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Ordinanza — n. 34137/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses airline appeal due to lack of reasoning on flight delay duration quantification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34137/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the airline's appeal against a lower court ruling that reduced passenger compensation for a flight delay. The appellant argued the delay exceeded four hours, but the appellate court arbitrarily quantified it at three hours and twenty minutes without providing reasons, especially since the first-instance judgment had not been contested on this specific point. Consequently, the Court found the decision legally flawed due to the absence of motivation regarding the delay duration and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.; Art. 329 c.p.c.: A judgment is void if the appellate court modifies the factual findings of the first instance without providing adequate reasoning, particularly when the opposing party did not contest those specific findings in the appeal.

Parole chiave

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lack of motivation flight delay compensation Regulation 261/2004 appellate reasoning remand for retrial judicial quantification passenger rights compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 primo comma n.
Art. 329 c.p.c.
3 con riferimento ai principi sul giudicato interno previsti dall’art. 329 cpc”.
Reg. CE n. 261/2004
Art. 7, comma II lett. c) Reg. CE 261/2004
In aggiunta, il ritardo inferiore a quattro ore non avrebbe determinato il dimezzamento della compensazione, atteso che la Corte di Giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 ha confermato il diritto del passeggero di richiedere la compensazione integrale prevista dall’art. 7 del Reg.

Giurisprudenza citata

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C-402/07
In aggiunta, il ritardo inferiore a quattro ore non avrebbe determinato il dimezzamento della compensazione, atteso che la Corte di Giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 ha confermato il diritto del passeggero di richiedere la compensazione integrale prevista dall’art.
C-432/07
In aggiunta, il ritardo inferiore a quattro ore non avrebbe determinato il dimezzamento della compensazione, atteso che la Corte di Giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 ha confermato il diritto del passeggero di richiedere la compensazione integrale prevista dall’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13290/2021 R.G. proposto da: LEOCATA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO, 10, presso lo studio dell’avvocato FABIO COLLAVINI (CLLFBA71R09H501O) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro NEOS SPA, in persona del suo amministratore delegato, CARLO STRADIOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUIGI VILLASCHI (VLLGLG64T09B490L); -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CATANIA n. 3740/2020, depositata in data 11 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 2369/2018 il Giudice di Pace di Catania accoglieva parzialmente la domanda di Salvatore Leocata, avente ad oggetto la condanna di Neos S.p.A. al versamento della compensazione pecuniaria e al risarcimento del danno subito per il ritardo di oltre quattro ore del volo da Camaguey (Cuba) a Milano con conseguente impossibilità di fruire del volo Milano-Comiso acquistato per il rientro nella propria residenza. Segnatamente, ritenuto provato il ritardo del volo, riconosceva all’attore la compensazione pecuniaria di euro 250,00 e disattendeva la domanda risarcitoria.

Il Tribunale di Catania, investito dell’impugnazione da Salvatore Leocata, con sentenza n. 3740/2020, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha condannato il vettore aereo al pagamento di euro 50,00 a titolo di differenza tra la somma riconosciuta in primo grado per compensazione pecuniaria (euro 250,00) e quella predeterminata per legge (euro 300,00, ovvero euro 600,00 dimezzata ex art. 7, comma II lett.

c) Regolamento 261/04). Salvatore Leocata ricorre ora per la cassazione di detta sentenza formulando tre motivi, illustrati con memoria. Neos S.p.A. resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 con riferimento ai principi sul giudicato interno previsti dall’art. 329 cpc”. La tesi del ricorrente è che la statuizione del giudice di primo grado quanto alla prova che il volo in arrivo a Milano era superiore a quattro ore fosse passata in giudicato, non avendo il vettore aereo contestato in appello la gravità dell’inadempimento, e che pertanto debba considerarsi arbitraria l’affermazione del giudice a quosecondo cui il volo aveva avuto un ritardo di 3 ore e 20 minuti.

In aggiunta, il ritardo inferiore a quattro ore non avrebbe determinato il dimezzamento della compensazione, atteso che la Corte di Giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 ha confermato il diritto del passeggero di richiedere la compensazione integrale prevista dall’art. 7 del Reg. CE 261 in caso di ritardo pari a 3 o più ore.

2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., per omessa motivazione, in assenza di appello incidentale, delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere che il volo aveva avuto un ritardo di tre ore e 20 minuti.

3) Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione del regolamento CE n. 261/2004 e della sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, in relazione all’art. 360, 1° comma, n.3 cod.proc.civ. Il tribunale, dopo aver correttamente affermato che per il ritardo superiore alle tre ore il passeggero ha diritto di richiedere le medesime tutele risarcitorie e compensative previste per i casi di cancellazione del volo, in linea con sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, avrebbe poi erroneamente ridotto del 50% l’importo di euro 600,00, previsto a titolo di compensazione pecuniaria, affermando che il ritardo era stato inferiore alle quattro ore.

4) Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione del principio sul nesso di causalità , ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. per non avere il giudice a quoaccertato il rapporto causale tra l’arrivo a destinazione in sostanziale ritardo e la conseguente perdita della coincidenza del volo diretto a Comiso.

5) Il ricorso è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Accertato che il giudice di pace aveva ritenuto che il ritardo del volo era stato di più di quattro ore e che Neos S.p.A. non aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, dalla impugnata decisione non si evincono le ragioni che hanno indotto il giudice a quo a quantificare – modificando la decisione del giudice di pace -il ritardo in tre ore e 20 minuti. Il difetto di motivazione sul punto, assorbite tutte le altre questioni, impone l’accoglimento del ricorso, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania, in diversa composizione. Così deciso ne