Cassation court allows assignment of public debt from private transaction, rejecting special public law rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned the Rome Court of Appeal's dismissal of Giuseppe Marongiu's claim against the Comune di Arpino regarding a debt assignment. The lower court had rejected the assignment because it was notified after the 2006 public procurement law, requiring specific forms and financial institution status. The Court ruled that the special restrictive rules for public debt assignments apply only to active public contracts, not to debts arising from private settlement agreements. Consequently, the Court held that the assignment was valid and ordered the debt to be paid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 117 comma 2° D.lgs. 163/2006; Art. 115 L. 554/1999: The special derogatory rules restricting the assignability of public debts apply exclusively to active public contracts and do not extend to debts arising from private settlement agreements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21984/2021 R.G. proposto da: MARONGIU GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 90, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MARIA DE FILIPPIS (DFLNNM59L08H501W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO DELL'ACQUA (DLLGTN58P06L750Y); -ricorrente- contro COMUNE DI ARPINO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell’avvocato FABIO CUTULI (CTLFBA67B02H501C), rappresentato e difeso dall'avvocato ANA MARIA PASCARELLA (PSCNMR69A69Z604T); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 322/2021, depositata il 18/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 230/2016, il Tribunale di Cassino accoglieva la domanda di Giuseppe Marongiu, affermatosi cessionario fino alla concorrenza di euro 131.520,00 dei crediti vantati dalla ARTEL S.r.L. nei confronti del Comune di Arpino derivanti dall’accordo transattivo sottoscritto con il comune in data 7 novembre 2003, e, per l’effetto, condannava l’ente comunale al pagamento di euro 131.520,00. Detta pronuncia è stata modificata dalla Corte d'Appello di Roma che, con la sentenza n. 322/2021, resa pubblicata in data 18 gennaio 2021, ha accolto l’impugnazione proposta dal Comune di Arpino ed ha ritenuto la cessione inopponibile alla P.A., per difetto dei requisiti di forma e di sostanza, perché essa era stata notificata il 15 luglio 2006, quindi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006, richiedente, all’art. 117, comma 2°, la forma scritta ad substantiam dell’atto pubblico o della scrittura privata e al comma 1° che i cessionari fossero banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, e dunque nella specie facevano difetto i requisiti soggettivi e di forma.
Il Marongiu propone ricorso avverso detta sentenza, formulando un solo articolato motivo, illustrato con memoria. Il Comune di Arpino resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con unico morivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 cpc) degli artt.li 1260 e segg. CC (in particolare, dell’art. 1264 CC), nonché dell’art. 117 del Dlgs 163/2006 e, in via subordinata, l'omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione (art. 360 n. 5 cpc) .
Deduce che la normativa di cui al D.lgs 163/2006 ed in particolare quella di cui all’art. 117 (“Cessione dei crediti derivanti dal contratto”) riguarda esclusivamente “i crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione”; in altri termini, riguarda la sola amministrazione centrale statale ed esclusivamente gli appalti pubblici; ciò corrispondendo sia alla normativa del 1923, che, a sua volta, riguarda la sola amministrazione centrale statale ( “l'art. 69 del r. d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”:
Cass. n. 30658/17) sia alla normativa del 1999, la quale è relativa ai soli appalti in corso: “la legge 554 del 1999 non ha abrogato la disposizione del 1923, in quanto si riferisce ad un particolare e specifico tipo di crediti. L'articolo 115 della legge n. 554 del 1999, poi modificata dal codice appalti (D.lgs. 163 del 2006) nel primo comma si riferisce, infatti, espressamente ai crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto”. Nella specie, invece, si trattava della cessione del credito derivante da un formale atto di transazione, essendo stato, infatti, ceduto –nella misura del 50% e fino alla concorrenza della somma di euro 131.520,00 – il credito vantato dalla ARTEL S.r.L. nei confronti del Comune di Arpino in forza dell’“accordo transattivo” stipulato in data 7 novembre 2003, avente ad oggetto la definizione dei rapporti nati dalla convenzione n. 20/2008, con cui alla ARTEL S.r.L. era stato affidato l’incarico di censire le unità immobiliari, aggiornare la numerazione civica e la toponomastica, predisporre una cartografia digitalizzata, le mappe catastali e l’aggiornamento della cartografia del territorio comunale.
Il motivo è fondato. Questa Corte ha già in varie occasioni osservato:
a) che la specialità della disciplina dellacessione dei crediti verso la Pubblica amministrazione ha lo scopo di evitare che durante l'esecuzione del contratto possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A.;
b) che la disciplina derogatoria trova applicazione solo nei confronti dei contratti di durata, e solo finché essi sono in corso di esecuzione;
c) che i crediti tornano ad essere liberamente cedibili una volta che il contratto abbia avuto esecuzione;
d) che le norme che riconoscono alla P.A. privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l'art. 41, comma 1, Cost. (Cass. 01/02/2007, n. 2209;Cass. 25/08/2023, n. 25284). La corte territoriale ha dunque applicato la disciplina speciale, derogatoria, ad una fattispecie non confacente, atteso che il credito ceduto traeva origine da una transazione. Ciò costituisce ragione sufficiente ai fini della fondatezza del motivo di ricorso, cui consegue l’ accoglimento del ricorso 3) Della impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvi a, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. C