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Ordinanza — n. 34100/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed and case extinguished due to late filing of the request for decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34100/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cosimo Cantatore extinguished because the request for a decision was filed late after the President's proposal. The appellant argued for the appeal's validity, but the Court held that the late deposit constitutes a conclusive act of renunciation under civil procedure law. Consequently, the judgment was not merely rejected but the entire litigation process was terminated without further proceedings on costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: A late request for decision following the President's proposal constitutes a conclusive act of renunciation, automatically extinguishing the cassation appeal.

Parole chiave

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late request for decision extinguishment of appeal conclusive act of renunciation President's proposal civil procedure law automatic termination contributo unificato impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
e quella di trattare la fattispecie come si sarebbe trattata in forza del disposto dell’art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Raffaele Rossi - avrebbe potuto legittimare la condanna a favore della Cassa delle ammende; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 307 cod. proc. civ
1155/2020, il Tribunale di Taranto dichiarò estinto il giudizio ex art. 307 cod. proc. civ.
art. 54 cod. proc. civ
, dacché tardivamente riassunto dalla parte convenuta, oltre il termine di cui all’art. 54 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 96 cod. proc. civ
civ., con i possibili esiti (anche in punto di applicazione delle ulteriori condanne previste dall’art. 96 cod.
art. 391 cod. proc. civ
e quella di trattare la fattispecie come si sarebbe trattata in forza del disposto dell’art. 391 cod. proc. civ., cioè come se si fosse verificata una ipotesi di rinuncia al ricorso espressa; nel secondo casoresterebbe preclusa l’adozione a carico di parte ricorrente delle condanne di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017, Rv. 645587-04
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4083/2023R.G. proposto da CANTATORE COSIMO, rappresentatoe difes o dall’Avv. Maria Grazia Licciardello, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propri o difensore –ricorrente – contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –intimata – avverso la sentenza n. 1190/2022della CORTE DI APPELLO DI LECCE, depositata ilgiorno 29 novembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che Cosimo Cantatore domandò al Tribunale di Taranto, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni per responsabilità di magistrati, PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEL RICORSO –ISTANZA DI DECISIONE TARDIVAMENTE DEPOSITATA-EFFETTI r.g. n. 4083/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi cancellieri ed ufficiali giudiziari a vario titolo operanti in una procedura conclusa con il rilascio di un immobile; in corso di causa, l’attore formulò istanza di ricusazione del giudice designato per la trattazione della controversia e questa venne sospesa; il subprocedimento di ricusazione venne definito con declaratoria di estinzione a seguito di rinuncia alla relativa istanza; con ordinanza n. 1155/2020, il Tribunale di Taranto dichiarò estinto il giudizio ex art. 307 cod. proc. civ. , dacché tardivamente riassunto dalla parte convenuta, oltre il termine di cui all’art. 54 cod. proc. civ.; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da Cosimo Cantatore, il quale avverso la stessa ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo; non svolge difese in grado di legittimità la Presidenza del Consiglio dei Ministri; con provvedimento del 6 febbraio 2024,è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso per manifesta infondatezza dello stesso, più in dettaglio, con detta proposta si è ritenuto che « il ricorso appare manifestamente infondato, alla luce del principio - ripetutamente affermato da questa Corte - secondo cui l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione segna automaticamente il dies ad quem dell’effetto sospensivo, sicché la parte interessata, per evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento (ex multis, Sez. 2 - , Sentenza n. 24007 del 12/10/2017, Rv. 645587 -04)»; a seguito di istanza di decisione di parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale la stessa ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

Considerato che r.g. n. 4083/2023 Cons. est. Raffaele Rossi l’istanza di decisione del ricorso è stata depositata dal ricorrente in data 25 marzo 2024, a fronte della comunicazione della proposta di definizione avvenuta il 7 febbraio 2024: l’istanza è pertanto tardiva, siccome oltre il termine (da considerarsi perentorio, siccome correlato ad una modalità di definizione volutamente concepita come accelerata dal legislatore) fissato dall’art. 380-biscod. proc. civ.; tanto acclarato, quest’ultima norma recita, al secondo comma, che «entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuovaprocura speciale, può chiedere la decisione.

In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391 » e, al successivo terzo comma, che «se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380 - bis.1. e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo96 »; dalla lettura coordinata dei trascritti due commi, le cui disposizioni sono poste in nesso di stretta e rigida conseguenzialità, si inferisce che soltanto la tempestiva formulazione dell’istanza di decisione determina, a mente del terzo comma, lo svolgimento del procedimento secondo le scansioni disegnate dall’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., con i possibili esiti (anche in punto di applicazione delle ulteriori condanne previste dall’art. 96 cod. proc. civ.) stabiliti dal medesimo terzo comma; per contro, il decorso del termine per la proposizione dell’istanza in paroladecisione assume valenza di comportamento concludente, per fictio legis integrante rinuncia alla spiegata impugnazionedi legittimità, ed importa pertanto, quale automatico effetto, l’estinzione del giudizio per cassazione, da pronunciarsi nei modi e con i contenuti precettivi di cui all’art. 391 cod. proc. civ.; più in dettaglio, mentre nelcaso in cui l’istanza non venga proprio proposta la declaratoria di estinzione riveste la forma del decreto r.g. n. 4083/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi presidenziale, mentre il deposito , quantunque tardivo , d ell’ istanza investe comunque della decisione il Collegio, chiamato, all’esito di adunanza camerale, a delibare (innanzitutto) sulla tempestività della istanza stessa e, quindi, sulla configurabilità della fattispecie estintiva; nella vicenda in esame, accertata la tardività del deposito della istanza, va dichiarato estinto il giudizio; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese la parte intimata; a questo punto ci si deve interrogare sulla disciplina che deve seguirsi riguardo alla regolamentazione delle spese , ponendosi l’alternativa fra l’applicazione del disposto del terzo comma dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. e quella di trattare la fattispecie come si sarebbe trattata in forza del disposto dell’art. 391 cod. proc. civ., cioè come se si fosse verificata una ipotesi di rinuncia al ricorso espressa; nel secondo casoresterebbe preclusa l’adozione a carico di parte ricorrente delle condanne di cui all’art. 96 cod. proc. civ.; il Collegio ritiene che l’ipotesi di istanza di definizione tardiva del giudizio dopo comunicazione della proposta di definizione ex art. 380- bisc.p.c. debba essere trattata come l’ipotesi di richiesta di definizione tempestiva, che, tuttavia, il Collegio in adunanza camerale ritenga inidonea a giustificare la definizione del giudizio in modo diverso da quanto indicato nella motivazione della proposta; invero, nel caso in discorso la tardiva richiesta di decisione provoca la decisione collegiale in modo irrituale e dunque infondatamente, sicché l’effetto della definizione del giudizio, pur concretandosi in una declaratoria di estinzione, è nella sostanza simile a quello che consegue alla decisione di condivisione della proposta; il Collegio ritiene che la novità dell’espressa posizione in tal senso sul problema, giustifichi tuttavia la non applicazione dell’art. 380-bis terzo comma, che –stante la mancata costituzione della parte intimata r.g. n. 4083/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi - avrebbe potuto legittimare la condanna a favore della Cassa delle ammende; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione;