Italian Court allows correction of Cassation order to include attorney fee deduction for non-statutory lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a procedural remedy to correct a material error in a recent judgment. The original order condemned the opposing party to pay litigation costs but omitted the specific instruction to deduct these fees from the funds of the non-statutory defense attorney, Alberto Mezzetti. Relying on established case law, the Court ruled that the procedure for correcting material errors is the appropriate remedy when a defense attorney's fee deduction is overlooked, even without explicit legislative provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: In the absence of explicit legislative provision, the material error correction procedure is the available remedy for omitting a defense attorney's fee deduction in a judgment, applicable to Supreme Court rulings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso N. 14847/2024R.G. proposto da: MEZZETTI MAURO, elettivamente domiciliatoin Roma, Via Germanico n. 197, presso lo studio dell’avv. Alberto Mezzetti, rappresentatoe difeso dall’avv.Alberto Mezzetti, come da procura il calce al ricorso nel giudizio iscritto al n. 18107/2020R.G., domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro GIANNI LOREDANA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valadier n. 36, presso lo studio dell’avv. Fabio Basili, che la rappresenta e difende, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti - controricorrente – avverso l’ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N. 14801/2024, depositata in data27.5.2024;
N. 14847/24R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 16.12.2024dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . Rilevato che -gli avv.ti Mauro Mezzetti e Alberto Mezzetti, quest’ultimo difensore del primo nel giudizio di legittimità contro Loredana Gianni iscritto al n. 18107/2020 R.G., come da procura in calce al ricorso a suo tempo notificato, hanno proposto ricorsoper la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza 27maggio 2024, n. 14801, di questa Corte; - il ricorso è stato regolarmente notificato a Loredana Gianni , che ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso avversario;
Considerato che -risulta dal testo dell’ordinanza n. 14801 del 202 4 che in tale pronuncia la Corte, cassando senza rinvio la sentenza impugnata, ha condannato Loredana Gianni al pagamento delle spese del giudizio d’appello e di quello di cassazione in favore del ricorrente Mauro Mezzetti , omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’avv. Alberto Mezzetti,che si era dichiarato antistatari o nel la propri a memoria ex art. 380-bisn. 1 c.p.c.; -in conformità all’insegnamento di Cass., Sez. Un., 7.7.2010, n. 16037, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo;
N. 14847/24R.G. - le eccezioni sollevate da Loredana Gianni , nei limiti in cui queste possano trovare ingresso nella presente procedura di correzione di errore materiale,non colgono nel segno, giacché la richiesta di distrazione ben può essere avanzata per la prima volta anche in memoria, non ravvisandosi alcuna incompatibilità rispetto alla mancata dichiarazione ex art. 93 c.p.c. nel ricorso originario, né occorre che il difensore distrattario si munisca di nuova procura speciale ex art. 365 c.p.c., giacché egli “agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza dellaprocura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere” (così, Cass. n. 15302/2023); -il ricorso, pertanto, va accolto, disponendosi la chiesta correzione; -non occorre provvedere sulle spese, secondo la giurisprudenza, ribadita anche a Sezioni Unite, di questa Corte regolatrice; p.q. m. la Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 14801del 2024, nel senso che la condanna alle spese stabilita a carico della contro ricorrente , sia nella motivazione che nel dispositivo, debba intendersi integrata dalla previsione «da distrarre in favore dell’avv.
Alberto Mezzetti, che si è dichiarato antistatari o » e ordina alla Cancelleria di provvedere alla relativa annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di c