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Sentenza — n. 33685/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition to enforcement due to failure to include necessary co-litigant in proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33685/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the opposition to enforcement proceedings because the necessary co-litigant, the direct debtor, was absent from the trial. The appellant argued for the invalidity of the loan contract and interest rates, but the lower courts failed to notify the direct debtor. The Supreme Court ruled that excluding a necessary co-litigant violates the principle of full contradiction, mandating a retrial with all parties present.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 354, cod. proc. civ.: The exclusion of a necessary co-litigant renders the proceedings void, requiring annulment and remittal for a retrial with full contradiction.

Parole chiave

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necessary co-litigant full contradiction principle opposition to enforcement annulment of judgment remittal to first instance ammortamento del prestito opposizione al precetto esecutivo retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod.
Art. 354, cod. proc. civ.
art. 615 cod. proc. civ
Riunite le due procedure (nelle quali frattanto avevanospiegato intervento vari creditori), avverso le stesseLetizia Agrifoglio propose uno actuopposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ..
art. 644 cod. proc. civ
Raffaele Rossi comunque, l’illegittimità (per diverse ragioni) del saggio di interessi applicato; sostenne inoltre l’inefficacia del decreto ingiuntivo azionato nella seconda espropriazione, per difetto di notifica dello stesso nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 cod. proc. civ..
art. 602 cod. proc. civ
Orbene, è pacifico (ed emerge dagli atti) come alla controversia di opposizione all’esecuzione intentata da Letizia Agrifoglio (anche) in seno all’espropriazione in suo danno promossa ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19/10/1963, n. 2786
Cass. 12/05/1967, n. 1004
2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass.
Cass. 22/05/1973, n. 1505
1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass.
Cass. 22/06/1999, n. 6333
1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n.
Cass. 21/07/2000, n. 9645
Cass. 26/07/2013, n. 18127
9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass.
Cass. 17/10/2013, n. 23572
18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass.
Cass. 19/02/2019, n. 4763
12970; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.
Cass. 23/10/2020, n. 23315
4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass.
Cass. 22/02/2021, n. 4665
23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27954/2022R.G. proposto da AGRIFOGLIO LETIZIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Vigiano -ricorrente - contro FINO 1 SECURITISATION S.R.L. E, PER ESSA, DOVALUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. Nunzio Sinagra -controricorrente - Nonché contro UNICREDIT LEASING S.P.A. CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (GIA’ CREDITO VALTELLINESE S.P.A.) ELROND NPL 2017 S.R.L. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONEr.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (GIA’ RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.) CAMARRETTA VITO VALENTI SANTINA VALERIA GIOSUE’ GIUSEPPE JI LING LI -intimati - Avverso la sentenza n. 818 /20 22 del la CORTE DI APPELLO DI PALERMO,depositata il giorno 16 maggio 2022; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 18 novembredal Consigliere RAFFAELE ROSSI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA , che ha c hiesto la cassazione delle sentenze di primo e di secondo grado con rinvio; udito l’Avv.

ANDREA VIGIANOper parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. In danno di Letizia Agrifoglio innanzi il Tribunale di Palermo vennero intrapresi due procedimenti di espropriazione forzata aventi ad oggetto i medesimi beni immobili: (a) il primo, iscritto al R.G. Es. n. 650 del 2012,su iniziativa di Unicredit S.p.A. (cui poi è succeduta Fino 1 Securitisation s.r.l.), in forza di un mutuo fondiario erogato all’Agenzia Ippica del Centro di Agrifoglio Letizia C. s.n.c. (poi trasformata in Agenzia Ippica del Centro s.r.l.), contratto partecipato dalla esecutata quale fideiussore e quale terzo datore di ipoteca; (b) il secondo, iscritto al R.G.Es. n. 359 del 2013, su iniziativa della Unicredit Leasing S.p.A. in forza di decreto ingiuntivo.

2. Riunite le due procedure (nelle quali frattanto avevanospiegato intervento vari creditori), avverso le stesseLetizia Agrifoglio propose uno actuopposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.. In estrema sintesi, addusse, a sostegno del rimedio esperito, la nullità del contratto di mutuo fondiario sotto plurimi profili nonché, r.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi comunque, l’illegittimità (per diverse ragioni) del saggio di interessi applicato; sostenne inoltre l’inefficacia del decreto ingiuntivo azionato nella seconda espropriazione, per difetto di notifica dello stesso nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 cod. proc. civ..

3. L’opposizione all’esecuzione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito del giudizio.

4. Ha proposto ricorsoper cassazione Letizia Agrifoglio, affidandosi a sette motivi, illustrati da memoria. Ha resistito, con controricorso, la Fino 1 Securitisation s.r.l. e, per essa, la mandataria DoValue S.p.A.. Non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente menzionate.

5. All’esito della pubblica udienza celebrata il 20 marzo 2024, questa Corte, con ordinanza n. 12765/2024, pubblicata il 9 maggio 2024, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa alla validità del mutuo fondiario con piano di ammortamento c.d. alla francese.

6. La causa è stata infine discussa alla pubblica udienza in epigrafe, in relazione alla quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui ha chiesto la cassazione delle sentenze di primo e di secondo grado, con rimessione della causa al Tribunale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Non è ulteriormente differibile, in considerazione dell’andamento del processo e della protrazione dei tempi per la definizione ad opera delle Sezioni Unite del merito ora dell’una ed ora dell’altra delle questioni agitate col ricorso, il rilievo della superfluità della disamina (ed, ancor prima, della illustrazione) dei motivi di ricorso, rispetto agli stessi rivestendo carattere pregiudiziale il rilievo officioso (altresì sollecitato dal Procuratore Generale) della nullità processuale inficiante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro.r.g. n. 27954/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi 2. Secondo monolitico e mai sconfessato orientamento di questa Corte, nelle parentesi cognitive incidentali all’espropriazione promossa contro il terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 e seguenti del codice di rito sono parti necessarie creditore, debitore diretto e terzo proprietario: il debitore assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, in quanto soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Da ciò consegue che le sentenze rese all’esito di un’opposizione in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter dataee tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo o unico grado (tra le tantissime, Cass. 28/12/2023, n. 36261;

Cass. 24/04/2023, n. 10853; Cass. 22/02/2022, n. 5747; Cass. 18/01/2022, n. 1331; Cass.25/02/2021, n. 5256; Cass. 30/06/2020, n. 12970; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 28/06/2018, n. 17113; Cass. 31/01/2017, n. 2333; Cass. 04/05/2015, n. 8891; Cass. 29/12/2011, n. 27948; Cass.22/03/2011, n. 6548; Cass. 29/09/2004, n. 19562, e così in tempi più remoti sino a risalire a Cass. 23/06/1976, n. 2347).

3. Ciò posto, nella procedura R.G. n. 650/2012, intrapresa in forza del mutuo poi contestato, Letizia Agrifoglio ha assunto la duplice veste di debitrice diretta (quale fideiussore della società Agenzia Ippica del Centro di Agrifoglio Letizia C. s.n.c.) e di terza datrice di ipoteca (a garanzia del debito contratto da detta società, mutuataria), qualità ambedue puntualizzate nell’atto di pignoramento introduttivo della (e nel precetto prodromicoalla) espropriazione . Orbene, è pacifico (ed emerge dagli atti) come alla controversia di opposizione all’esecuzione intentata da Letizia Agrifoglio (anche) in seno all’espropriazione in suo danno promossa ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ. non abbia ab initio partecipato (né sia stat a evocat a dalla ricorrente in sede di legittimità) la debitrice diretta, ovvero la r.g. n. 27954/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi società Agenzia Ippica del Centro di Agrifoglio Letizia C. s.n.c. (poi trasformata in Agenzia Ippica del Centro s.r.l.); né rilevando, per la nota ed indiscutibile alterità soggettiva tra socio e società anche di persone, ad escludere la rilevata pretermissione la coincidenza, in capo alla Agrifoglio, della qualità di amministratrice e, in un primo momento, di socia illimitatamente responsabile della società pretermessa. Non praticabile appare poi in questa sede la trattazione separata - richiesta dal difensore del ricorrente nel corso della pubblica udienza - della opposizione relativa alla esecuzione iscritta al R.G. 359/2003 (intentata direttamente -ovvero non nelle forme di cui all’art. 602 cod. proc. civ. -in danno della ricorrente), dacché, come detto in narrativa, avverso le due espropriazioni è stata ab origine proposta un’unica opposizione, trattata (e decisa) nei gradi di merito in unitario giudizio, anche in ragione della parziale identità delle ragioni di contestazione.

4. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento delle pronunce emesse e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).

5. La gravata sentenza va pertanto cassata - con travolgimento pure di quella appellata, perl’illustrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorteindefettibile - con rinvio al Tribunale di Palermo , quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, rimanendo assorbito ogni scrutinio sui sollevati motivi di ricorso.r.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 6. Algiudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Palermo, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giud