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Ordinanza — n. 33687/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes execution opposition judgment for omitting necessary debtor party from proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33687/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the lower court's judgment in an execution opposition proceeding because the necessary debtor party was omitted from the trial. The appellant argued procedural violations regarding notice and valuation, but the core issue was the absence of the debtor, Immobiliare PEM s.r.l., from both phases of the opposition. The court ruled that omitting a necessary co-litigant invalidates the entire judgment, mandating a retrial with full adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3; Art. 360, para. 1, no. 4; Art. 383, para. 3; Art. 354 c.p.c.: The omission of a necessary co-litigant in execution opposition proceedings renders the judgment void and requires cassation with remittal for a new trial with full adversarial proceedings.

Parole chiave

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execution opposition proceedings necessary co-litigant omission of party error in procedure cassation with remittal full adversarial proceedings void judgment azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
Considerato che a suffragio dell’impugnazione di legittimità, la ricorrente deduce: (i) in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
Considerato che a suffragio dell’impugnazione di legittimità, la ricorrente deduce: (i) in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 383, para. 3 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
art. 549 cod. proc. civ
(terzo pignorato); resa dichiarazione di quantità negativa del terzo, esperito incidente ex art. 549 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
civ., violazione dell’art. 617 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
e dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancata riduzione ad equità della penale che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, attribuiva al concedente Release S.p.A.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/09/2024, n. 23631
Cass. 25/07/2022, n. 23123
Cass. 25/07/2022, n. 23123; Cass.
Cass. 01/12/2021, n. 37847
23123; Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass.
Cass. 18/05/2021, n. 13533
37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass.
Cass. 12/05/2021, n. 12685
13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass.31/1/2017, n.
Cass. 31/01/2017, n. 2333
Cass. 30/01/2012, n. 1316
Cass. 19/10/1963, n. 2786
Cass. 26/07/2013, n. 18127
2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127;
Cass. 17/10/2013, n. 23572
Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass.
Cass. 19/02/2019, n. 4763
23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.
Cass. 23/10/2020, n. 23315
4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass.
Cass. 22/02/2021, n. 4665
23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Lucca, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, r.g.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6008/2023R.G. proposto da LUDOVICA S.A.S. DI BERNARDINI ADALBERTO C. IN LIQUIDAZIONE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Biagio Ciollaro e dall’Avv. Alessandro Piermarini –ricorrente – contro BANCO BPM S.P.A., QUALE INCORPORTANTE LA RELEASE S.P.A. –intimata – avverso la sentenza n. 864/2022delTRIBUNALE DI LUCCA, depositata il 1°settembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2024dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Rilevato che la società Ludovica s.a.s. di Bernardini Adalberto C. promosse innanzi il Tribunale di Lucca espropriazione ai sensi dell’art. 543 cod. OPPOSIZIONEAGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 6008/2023 Cons. est. Raffaele Rossi proc. civ. in danno della Immobiliare PEM s.r.l. (debitore esecutato) e della Release S.p.A. (terzo pignorato); resa dichiarazione di quantità negativa del terzo, esperito incidente ex art. 549 cod. proc. civ. su istanza del procedente, il giudice della esecuzione, con ordinanza del 19 giugno 2019, accertò l’esistenza del credito pignorato nella misura di euro 510.435,99 e contestualmente assegnò lo stesso alla procedente; avverso detto provvedimento spiegò opposizione agli atti esecutivi la Release S.p.A.; svolta la controversia secondo la scansione bifasica connotante le opposizioni esecutive, la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo la domanda attorea, ha revocato l’ordinanza opposta; ricorre per cassazione la Ludovica s.a.s. di Bernardini Adalberto C., affidandosi ad otto motivi; non svolge difese in grado di legittimità la Banco BPM S.p.A., società incorporante la Release S.p.A.; parte ricorrente deposita memoria illustrativa: il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che a suffragio dell’impugnazione di legittimità, la ricorrente deduce: (i) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 617 cod. proc. civ. per omessa notifica del ricorso in opposizione agli atti esecutivi nei confronti della debitrice esecutata (primo motivo); (ii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per error in procedendo dovuto all’omessa notifica del ricorso in opposizione agli atti esecutivi nei confronti della debitrice esecutata (secondo motivo); r.g. n. 6008/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi (iii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 102, 548, 549, 617 e 618 cod. proc. civ. per omessa notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito nei confronti della debitrice esecutata (terzo motivo); (iv) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per error in procedendo dovuto all’omessa notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito nei confronti della debitrice esecutata (quarto motivo); (v) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 72-quater del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, dell’art. 138 della legge 4 agosto 2017, n. 124, degli artt. 1384 e 1526 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancata riduzione ad equità della penale che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, attribuiva al concedente Release S.p.A. vantaggi maggiori rispetto a quelli conseguibili dalla regolare esecuzione delcontratto (quinto motivo); (vi) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente (sesto motivo); (vii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115, 116, 132 e 195 cod. proc. civ., per aver il giudice territoriale -«stravolgendo» il fatto notorio, pacifico tra le parti, del valore dell’immobile pari ad euro 3.290.000 -disposto sul tema una nuova consulenza tecnica di ufficio, addivenuta, sulla base di valutazioni erronee, incomplete e contrarie a risultanze documentali, ad attribuire al cespite un valore non corretto (settimo motivo); (viii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal valore dell’immobile riconosciuto dalle parti (ottavo motivo); r.g. n. 6008/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi i primi quattro motivi -da scrutinare in maniera congiunta, con essi in sostanza prospettandosi un vizio processuale inficiante l’intero sviluppo della controversia oppositiva -sono fondati; come rilevato da parte ricorrente, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si è svolto, in ambedue le fasi in cui esso si è articolato, in pretermissione di un litisconsorte necessario: e tanto rende invalida la sentenza qui impugnata, che detto giudizio ha definito; per consolidato indirizzo del giudice di nomofilachia, nelle cause di opposizione agli atti esecutivi incidentali all’espropriazione il debitore esecutato è sempre parte necessaria (ex aliis, Cass. 03/09/2024, n. 23631;

Cass. 25/07/2022, n. 23123; Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass.31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316); orbene, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza resa a conclusione di espropriazionepresso terzi - non abbia ab initio partecipato il debitore esecutato, PEM Immobiliare s.r.l.; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127;

Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Lucca, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, r.g. n. 6008/2023 Cons. est. Raffaele Rossi affinché esamini nuovamente l’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso; il rilievo esime dalla delibazionesugli ulteriori motivi di ricorso, per l’effetto assorbiti; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; p.q . m . accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti erinvia al Tribunale di Lucca , quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spe