Italian Civil Court dismisses appeal due to failure to observe procedural time limits for defense submissions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal because the scheduling notice was not served within the strict deadline required by law. The appellant failed to submit all necessary written defenses and conclusions before the hearing, violating the procedural safeguards of Article 380-bis.1 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the case to be remanded to the lower court for a new hearing to ensure full defense rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 cod. proc. civ.; The failure to serve the scheduling notice within the statutory period and the absence of complete written defenses by all parties necessitate the remittal of the case to a new hearing to guarantee the full exercise of defensive rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8672/2023R.G. proposto da BONI ANNA MARIA, rappresentatae difesa dall’Avv. Daniele Nigro –ricorrente – contro ALBA IMMOBILIARE S.A.S. DI AMBAR S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da l l’Avv. Barbara Riva –ricorrente successiva – nonché contro BANCO BPM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Boienti –controricorrente ad entrambi i ricorsi – avverso lasentenza n. 3 236 / 20 22 del la CORTE D’APPELLO DI MILANO , depositata il giorno 17 ottobre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 dicembre 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
RINVIO A NUOVO RUOLO r.g. n. 8672/2023 Cons. est. Raffaele Rossi Considerato che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24/10/2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; p. q. m. rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile