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Ordinanza Interlocutoria — n. 33676/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to meet strict procedural deadlines for written submissions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33676/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the appeal to be returned to the initial docket because the hearing notice was served late, violating the statutory deadline for full defense rights. Although not all parties submitted written memoranda, the Collegio explicitly reserved the right to issue the final order within sixty days. Consequently, the court decided to remand the case to the original docket rather than proceeding with the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; The failure to strictly observe the time limit for serving the hearing notice, which guarantees the full exercise of defensive powers, renders the subsequent oral hearing irregular, necessitating the remand of the case to the original docket.

Parole chiave

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procedural deadline violation camera di consiglio irregularity defense rights guarantee remand to original docket service of notice timing osservanza dei termini mancata comparizione all'udienza tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8768/2024 R.G. proposto da GINA TRALICCI, rappresentatae difesa dall ’ a vv. Nicola Staniscia , con domicilio digitalenicolastaniscia@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentat a e difes a dall’ a vv. Alessia Baroni, con domicilio digitale alessia.baroni@pec.posteitaliane.it -controricorrente - e contro INTESA SANPAOLO S.P.A. BANCA D’ITALIA -intimate - avverso l’ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Romanel procedimento n. 41361/2021r.g.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere Dott.Giovanni Fanticini;

Ad. 19/12/2024CC CONSIDERATO CHE - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24/10/2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio del 19/12/2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; p. q. m. la Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza