordinaria (tutte le parti erano ancora in causa tranne Banca Intesa Sanpaolo). La causa veniva infine definita con sentenza del 18 ottobre 2018. Frattanto, con appello notificato il 31 luglio 2018, le due banche convenivano davanti alla Corte d’appello di Firenze Trenitalia, Firema e G.M.R. perché fossero annullate e/o revocate e/o modificate e/o dichiarate nulle e/o inefficaci le due sentenze parziali del 2013 e del 2018, oltre a una serie di ordinanze, e perché fossero accolte tutte le domande presenti nell’atto di citazione di primo grado, fosse caducato il decreto e fosse accertato che la fideiussione del 25 febbraio 2000 n. 665, che era stata escussa, non aveva più alcun valore e che nulla le appellanti dovevano a Trenitalia; chiedevano pure di condannare quest’ultima a risarcire loro i danni per avere agito non correttamente, anche ex articolo 2043 c.c., e a restituire quanto ricevuto (euro 4.492.785,75) per esecuzione forzata; chiedevano altresì di condannare Firema (pur dovendosi accertare che Firema aveva correttamente adempiuto alle sue obbligazioni nei confronti di Trenitalia) e/o G.M.R. a versare a Trenitalia quanto richiesto; chiedevano ancora di condannare Firema e G.M.R., a titolo di surroga e/o di regresso, a rivalere, rimborsare e/o garantire le appellanti, e di accertare che G.M.R. era inadempiente e di condannarla per risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; chiedevano pure di accertare che Firema e/o G.M.R. avevano danneggiato le banche e conseguentemente condannare al risarcimento, nonché di revocare, modificare o annullare l’ordinanza del 22 febbraio 2013 laddove aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale e l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Trenitalia, e altre ordinanze.

Si costituivano G.M.R. e Trenitalia, ciascuna chiedendo il trattenimento dell’appello; si costituiva Firema, con atto di costituzione e intervento adesivo dipendente, chiedendo di accogliere parte delle pretese delle banche appellanti. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2012/2022, accogliendo parzialmente il gravame, revocava il decreto ingiuntivo, accertava scaduto il termine per escutere la fideiussione del 25 febbraio 2000 n. 665, dichiarava nulla dovuto dalle appellanti a Trenitalia “a fronte dell’abusiva escussione della garanzia”, accertava che Trenitalia, per compensazione, aveva incassato euro 3.255.457,81 e la condannava a restituire alla “Banca pagante”, in quanto indebito ottenuto nell’esecuzione forzata, euro 3.740.490,74 oltre interessi sulla somma di euro 443.664,73.

Trenitalia ha proposto ricorso, basato su dieci motivi, da cui si difendono con rispettivi controricorsi G.M.R. S.r.l. in liquidazione, Firema Trasporti S.p.A. in amministrazione straordinaria e Intesa Sanpaolo S.p.A. Hanno poi depositato memoria sia Trenitalia sia Intesa Sanpaolo. Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 81 e 112 c.p.c., nonché degli articoli 2330, 2504 e 2504 bis c.c. e mancato rilievo officioso della sopravvenuta carenza di legittimazione del Banco di Napoli per la sua estinzione dovuta a fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, secondo comma, 1325, 1374, 1362, 1375 e 1175, 2697 e 2698 c.c., nonché violazione, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere il giudice d’appello riconosciuta “esistente l’escussione in frode in assenza di ogni prova liquida ed incontestabile sulla pretesa natura manifestamente pretestuosa e fraudolenta dell’escussione della garanzia autonoma prestata”.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, secondo comma, 1325, 1374, 1362, 1375, 1175, 1945, 2697 e 2698 c.c. per erroneo travisamento del legittimo esercizio di exceptio doli generalis.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, secondo comma, 1325, 1374, 1362, 1375, 1945, 2697 e 2698 c.c. ancora in relazione all’esercizio di exceptio doli generalis; inoltre, si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.

5. Con il quinto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, secondo comma, 1325, 1374, 1362, 1375, 1175, 2697 e 2698 c.c. nonché degli articoli 633 e 645 ss. c.p.c. per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto estinto l’obbligo di pagamento del garante.

6. Con il sesto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 2909 c.c. e 345 c.p.c.

7. Con il settimo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 633 ss. e 645 c.p.c., nonché, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2033 e 2041 c.c.

9. Con il nono motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’impugnazione delle ordinanze.

10. Con il decimo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezione di inammissibilità della domanda nuova proposta nella comparsa conclusionale.

11. L’ampiezza delle tematiche sottoposte al vaglio di questa Suprema Corte, attestate anche dalle diffuse difese versate nei controricorsi, e soprattutto - pur se certo non unico - l’oggetto del primo motivo rendono opportuna la trattazione della causa alla pubblica udienza, alla presenza dele parti e con la partecipazione necessaria del ProcuratoreGenerale. Va pertanto disposto il