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Ordinanza — n. 33689/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility regarding equitable judgments and substantive rule application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33689/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Daniel Del Monte's appeal against a first-instance judgment declaring it inadmissible due to lack of standing. The lower court rejected the claim for tax refund against the bank, ruling the third-party garnishee was liable instead, and the appeal was deemed inadmissible under Article 339 of the Civil Procedure Code. The Court held that provisions governing execution procedures function as substantive rules defining the obligor, meaning their non-observability does not constitute a procedural violation warranting appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 339, comma 3, c.p.c.; Art. 91, 95, 553 c.p.c.: Provisions regulating execution procedures function as substantive rules defining the obligor, and their non-observability does not constitute a procedural violation under Article 339, paragraph 3, of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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execution procedure rules substantive vs procedural lack of standing inadmissibility of appeal tax refund claim registro delle esecuzioni obbligo di registrazione recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 339, comma 3, c.p.c.
113, comma 2, c.p.c.) in difetto di alcuna violazione rilevante ex art. 339, comma 3, c.p.c. Ricorre per cassazione Daniel Del Monte, affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a.
Art. 91, 95, 553 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 86 c.p
proposto da: DEL MONTE DANIEL, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
art. 339 c.p
E proprio l’inosservanza di siffatte norme sul procedimento aveva costituito motivo di appello il quale, pertanto, rientrando nell’àmbito di applicazione dell’art. 339 c.p.c., era stato erroneamente dichiarato inammissibile.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31833/2022
Affrontando una controversia per molti versi similare a quella che occupa e su iniziativa del medesimo ricorrente Del Monte, la recente Cass. n. 31833/2022 ha condivisibilmente affermato che “le disposizioni dettate dagli artt.
Cass. n. 10187/2023
Il ricorso non offre nessuna ragione per diversamente opinare, sicché la Corte intende dare continuità al citato precedente (ribadito , in termini , da Cass. n. 10187/2023).
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Testo completo

. 553 c.p.c. FRANCO DE STEFANO Presidente MARCO ROSSETTI Consigliere STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere SALVATORE SAIJA Consigliere - Rel. CC. 16/12/2024 Cron. R.G.N. 19027/2020 GIOVANNI FANTICINI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19027/2020R.G. proposto da: DEL MONTE DANIEL, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliatopresso il proprio studio in Roma, Lungotevere di Pietra Papan. 21 , domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. , in persona del procuratore speciale Maria Angela Fanetti, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell’avv.

Luisa Ranucci, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la sentenza n. 21947/2019 del Tribunale di Roma , depositata i n data 13.11.2019; N. 19027/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 16 . 1 2 . 20 2 4 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Daniel Del Monte convenne innanzi il Giudice di pace di Roma la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di € 176,75, a titolo di ripetizione dell’imposta di registro assolta su un’ordinanza di assegnazione, resa a definizione di una procedura di espropriazione presso terzi promossa in danno della predetta società, quale debitrice esecutata, e nei confronti di un terzo pignorato, nonché di € 30,00 per rimborso del contributo unificato ed € 8,00 quale rimborso spese forfetariamente anticipate.

Il Giudice di pace rigettò la domanda per difetto di legittimazione passiva della società convenuta, ritenendo che tenuto al rimborso di quanto richiesto fosse il terzo pignorato. Con sentenza del 13 .1 1 .20 19 il Tribunale di Roma dichiar ò inammissibile l’appello proposto da Daniel Del Monte, siccome diretto avverso una sentenza pronunciata secondo equità (a mente dell’art. 113, comma 2, c.p.c.) in difetto di alcuna violazione rilevante ex art. 339, comma 3, c.p.c. Ricorre per cassazione Daniel Del Monte, affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a.

Le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della motivazione entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.339, comma 3, 553 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ad avviso del ricorrente, la statuizione del giudice di prime cure –secondo cui N. 19027/20R.G. era insussistente la legittimazione passiva della società convenuta, in quanto l’ordinanza di assegnazione consentiva al creditore di richiedere il pagamento dell’imposta di registro e le altre spese al terzo pignorato – era inficiata da violazione di norme processuali, ed in particolar modo quelle aventi ad oggetto la disciplina della condanna alle spese e dell’ordinanza di assegnazione.

E proprio l’inosservanza di siffatte norme sul procedimento aveva costituito motivo di appello il quale, pertanto, rientrando nell’àmbito di applicazione dell’art. 339 c.p.c., era stato erroneamente dichiarato inammissibile. 2.1 –Il ricorso è infondato. Affrontando una controversia per molti versi similare a quella che occupa e su iniziativa del medesimo ricorrente Del Monte, la recente Cass. n. 31833/2022 ha condivisibilmente affermato che “le disposizioni dettate dagli artt. 91, 95 e 553 cod. proc. civ., pur avendo natura di norme processuali (relative al processo esecutivo), non rientrano nel complesso delle norme che, ai sensi degli artt. 311 e seguenti del codice di rito, disciplinano lo svolgimento del processo di cognizione dinanzi al Giudice di pace; né, comunque, una funzione del genere hanno in concreto assolto, neanche in via di mera interposizione, in quanto sono state prese in considerazione dal giudice di pace allo scopo di individuare il soggetto obbligato al rimborso delle somme richiesto dall’attore, cioè a dire, in altre parole, come regole del rapporto sostanziale dedotto in lite: e il loro apprezzamento –corretto o meno che sia, qui non rileva -ha giustificato il rigetto dell’azione di ripetizione delle somme intentata contro [il debitore esecutato, n.d.e.]per difetto di legittimazione passiva.

La (asserita) inosservanza di siffatte disposizioni non era, dunque, qualificabile come violazione di «norme sul N. 19027/20R.G. procedimento», ai sensi eper gli effetti dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., e non poteva essere ammissibilmente dedotta con i motivi di appello”. Il ricorso non offre nessuna ragione per diversamente opinare, sicché la Corte intende dare continuità al citato precedente (ribadito , in termini , da Cass. n. 10187/2023). 3.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 1.017,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deci