Cassation court dismisses airline's appeal on baggage delay damages and litigation costs allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Aeroflot's appeal against the Bologna Court's partial ruling regarding delayed baggage compensation. The airline argued that the lower court improperly assumed the passenger needed to buy essential items, but the court upheld the equitable assessment of property damage and rejected the claim that partial victory warrants full cost compensation. Consequently, the appeal was dismissed, and the airline was ordered to pay fines and court fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2729 cod. civ.; Art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ.: The court of first instance may equitably assess property damage arising from delayed baggage delivery without violating cassation review standards, and partial victory in a single claim does not preclude partial cost allocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 382/2023 R.G. proposto da: AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, in persona del legale rappresentante per l’Italia, ANDREY DOBRYAKOV, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 120, presso lo studio dell’avvocato TATIANA DELLA MARRA (DLLTTN65L52A326W) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro ANSELMO MICHELA; -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 1529/2022, depositata il 07/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI.
FATTI DI CAUSA 1) Con la sentenza n. 2245/19, il Giudice di Pace di Bologna condannava Aeroflot Russian Airlines al pagamento di euro 400,00, per rimborsi, e di euro 200,00, per danni da stress, oltre alle spese legali nella misura di euro 480,00, di cui euro 130,00 per spese vive, accogliendo parzialmente la richiesta risarcitoria di Michela Anselmo, volta a ottenere, per la ritardata consegna del bagaglio imbarcato sul volo da Bologna a Tokyo via Mosca, euro 400,00, per danno patrimoniale – l’importo necessario per acquistare nuovi vestiti ed altre cose necessarie – euro 400,00, per danno da stress e altri euro 350,00 per danno da vacanza rovinata.
2) Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1529/2022, depositata il 07/06/2022, accogliendo parzialmente l’impugnazione di Aeroflot Russian Airlines, ha riformato la sentenza di primo grado: ha negato alla odierna intimata il risarcimento del danno non patrimoniale; ha confermato la condanna della compagnia aerea al pagamento dei danni patrimoniali, riducendone l’importo ad euro 300,00; ha posto a carico all’appellante metà delle spese legali del grado di appello.
3) Aeroflot Russian Airlines ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.
4) Michela Anselmo è rimasta intimata.
5) Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., prospettando il rigetto del ricorso.
6) Avendo Aeroflot Russian Airlines S.p.A. chiesto, nel rispetto dei termini di cui all’art. 380 bis, 2° comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso, essa è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
8) In vista dell’odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 9) Con il primo motivo la compagnia aerea denuncia la violazione dell’art. 2729 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere il giudice a quo presunto che la mancanza del bagaglio per un nove giorni avesse reso necessario l’acquisto di indumenti e beni di prima necessità: il Tribunale avrebbe dovuto presumere che alcuni beni di prima necessità fossero contenuti nel bagaglio e mano e non già che fossero nel bagaglio di stiva consegnato in ritardo, ove al contrario era presumibile che si trovassero beni di uso non necessario.
Il motivo è inammissibile, perché le censure mosse all’impugnata sentenza si sostanziano in una richiesta di diverso accertamento dei fatti di causa che contrasta con i caratteri morfologici e funzionali propri del giudizio dinanzi questa Corte. Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori, salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso (v. la censura con cui la ricorrente lamenta che il tribunale non abbia presunto che i beni di prima necessità fossero stati inseriti nel bagaglio a mano) non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. 2/11/2021, n. 31071).
Il che non è avvenuto nel caso in esame: ove il tribunale facendo evidentemente uso delle massime di esperienza ha ritenuto presumibile che l’indisponibilità in un paese straniero per ben nove giorni di tutto ciò che era contenuto nel bagaglio di stiva avesse reso necessario acquistare vestiari ed altri beni.
10) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1226 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Si duole non essersi considerato che il giudice può ricorrere alla valutazione equitativa solo per sopperire alla difficoltà o impossibilità di quantificare un danno certo nell’an, e non già quandomanchi la prova dell’ an del danno. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non ha ( quantomeno idoneamente ) censurato la ratio decidendidella sentenza impugnata. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il danno patrimoniale nella specie consista nell’aver e l’originaria attrice dovuto provvedere all’acquisto di vestiti e di altri generi per sopperire alla mancanza del bagaglio per ben nove giorni , e che detto danno non sia quantificabile attraverso la produzione di scontrini, pervenendo a quantificare in via equitativa il quantum debeatur. Alla base, dunque, del ricorso alla valutazione equitativa c’è una valutazione di fatto che non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
11) Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’avvenuta parziale compensazione delle spese di lite, perché l’appellante parzialmente vittorioso non può essere condannato neppure in parte al pagamento delle spese di lite, in quantociò contrasterebbe con il principio di causalità; dette spese avrebbero dovuto essere totalmente compensate oppure essere poste a carico del soccombente parziale. Il motivo è infondato. Trovainvero applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite in tema di spese processuali in base al quale l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale (Cass., Sez.
Un., 31/10/2022, n. 32061) Emerge evidente, a tale stregua, come nel compensare per metà le spese di lite, ponendone la restante metà a carico della odierna ricorrente (soccombente parziale), di tale principio il tribunale abbia fatto nella specie sostanzialmente corretta applicazione.
12) Al rigetto e all’inammissibilità dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
13) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.
14) Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis, 2° comma, cod.proc.civ. a seguito di proposta di rigetto del Consigliere delegato, venendo il giudizio definitoin conformità della proposta va disposto il pagamento della sommaindicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, 4° comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrenteal pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 380 bis , ult. comma, cod.proc.civ. e 96, 4° comma, cod.proc.civ. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, all’ufficio del merito competente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a nor