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Ordinanza — n. 34141/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on unjust enrichment, citing failure to prove lack of cause and improper party standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34141/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Christine Geuten and Angelo Pasetti against a lower court ruling denying their claim for restitution of funds. The plaintiffs alleged that the money transferred to Stefania Santomauro lacked a valid cause, yet the appellate court found the transfer justified as an adjunct payment to her father, rendering Santomauro merely an intermediary without liability. The Supreme Court upheld this decision, noting the appellants failed to adequately contest the specific factual findings regarding the nature of the payment and the proper recipient of the funds.

Regesto Legislator

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Art. 2033 c.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.: The court dismissed the appeal because the appellants failed to prove the absence of cause for the payment and did not properly contest the lower court's finding that the recipient acted only as an intermediary for the father.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust enrichment lack of cause restitution of funds party standing burden of proof intermediary status adjunct payment rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2033 c.c.
Art. 2733 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 1188 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso, parte ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, c.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
Ebbene, tale ratio decidendi non è stata adeguatamente censurata dai ricorrenti, in violazione dell’art. 366 n.
articolo 2033 c.c
Nel 2017, la Geuten e il Pasetti instauravano un secondo giudizio, sempre nei confronti della Santomauro, al fine di sentir accertare e dichiarare l’avvenuto pagamento sine iuxta causa , ai sensi dell’articolo 2033 c.c., della somma di € 55.000,00 e chiedendone la restituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3517/2021 R.G. proposto da : GEUTEN CHRISTINE, PASETTI ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DEI NAVIGATORI, 7/L, presso lo studio dell’avvocato MARTINA CARLO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARATOZZOLO STEFANO; -ricorrenti- contro SANTOMAURO STEFANIA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA E. FAA' DI BRUNO 79, presso lo studio dell’avvocato GARGIULO MARCELLO ANTONIO rappresentata e difes a dall'avvocato TINIVELLA ANNA; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 699/2020 depositata il 08/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1. Nel periodo compreso tra il gennaio 2006 e il maggio 2007, la signora Christine Geuten emetteva a favore della signora Stefania Santomauro n. 5 assegni, tratti dal conto corrente bancario cointestato con il figlio, Angelo Pasetti, per un importo complessivo di € 55.000,00. Nell’agosto 2011, la Geuten ed il Pasetti, sostenendo di aver elargito alla Santomauro detta somma a titolo di mutuo, la convenivano in giudizio chiedendo la restituzione del suddetto importo.

Il Tribunale di Torino e, successivamente, la Corte d’appello, con la sentenza n. 1411/2016, rigettavano la domanda. Nel 2017, la Geuten e il Pasetti instauravano un secondo giudizio, sempre nei confronti della Santomauro, al fine di sentir accertare e dichiarare l’avvenuto pagamento sine iuxta causa , ai sensi dell’articolo 2033 c.c., della somma di € 55.000,00 e chiedendone la restituzione. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 5136/2018, respingeva la domanda, ritenendo che gli attori avessero riproposto la medesima vicenda sostanziale già esaminata nel giudizio concluso con la decisione passata in giudicato.

2. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 699/2020, pubblicata l’8 luglio 2020, riformando parzialmente la decisione impugnata, ammetteva la domanda di ripetizione di indebito ma nel merito la rigettava ritenendola infondata.

3. Avverso tale pronuncia, Christine Geuten e Angelo Pasetti, propongono ricorso per Cassazione con due motivi, illustrati con memoria. 3.1. Stefania Santomauro resiste con controricorso illustrato da memoria. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo del ricorso, parte ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2733 e ss., 2697, 1188 c.c. e artt.115 e 116 cpc. Secondo i ricorrenti, la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere:

a) che incombeva sugli attori provare il fatto negativo dell’assenza di causa del pagamento, elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo;

b) che sarebbero stati gli stessi attori ad indicare la causa giustificatrice della dazione della cui insussistenza avrebbero dovuto dare prova;

c) che nessun rilievo avrebbero le risultanze della sentenza della corte d’appello di Torino 1035/2015 poiché relativa a soggetto e causa petendi differenti. Sostengono che l’onere di provare il dedotto rapporto di rappresentanza (o di addetta al pagamento) spettava alla convenuta e che era pacifico che questa non avesse titolo a ricevere le somme. 4.2.Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione. Lamentano che la Corte d’appello avrebbe recepito come fatto pacifico quello relativo alla posizione assunta dalla convenuta che, a dire del giudice, avrebbe agito quale adiecta solutioniscausa del proprio genitore. Inoltre, affermano che la Corte avrebbe omesso di motivare le ragioni per cui ha ritenuto prevalente la ricostruzione della convenuta, secondo cui la Santomauro si sarebbe limitata a fungere da semplice intermediaria per la percezione delle somme destinate al padre (cfr. ricorso pag. 15).

5. I motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto connessi, Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. La corte territoriale ha affermato che la percezione del denaro, da parte della Santomauro, quale cointestataria del conto corrente bancario sul quale erano stati versati gli importi oggetto dell’azione di ripetizione, non poteva ritenersi decisiva ai fini dell’esito del giudizio, in quanto l’attribuzione patrimoniale era stata effettuata in favore della Santomauro solo quale rappresentante o addetta alla ricezione di un pagamento nella sostanza diretto al padre, quale compensoper prestazioni professionali rese in favore della Geuten .

I giudici di secondo grado hanno ritenuto non contestata, anzi allegata dagli stessi attori, tale effettiva causa della dazione del denaro e la conseguente posizione di mera “intermediaria” della Santomauro (cfr. sentenza impugnata: pag. 6), escludendo, pertanto, la legittimazione passiva di quest’ultima con riguardo alla sua eventuale restituzione. Ebbene, tale ratio decidendi non è stata adeguatamente censurata dai ricorrenti, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. Essi, infatti, non richiamano in modo puntuale il contenuto degli atti difensivi del giudizio di merito in cui avrebbero specificamente contestato l’indicata effettiva causa dell’attribuzione patrimoniale che, anzi, risulta da essi stessi, nella sostanza, allegat a , di modo che si tratterebbe di una contestazione addirittura logicamente incompatibile con i loro stessi assunti.P er quanto emerge dagli atti, in effetti, essi avevano sostenuto che la dimostrazione che la Santomauro non avesse diritto al pagamento ricevuto avrebbe dovuto ravvisarsi proprio nella sua stessa ammissione che il pagamento era stato effettuato in favore del padre.

Ne consegue l’infondatezza delle censure di violazione delle norme di legge richiamate nel ricorso, anche sotto il profilo dell’assetto degli oneri probatori relativo all’azione di ripetizione di indebito, Per ogni altro aspetto, d’altronde, le censure sollevate dai ricorrenti mirano, nella sostanza, ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito, in particolar modo con riguardo al rilievo del fatto (debitamente preso in considerazione nella decisione impugnata, come del resto già chiarito) per cui l’attribuzione patrimoniale era stata operata in favore del padre della convenuta e quest’ultima l’aveva ricevuta solo quale adiecta solutionis causa, con la conseguenza che non poteva dirsi ingiustificata e che la eventuale richiesta di ripetizione di essa, in virtù della mancanza o illegittimità del titolo in base al quale era avvenuta, avrebbe dovuto essere rivolta all’effettivo soggetto al quale era diretta. 6.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma