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Ordinanza Interlocutoria — n. 33985/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to specialized section due to lack of tabular jurisdiction over public health contracts.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33985/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by transferring the case to the First Civil Section. The appellant argued that written contracts were unnecessary for interest claims under D.Lgs. 231/2002, citing EU law and conduct evidence. The court ruled that this specific matter falls under the tabular jurisdiction of the First Section, which handles public administration contracts, necessitating the remand.

Regesto Legislator

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Art. 1, 2 D.Lgs. 231/2002; Art. 360, c.p.c.: The Court of Cassation lacks tabular jurisdiction over disputes regarding private healthcare facility agreements with public health services, requiring remand to the specialized section competent for public administration law.

Parole chiave

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tabular jurisdiction public administration contracts healthcare reimbursement interests moratori remand to specialized section D.Lgs 231/2002 Cassation procedure interesse moratorio contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, 2 D.Lgs. 231/2002
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
231/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
artt. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992
La ricorrente sostiene che l’insieme degli atti e la condotta delle parti dimostrino l’esistenza di un rapporto coincidente con quello derivante dalla stipulazione degli accordi contrattuali previsti ex artt. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e 24, comma 8, L.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23384/2024
Cass. n. 27317/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4628/2021 R.G. proposto da : CASA DI CURA LA MADDALENA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Elvira Ganci e Fabio Martorana, elettivamente domiciliati in Roma , Lungotevere Flaminio n. 28 presso lo studio dell’avv. Massimo Errante; -ricorrente- contro ASSESSORATO REGIONALE SALUTE REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall’avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- nonchè contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO; -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 984/2020depositata il 26/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1. La Casa di cura La Maddalena S.p.A. conveniva in giudizio l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia chiedendo la condanna al pagamento della somma di € 1.259.943,72, a titolo di interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 per ritardi nei pagamenti delle prestazioni di assistenza sanitaria di alta specialità erogate in regime di accreditamento nel corso degli anni 2004/2007. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 618/2015, rigettava la domanda proposta dalla casa di cura nei confronti dell’assessorato nonché la domanda di garanzia proposta da quest’ultimo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

2. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 984/2020 pubblicata il 26 giugno 2020, confermava la decisione impugnata ritenendo che, per le prestazioni rese negli anni dal 2004-2007 non fosse stata prodotta alcuna convenzione scritta, stipulata fra le parti in un momento successivo all’entrata in vigore del D.lgs n. 232/2002. Di conseguenza, non era applicabile il regime degli interessi previsto per le transazioni commerciali. 3.Avverso tale pronuncia, propone ricorso per Cassazione la Casa di Cura La Maddalena s.p.a. con 1 motivo illustrato da memoria. 3.1.

Resiste con controricorso l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con l’unico motivo, parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte territoriale avrebbe errato nel non condannare la Regione Sicilia al pagamento degli interessi comunitari sul debito maturato nei suoi confronti. Infatti, per i rapporti negoziali sorti dopo l’8 agosto 2002, la normativa e la giurisprudenza comunitaria non richiederebbero, come presupposto per il riconoscimento degli interessi, la stipulazione di un contratto in forma scritta tra l’ente pubblico e la struttura accreditata.

La ricorrente sostiene che l’insieme degli atti e la condotta delle parti dimostrino l’esistenza di un rapporto coincidente con quello derivante dalla stipulazione degli accordi contrattuali previsti ex artt. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e 24, comma 8, L.R. Sicilia 8 febbraio 2007 n. 2.

5. Il Collegio rileva, in via preliminare, che il ricorso ha ad oggetto rapporti di convenzionamento di strutture sanitarie private con il Servizio Sanitario pubblico, materia di competenza tabellare di altra Sezione della Corte (Prima Sezione Civile, tabellarmente competente sui ricorsi in materia di rapporti contrattuali con la “Pubblica Amministrazione” e, in generale, per le questioni di “diritto amministrativo”), la quale è intervenuta sulla specifica questione oggetto del presente ricorso con recenti pronunce, richiamate dalla stessa parte ricorrente (Cass. n. 23384/2024 e Cass. 27317/2024), in controversie fra le medesime parti che presentano problematiche potenzialmente analoghe e ricorrenti.

Anche al fine di prevenire possibili disarmonie (se non, addirittura, contrasti) nell’applicazione degli indirizzi interpretativi su materia per la quale questa Sezione non ha specifica competenza tabellare, la Corte ritiene, pertanto, opportuno rimettere il ricorso alla Prima sezione civile, tabellarmente competente sulla materia. P. Q. M. La Corte dispone trasmettersi il ricorso alla Prima sezione civile Così deciso in Roma, nella Cam