Italian court dismisses appeal due to failure to observe full defense rights during chamber hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a new docket. The appellant argued that the chamber hearing violated procedural rights because the defense notice was not fully observed and not all parties submitted written memoranda. Consequently, the court ordered a new hearing to ensure full defense rights are respected before proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 cod. proc. civ.; The court must ensure full defense rights are observed during chamber hearings, and failure to do so requires remanding the case to a new docket.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8855/2023R.G. proposto da LAVORO SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Gianluca Saeva –ricorrente – contro DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. ( GIA’ ID E A FIMIT SGR S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Carolina Capaldo e dall’Avv. Damiano De Rosa –controricorrente – nonché contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.
Nicola Piazza –controricorrente – nonché contro RINVIO A NUOVO RUOLO r.g. n. 8855/2023 Cons. est. Raffaele Rossi CRIMI’ NUNZIO, LOMBARDO LUIGI E LOMBARDO FABIO, rappresentati e difesi dall’Avv. Gaspare Celesia –controricorrenti – nonché contro CARRECA GIUSEPPE –intimato – avverso la sentenza n. 1231 / 20 22 del TRIBUNALE DI AGRIGENTO , depositata il giorno 9ottobre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 dicembre 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Considerato che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24/10/2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; p. q. m. rinvia la trattazione delricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della TerzaSez