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Ordinanza — n. 34109/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to confused grounds and procedural abuse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34109/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant's arguments were rejected because they were confused, unintelligible, or constituted an abuse of process. The court emphasized that the lower court correctly found the signature authentic based on the appellant's conduct and available evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 96, 3° comma c.p.c.: Appeals are inadmissible if grounds are confused, unintelligible, or constitute a manifest abuse of process, and if they merely reiterate facts already decided or attack factual assessments without legal basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal confused grounds abuse of process factual assessment procedural abuse esame grafologico controprestazione indennità per testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 6 c.p.c.
N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 E’ anche inammissibile per la deficitaria localizzazione del documento del cui mancato esame si duole, imposta a pena di inammissibilità dall’art. 366, n.
Art. 96, 3° comma c.p.c.
55; (-) condanna Antonietta Pappalardo al pagamento in favore di UnipolSai s.p.a.della somma di euro 2.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art.
Art. 2697 c.c.
In ognicaso, se in ipotesi -ma benevolmente - lo si volesse interpretare come denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c., il motivo sarebbe infondatoper quanto già dettoal precedente § 1.2.
Art. 385, comma 1 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 648 bis c.p
In seguito si accerterà che la somma non era dovuta, ed anzi frutto del reato di cui all’art. 648 bis c.p.
art. 104 disp. att. c.p
articolo 2697 c.c
5 c.p.c., sia la violazione dell’articolo 2697 c.c.
art. 2697 c.c
In ognicaso, se in ipotesi -ma benevolmente - lo si volesse interpretare come denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c., il motivo sarebbe infondatoper quanto già dettoal precedente § 1.2.
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17613/21proposto da: -) Pappalardo Antonietta, domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato Luca Muto ; -ricorrente - contro -) UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocatiPatrizia Dioguardi e Laura Golini; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diSalerno 1° aprile 2021 n. 440 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1.Nel 2003 l’Amministrazione finanziaria versò alla società IPI Sud Plast s.r.l. la somma di euro 400.000 a titolo di rimborso dell’IVA dovuta per l’anno 2002. In seguito si accerterà che la somma non era dovuta, ed anzi frutto del reato di cui all’art. 648 bis c.p. ( S ez. 5 penale , Sentenza n. 11542 del 29.3.2022). Oggetto: fideiussione - disconoscimento della sottoscrizione - inammissibilità del ricorso per confusa esposizione dei motivi N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 2. L’obbligo restitutorio della IPI Sud Plast era stato garantito con polizza fideiussoria dalla società Nuova MAA s.p.a. (che per effetto di successive fusioni diverrà UnipolSai s.p.a.; come tale sarà d’ora innanzi comunque indicata).

La UnipolSai, adempiuta l’obbligazione di garanzia, ne chiese il rimborso stragiudizialmente ad Antonietta Pappalardo, indicata come controgarante.

3. Nel 2009 Antonietta Pappalardo convenne dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione di Eboli (nelle forme della chiamatain causa) la UnipolSai, chiedendo che fosse accertata l’insussistenza della propria qualità di controgarante della IPI Sud Plast e dichiarando in limine di disconoscere la sottoscrizione, formalmente a lei riconducibile, apposta in calce al documento contrattuale indicato dall’assicuratore come fonte della sua obbligazione (c.d. “appendice di polizza”). La UnipolSai si costituì e chiese in via riconvenzionale che, previa verificazione dell’autenticità della sottoscrizione di Antonietta Pappalardo, l’attrice fosse condannata al pagamento della somma di euro 493.065,11.

4. Con sentenza 22.8.2019 n. 2646 il Tribunale di Salerno ritennedimostrata l’obbligazione di Antonietta Pappalardo ed accolse la domanda riconvenzionale della UnipolSai. La sentenza fu appellata dalla soccombente.

5. Con sentenza 1°.4.2021 n. 440 la Corte d’appello rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) la condotta di Antonietta Pappalardo, che non si presentò al cospetto del perito grafologo per vergare le scritture di comparazione, valutata unitamente agli altri elementi disponibili, consentiva di ritenere autentica la sottoscrizione del contestato documento; -) la deposizione resa dal testimone intimato dall’attrice era inutilizzabile, in quanto quel testimone era stato interrogato dopo che l’attrice N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 era già decaduta dalla prova ex art. 104 disp. att. c.p.c., per non averlo intimato in una precedente udienza; -) la deposizione resa dal testimone intimato dalla UnipolSai non contraddiceva la domanda di quest’ultima.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Antonietta Pappalardo con ricorso fondato su quattromotivi ed illustrato da memoria . La UnipolSai ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo la ricorrente prospetta, formalmente, sia l’error in procedendodi cui all’articolo 360 n. 4 c.p.c., sia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 n. 5 c.p.c., sia la violazione dell’articolo 2697 c.c. (deve ritenersi, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c.).

L’illustrazione del motivo, estesa nei fogli 6-10 del ricorso (le cui pagine non sono numerate), costituisce un eteroclito ghirigoro di affermazioni scollegate da un comprensibile elogico filo conduttore. L’illustrazione esordisce affermando che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 2697 c.c. ; prosegue sostenendo che era onere della UnipolSai dimostrare l’esistenza dell’obbligazione di cui pretendeva l’adempimento; quindi passa a sostenere che una perizia disposta dall’autorità inquirente nell’ambito di un procedimento penale (di cui non si dice a carico di chi e per quale reato) aveva escluso che la sottoscrizione di Antonietta Pappalardo fosse autentica.

Il motivo si conclude sostenendo che la sentenza non sarebbe adeguatamente motivata e che l’odierna ricorrente senza colpa non pot é tempestivamente produrre in primo grado gli atti di indagine e la suddetta perizia. 1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile per la eterogeneità delle suddette censure. N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 E’ anche inammissibile per la deficitaria localizzazione del documento del cui mancato esame si duole, imposta a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 6, c.p.c.. Ancora, è inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi: la Corte d’appello ha ritenuto “inescusabile” la tardiva produzione della perizia penale, e la ricorrente non censura validamente questa affermazione.

Infine, il motivo è inammissibile perché lamenta la violazione di una norma (l’articolo 2697 c.c.) della quale la Corte d’appello non ha fatto applicazione. La Corte d’appello infatti ha deciso la causa non già in base al principio actore non probante, reus absolvitur, ma in base alla ritenuta dimostrata sussistenza della autenticità del contratto sottoscritto da Antonietta Pappalardo.

2. Il secondo motivodi ricorso. Il secondo motivo è formalmente rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c. in tema di prove - per omessa insufficiente, contraddittorie motivazioni in relazione ad un fatto decisivo della controversia”. L’illustrazione del motivo è così concepita: ai fogli 10-11 la ricorrente elenca le censure mosse con l’atto d’appello alla sentenza di primo grado; nelle prime righe del foglio 12 la ricorrente conclude affermando che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda formulata dalla UnipolSai anziché accoglierla. 2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per la radicale mancanza di qualsiasi ragionata censura avverso la sentenza di primo grado; è altresì inammissibile -come il primo - per il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c..

3. Il terzo motivo di ricorso. Col terzo motivo è lamentata la violazione dell’articolo 2697 c.c.. N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 Nell’illustrazionedel motivo la ricorrente, dopo aver esordito richiamando il principio di cui all’articolo 2697 c.c., prosegue affermando che il giudice d’appello “non ha tenuto conto dei mezzi di prova espletati e depositati da questa difesa”; si duole genericamente del giudizio con cui la Corte d’appello hatratto argomenti di prova dalla sua renitenza a redigere le scritture di comparazione; nega di avere rifiutato di redigere quelle scritture; conclude chiedendo a questa Corte “di analizzare e verificare quanto eccepito in ordine alla valutazione operata dal giudice di primo grado”(richiesta oggettivamente inintelligibile). 3.1.

Anche questo motivo è inammissibile per totale incomprensibilità della censura. In ognicaso, se in ipotesi -ma benevolmente - lo si volesse interpretare come denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c., il motivo sarebbe infondatoper quanto già dettoal precedente § 1.2. Se, invece,lo si volesse interpretarecome denuncia dell’erroneità del giudizio di autenticità della sottoscrizione il motivo è inammissibile perché censura un apprezzamento di fatto. Lo stesso dicasise lo si volesse interpretare come denuncia di un errore nella valutazione del comportamento della parte.

Infine, se lo si volesse interpretare come denuncia di un vizio di motivazione, il motivo sarebbe manifestamente infondato . La motivazione della C orte d’appello è infatti limpidissima: la condotta dell’attrice e le prove raccolte deponevanoper l’autenticità della sottoscrizione.

4. Il quarto motivo di ricorsocensura la valutazione delle prove testimoniali ed è manifestamente inammissibile.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La palese inammissibilità dei motivi di ricorso, quando non la loro oscurità; la evidente eterogeneità delle censure (le poche comprensibili) rispetto alla ratio N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 decidendi; il diffuso riferimento nel ricorso ad atti e fatti no n altrimenti chiariti, sono altrettanti indici rivelatori quanto meno d’un abuso processuale nella proposizione dell’impugnazione, che giustifica la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c..

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Antonietta Pappalardoalla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 11.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Antonietta Pappalardo al pagamento in favore di UnipolSai s.p.a.della somma di euro 2.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bi