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Ordinanza — n. 34025/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court rules Treviso has jurisdiction over remote web management contract dispute, rejecting Venice's claim based on secondary office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34025/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Sol Levante S.r.l.'s appeal against the Venice Tribunal's declaration of territorial incompetence, upholding the Treviso Tribunal's jurisdiction. The court found that the obligation to perform remote social media management and website updates must be executed at the defendant's legal seat in Treviso, not at a secondary office in Jesolo. Consequently, the court ruled that the place of performance coincides with the defendant's legal domicile, establishing Treviso as the competent forum.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1, n. 2 c.p.c.; Art. 20 c.p.c.: The place of performance for remote services is presumed to be the legal seat of the obligor, excluding secondary offices unless a specific connection exists.

Parole chiave

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territorial jurisdiction place of performance remote services legal seat secondary office web management contract Cassazione ordinanza incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 1, n. 2 c.p.c.
─ di dover escludere la rilevanza di quest’ultima ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, primo comma, secondo inciso, c.p.c.
Art. 20 c.p.c.
che sulla base dell’art. 20 c.p.c., in relazione all’ art.
Art. 1326 c.c.
20 c.p.c., in relazione all’ art. 1326 c.c. , fosse territorialmente competente non il Tribunale di Venezia, ma quello di Treviso;a fondamento del proposto regolamento la Sol Levante S.r.l.
Art. 5, comma 5 d.m. n. 55 del 2014
55 del 2014 sulla base dell'art. 5, comma 5, del detto d.m.
art. 19 c.p
─ di dover escludere la rilevanza di quest’ultima ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, primo comma, secondo inciso, c.p.c.
art. 20 c.p
che sulla base dell’art. 20 c.p.c., in relazione all’ art.
art. 1326 c.c
20 c.p.c., in relazione all’ art. 1326 c.c.
art. 19 cod. proc. civ
─ di dover escludere la rilevanza di quest’ultima ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, primo comma, secondo inciso, c.p.c.
art. 1326 cod. civ
20 c.p.c., in relazione all’ art. 1326 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 21661 del 13/10/2009
Cass. 14/01/2020, n. 504
in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n.21672; 25/02/2015, n.
Cass. 23/10/2015, n. 21672
Cass. 25/02/2015, n. 3881
Cass. 29/01/2015, n. 1706
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 8599/2024R.G. proposto da Sol Levante S.r.l., rappresentatae difesa dall’ A vv. Mirco Mestre (p.e.c. indicata: mirco.mestre@venezia.pecavvocati.it); –ricorrente – contro R2 s.n.c. di Roberto Nardin, rappresentata e difes a dall'Avv. Davide Favotto (p.e.c.:davidefavotto @pec.ordineavvocatitreviso.it); –controricorrente – Oggetto Regolamento necessariodi competenza –Competenza per territorio derogabile -Società prive di personalità giuridica -Eccezione di incompetenza territoriale - Riferimento al luogo ove è ubicata la sede legale -Sufficienza avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia , n. cronol. 5287/2024 pubblicata il 25marzo 202 4 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13 dicembre 20 2 4 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: con ricorso per regolamento necessario di competenza la Sol Levante S.r.l. impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Treviso, a conoscere della domanda da essa proposta di condanna della convenuta R2 s.n.c. di Roberto Nardin al risarcimento del danno da inadempimento di contratto di social/web marketing e brandizzazione, per avere questa omesso di eseguire tempestivamente l’ordine della committente di provvedere alla cancellazione dai profili e canali social, della società de l marchio della Steel Home S.r.l. , dopo che quest’ultimaaveva ottenuto la condanna dell’attrice al risarcimento del danno per la sua illegittima riproduzione sui social; premesso che parte convenuta risultava avere la propria sede legale nel circondario del Tribunale di Treviso, mentre in quello del giudice adìtoera situata una sede secondaria , il Tribunale lagunare ha ritenuto:

─ di dover escludere la rilevanza di quest’ultima ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, primo comma, secondo inciso, c.p.c. , non emergendo un collegamento tra l’oggetto del contendere e la sede secondaria di Jesolo; ─ che non emergevanoex actis neppure elementi atti a concludere che presso la sede secondaria predetta sia sorta o dovesse essere eseguital’obbligazione; ─ che sia con riferimento al criterio generale di cui all’art. 19 c.p.c. che sulla base dell’art. 20 c.p.c., in relazione all’ art. 1326 c.c. , fosse territorialmente competente non il Tribunale di Venezia, ma quello di Treviso;a fondamento del proposto regolamento la Sol Levante S.r.l. articola duemotivi; vi resiste la R2 s.n.c. di Roberto Nardin depositando memoria ex art. 47, ult. co., cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che la Corte dichiari la competenza territoriale del Tribunale di Treviso e respinga il ricorso; entrambe le parti hanno depositatomemorie; considerato che: con il primo motivo laricorrente deduc e violazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 19 e 38 cod. proc. civ. per aver e il giudice a quo declinato la propria competenza in mancanza di una puntuale ed integrale contestazione da parte della convenuta dei fori alternativi ed, in specie, di quello di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 19 cod. proc. civ.; con il secondo motivo essa deduce violazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 20 e 38 cod. proc. civ.per avere il Tribunale di Venezia declinato la propria competenza ome ttendo di valutare ove effettivamente il contratto si fosse concluso e dove l’obbligazione avrebbe dovuto avere esecuzione; al riguardo, premesso che si trattava di contratto di web agency non versato per iscritto, sostieneche:

─ l’intesa tra le parti era stata raggiunta in Jesolo (VE); ─ il luogo di esecuzione dell’obbligazione avrebbe dovuto essere individuato in San Donà di Piave (VE), ove è la propria sede legale, posto che il sito web oggetto di intervento, così come i profili social, era quello di essa società ricorrente , e che la ditta R2 Snc interveniva sullo stesso da remoto; il primo motivo è infondato; la mancata contestazione, da parte del convenuto, della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’ultima parte del primo comma dell’art. 19 c.p.c. non comporta l’incompletezza dell’eccezione: ciò, però,non per la ragione addotta dal giudice a quo (che, esprimendo una valutazione di merito sulla rilevanza di un tale collegamento, suppone di doversene occupare, in tal modo inammissibilmente prospettandosiesso stesso la questione ex officio), quanto perché, secondo fermo indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, che deve essere qui ribadito, per le società prive di personalità giuridica, quale è nella specie la con venuta s.n.c. , il riferimento, nell’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, al luogo ove è ubicata la sede legale della società è sufficiente ad implicare la contestazione del foro generale di cui all’art. 19, secondo comma, cod. proc. civ., dal momento che,per tali società, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale (Cass. 21/07/2006, n. 16800; 25/08/2015, n. 17130; 15/05/2019, n.13049; 31/05/2023, n. 15456);

è altresì infondato il secondo motivo; quanto al luogo dove è sorta l’obbligazione, la documentazione presente nel fascicolo del procedimento a quo, consente di ritenere che, come affermato sia pure apoditticamente nell’ordinanza impugnata, esso ricada nel circondario del Tribunale di Treviso per essersi lì concluso il contratto per effetto dell’incontro tra proposta ed accettazione, ex art. 1326 cod. civ., e segnatamente nella sede di Ormelle (TV) della proponente R2 s.n.c.; tanto si ricava, come osservato dal P.G. nelle proprie conclusioni, dal preventivo del 15/2/2021 ─ prodotto dalla convenuta al momento della sua tempestiva costituzione in giudizio il 20/11/2023 qual «doc. 4»─ indirizzato dalla convenuta all’attrice ; tale preventivo, infatti, può considerarsi integrare proposta contrattuale, la cui accettazione –per implicito ricavabile dalle fatture in atti ─ deve presumersi pervenuta a conoscenza della proponente nella sua sede all’epoca posta nel circondario di Treviso, risultando aperta la unità operativa in Jesolo solo in data successiva, l’1/7/2021, quando le prestazioni contrattuali erano state già eseguite, come pure desumibile dalle fatture in atti; nella memoria la ricorrente contesta tale valutazione rilevando, in sostanza, che l’inadempimento è da riferirsi non alle obbligazioni sorte in dipendenza dell’accettazione della menzionata proposta, le quali sarebbero da riferire ad un rapporto estinto, ma a quella nascente da un successivo incarico affidato, alla stregua di nuova proposta contrattuale, una volta sorta l’esigenza di porre rimedio alla situazione rappresentata dalla Steel Home S.r.l.; una tale prospettazione, tuttavia, risultadel tutto nuova e diversa rispetto alle allegazioni poste a fondamento della domanda introduttiva del giudizio a quoe non può pertanto essere presa in considerazione ai fini del proposto regolamento, dovendo questo essere deciso, «ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti» (art. 38, ult. co., c.p.c.): essa realizza, a ben vedere, un vero e proprio mutamento della domanda, dato che si prospetta non che la fonte della pretesa creditoria di risarcimento danni fosse il contratto oroginariamente stipulato i nter partes , ma un contratto nuovo stipulato tramite la conversazione telefonica; tanto non esime dal rilevare che rimane inspiegato come la conversazione sollecitatoria della rimozione dal sito avrebbe integrato un nuovo rapporto contrattuale e non si sarebbe iscritta nell’àmbito dell’originario rapporto contrattuale; anche rispetto alcriterio alternativo del forum destinatae solutionis deve ritenersi corretta la declinatoria di competenza del giudice veneziano, ancorché anch’essa meramente assertiva e immotivata;

è pacifico in causa che l’obbligazione dedotta in causaconcerne lo sviluppo, da parte della R2 s.n.c.,del sito web della società Sol Levante, la gestione dei social e della cartellonistica della stessa;in particolare,la pretesa risarcitoria è, come già detto, riferita alla intempestiva esecuzione dell’ordine della committente di provvedere alla cancellazione dai profili e canali social della società del marchio Steel Home S.r.l.; come condivisibilmente osservato dal P.G., tale operazione, consistente in prestazioni telematiche, doveva avvenire necessariamente da remoto ad operadella convenuta; in mancanza di diverse emergenze,il luogo di materiale esecuzione di tale prestazione, quale convenuto in contratto, non può dunque che presumersi coincidente con quello della sede legale della convenuta, in Ormelle (TV), a nulla rilevando che il prodotto di tale prestazione riguardasse il sito internet e/o le pagine social della committente, non costituendo questi un luogo spazialmente identificabile con un dato territorio e costituendo comunque la configurazione del sito e delle pagine predette il frutto dell’attività di web management svolta dalla R2 s.n.c. e, dunque , una realtà fenomenica distinta dalla prestazione in sé e per sé considerata, alla quale soltanto occorre fa riferimento in relazione al criterio in questione; non pertinente a tal fine è, nella specie, il principio affermato da Cass.

Sez. U. n. 21661 del 13/10/2009, evocato dalla ricorrente, in quanto affermato in tema di responsabilità extracontrattuale e con riferimento al diverso criterio del luogo ove è sorta l’obbligazione (forum commissi delicti)il quale si identifica nel luogo ove si verifica il fatto produttivo del danno, in tale nozione dovendosi necessariamente ricomprendere anche l’evento dannoso; deve essere, dunque , affermata la competenza per territorio del Tribunale di Treviso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell'art. 5, comma 5, del detto d.m. secondo cui «Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5(v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n.21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706);

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Treviso, fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza. Condanna la ricorrente alla rifusione , in favore della resistente, delle spese processuali liquidate in € 2. 8 00 ,00 , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro