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Ordinanza — n. 34147/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's discretionary cost compensation due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34147/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the Second Instance Court's decision to compensate litigation costs despite the appellant's total loss. The appellants argued that the lower court lacked statutory authority to compensate costs based merely on the 'particularity of issues' rather than specific exceptions like novelty or changed jurisprudence. The Court ruled that the legislature strictly limited cost compensation to enumerated scenarios, thereby invalidating the lower court's discretionary reasoning and ordering a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2° c.p.c.; Art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.: The power to compensate litigation expenses is strictly limited to cases of total victory or specific exceptional reasons; a judge cannot exercise discretion to compensate costs based on generic particularities of the case.

Parole chiave

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litigation cost compensation appellate court discretion statutory limitations particularity of issues Cassation procedure recupero di crediti compensazione dei crediti soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 91, comma 1° c.p.c.
Art. 92, comma 2° c.p.c.
A seguito della modifica dell'art. 92, cod.
Art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.
91, comma 1° e 92, comma 2°, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1°, n.
Art. 380-bis 1 cod.proc.civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.
art. 92 cod. proc. civ
In tal modo risulta di fatto ripristinata la formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ.nella versione anteriore alla novella del 2014, in relazione alla quale può osservarsi che, rispetto alla ancora più risalente formulazione dell'art.
art. 112 cod.proc.civ
2487/2019) che nella specie fanno difetto, avendo respinto l’appello del Comune di Sciacca per aver (a) ritenuto priva di pregio la ritenuta violazione da parte del giudice di primo grado dell’art. 112 cod.proc.civ., (b) escluso la violazione dell’art.
art. 2697 cod.civ
112 cod.proc.civ., (b) escluso la violazione dell’art. 2697 cod.civ., in ragione della natura contrattuale della tariffa del servizio idrico integrato, compresa la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, come già affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2487/2019
Cass. 04/07/2024, n.18345
Corte Costituzionale n. 77/2018
Corte Costituzionale n. 335/2008
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26721/2022 R.G. proposto da: CASTAGNO ROSA, GIGLIO NINFA, BONO SALVATORE, ABBENE GIUSEPPE, FAZIO CALOGERO, MARCHESE GIUSEPPA, CASSARÀ FABIO, FAZIO GIUSEPPE, TAMUZZA CALOGERO, TERMINE CALOGERO, LI BASSI GIOVANNI e LI BASSI ANTONELLA, nella qualità di eredi di LI BASSI VINCENZO, ROSSINI MARIA, nella qualità di erede di ROSSINI FRANCESCO, CIACCIO PAOLO, MONASTERO ALBERTO, LICATA MICHELE, subentrato nel contratto di SABELLA CALOGERO, CANTONE GIUSEPPINA, SANTANGELO PASQUALE, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO ANTONIO SCADUTO (SCDSFN72A13I533U); -ricorrenti- contro COMUNE DI SCIACCA; -intimato- Avverso la SENTENZA n. 173/2022 del Tribunale di SCIACCA, depositata il 12/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Sciacca, con la sentenza n. 30/2019, dichiarava illegittime le pretese creditorie del Comune di Sciacca, indicate negli avvisi di pagamento rivolti a ciascuno degli odierni ricorrenti, utenti del servizio idrico o soggetti eredi e/o successori dell’originario intestatario dell’utenza idrica, e non dovuti gli importi ivi indicati, relativi al canone di depurazione per l’anno 2012, con conseguente declaratoria di annullamento e di inefficacia degli avvisi di pagamento e condanna del Comune di Sciacca alle spese di lite liquidate in euro 1.001,98, con accessori di legge.

Il Tribunale di Sciacca, con la sentenza n. 173/2022, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Sciacca, disponendo tuttavia la compensazione delle spese del giudizio d’appello, per “la ritenuta particolarità delle questioni affrontate”. I ricorrenti, nella qualità indicata, ricorrono per la cassazione del capo della sentenza del tribunale che ha compensato le spese di lite, formulando un solo motivo, illustrato con memoria. Il Comune di Sciacca è rimasto intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1) I ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1° e 92, comma 2°, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo, nonostante la soccombenza totale dell’appellante, disposto con la compensazione delle spese di lite con una motivazione, “la ritenuta particolarità delle questioni affrontate”, non prevista né consentita dall’art. 92, comma 2°, cod.proc.civ., atteso che la facoltà di compensare le spese di lite è esercitabile ai sensi dell’art. 92, comma 2°, c.p.c. nei casi tipizzati di “assoluta novità della questione trattata” o “di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero, per effetto della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77 del 18.04.2018, qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; la “ritenuta particolarità delle questioni affrontate” non è equivalente ad alcuno dei predetti casi, né a quelli tipizzati, né alla sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Il ricorso è fondato. A seguito della modifica dell'art. 92, cod. proc. civ.di cui allalegge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere dicompensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi; il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo, ma che sia tenuto a fare rigorosa applicazione del precetto normativo, con conseguente preclusione della possibilità di compensare lespese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'art. 92 cod. proc. civ.

La motivazione del giudice di appello che evoca la particolarità delle questioni trattate denota evidentemente che la decisione di applicare l'art. 92 menzionato è stata determinata da fattori estranei al dettato normativo, con conseguente fondatezza del motivo qui scrutinato. Non incide su tale conclusione la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 92 cod.proc.civ. ad opera della Corte Costituzionale conla sentenza n. 77/2018, la quale ne ha ravvisato la contrarietà ai principi della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare lespese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

In tal modo risulta di fatto ripristinata la formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ.nella versione anteriore alla novella del 2014, in relazione alla quale può osservarsi che, rispetto alla ancora più risalente formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ., il testo della norma è più rigoroso e consente lacompensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Cass. n. 2487/2019) che nella specie fanno difetto, avendo respinto l’appello del Comune di Sciacca per aver (a) ritenuto priva di pregio la ritenuta violazione da parte del giudice di primo grado dell’art. 112 cod.proc.civ., (b) escluso la violazione dell’art. 2697 cod.civ., in ragione della natura contrattuale della tariffa del servizio idrico integrato, compresa la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, come già affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e da plurime decisioni di legittimità, (c) accolto l’eccezione degli appellati quanto a mancato assolvimento dell’onere del Comune di comunicare all’utenza l’eventuale separata gestione del servizio di depurazione neppure possono ritenersi sussistenti le altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione .

In sostanza, la formula motivazionale adottata non soddisfa il precetto normativo, perché non supera la soglia della genericità e dell’astrattezza e dunque viola il precetto di legge e integra anche gli estremi della motivazione apparente (Cass . 04/07/2024, n.18345).

2) Alla fondatezza del motivo consegue l’accoglimento del ricorso.

3) L’impugnata sentenza va cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Sciacca, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione, eprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvi a, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Sciacca, in diversa composizione. Così deciso nel